Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29536 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29536 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21207/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE GENOVA rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 10287/2018 depositata il 12/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
1.La Corte con ordinanza n. 10287 del 2019 disponeva la riunione RAGIONE_SOCIALE cause n. 28921 -14, n. 28942 -14, n. 29021 -14 alla n. 28874 -14, per ragioni di connessione.
RAGIONE_SOCIALE ricorreva, svolgendo due motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze n. 518/07/14, n. 520/07/14, n. 519/07/14, pronunciate dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in controversia riguardante l’impugnazione di avvisi di accertamento per ICI, relativi agli anni di imposta 2004, 2005 e 2006 emessi dal Comune di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria di una area demaniale, dalla stessa impugnati innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE.
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava gli avvisi di accertamento ICI, relativi agli anni di imposta dal 2002 al 2006, emessi dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, con riferimento ad aree scoperte, comprendenti oltre 900.000 mq. di terminal, banchine ed infrastrutture sulle quali si svolgeva l’attività imprenditoriale della contribuente. L’ente comunale determinava l’ICI dovuta sul
compendio immobiliare in concessione sulla base della rendita catastale, pari ad euro 126.182,00 proposta dall’RAGIONE_SOCIALE portuale, in qualità di proprietaria dell’immobile ed accettata, senza modifiche, dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE. Gli immobili oggetto di concessione demaniale – prima della DOCFA -non possedevano alcuna rendita catastale, pertanto, veniva stipulato tra il Comune e l’RAGIONE_SOCIALE un accordo per stabilire, per ciascun anno di imposta, i coefficienti per calcolare l’ICI dovuta dai concessionari di aree demaniali. Successivamente, nel 2008, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presentava regolare dichiarazione DOCFA mediante la quale veniva proposta la rendita catastale dell’immobile dato in concessione attribuendo la categoria D/8. La società contribuente proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento ICI, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE che, con sentenze n. 203/10, n. 339/11, 425/11, 424/12, confermava gli atti impositivi. La RAGIONE_SOCIALE proponeva separati appelli innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che accoglieva parzialmente i gravami, ritenendo che le aree scoperte non fossero assoggettabili ad ICI.
In particolare, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della società contribuente ritenendo: a) classificabili in categoria D/8 gli edifici e quanto necessario alla società per svolgere la propria attività imprenditoriale; b) non applicabile l’ICI alle aree scoperte, utilizzate per svolgere l’attività pubblica portuale ed operazioni necessarie a tale attività, rientranti nella classificazione in categoria E/1, unitamente a quanto già accatastato con Docfa in tale categoria dalla contribuente; c) retroattiva la nuova rendita alla prima richiesta di nuovo classamento effettuata dal Comune e, quindi, al 2002.
Nel giudizio per cassazione introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE, il Comune di RAGIONE_SOCIALE non svolgeva difese. La società RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimata in detto giudizio.
La società si costituiva, invece, con controricorso e ricorso incidentale -relativamente alle annualità di imposta 2002 -2006, deducendo la irretroattività della rendita, determinata solo nel 2008, alle annualità pregresse e proponendo ulteriori due motivi -nel giudizio introdotto dal Comune di RAGIONE_SOCIALE che, con ricorso cumulativo, impugnava le sentenze nn. 516,517,518,519 e 520 del 2014 della CTR della Liguria (ricorso n.Rg 29021 -14).
La Corte, con sentenza n. 10287/19, accoglieva il secondo motivo dei ricorsi nn. 28874-14, 28931-14 e 28921-14 proposti dall’RAGIONE_SOCIALE, dichiarato inammissibile il primo, accoglieva il secondo e terzo motivo del ricorso proposto dal Comune di RAGIONE_SOCIALE; cassava le sentenze gravate e decideva nel merito.
Ometteva di esaminare le censure proposte con il ricorso incidentale dalla contribuente, con cui denunciava la violazione dell’art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n. 504/1992, nonché dell’art. 1, comma 336 e ss. legge 212/2000; l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5) cod.proc.civ. per l’inapplicabilità retroattiva della rendita catastale attribuita soltanto nell’anno 2008 all’unità immobiliare di cui fl. 25, n. 943, sub 100, cat. D/8 con riferimento alle annualità antecedenti all’accatastamento; con riferimento alle annualità 2004 -2006 deduceva l’illegittimità della pretesa impositiva relativa ad un fabbricato mai ricevuto in concessione da RAGIONE_SOCIALE.T.E. e al capannone crollato e demolito nel 2011.
L’RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
La società ha depositato memorie ex art. 380bis , primo comma, cod.proc.civ., chiedendo la trattazione in pubblica udienza.
CONSIDERATO CHE
2. -con un unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod.proc.civ., richiamato dall’art. 391 -bis cod.proc.civ., l’erronea supposizione da parte della sentenza impugnata dell’inesistenza dei motivi del ricorso incidentale, proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE e risultanti dagli atti di causa;
3. -che, in caso di accoglimento del ricorso per revocazione, questa Corte è chiamata a decidere sui motivi del ricorso incidentale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, la quale: con il primo motivo – con riferimento agli impositivi relativi alle annualità 2002 -2006 -lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. 504/1992 e dell’art. 1, comma 336 e ss, legge 212/2000, ex art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ.; per avere i giudici regionali ( motivo subordinato all’accoglimento del motivo del ricorso principale in merito alla classificazione in categoria D/8 RAGIONE_SOCIALE aree scoperte) sancito la retroattività dell’applicazione della rendita catastale, attribuita a dette aree solo dopo la presentazione della Docfa del 18 dicembre 2008 da parte di V.T.E, validata dall’ufficio in data 9 dicembre 2009; -afferma che dalle medesime difese e ricorsi per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE e del Comune di RAGIONE_SOCIALE risulta che l’accatastamento RAGIONE_SOCIALE aree scoperte deriva dalla presentazione della predetta Docfa nell’anno 2008, ancorchè sia principio consolidato che l’attribuzione ex novo della rendita ad un immobile che ne sia privo ha valore costitutivo e non può costituite la base di calcolo dell’ICI per i periodi di imposta precedenti; -deduce che l’imposta comunale deve essere determinata per dette annualità sulla base RAGIONE_SOCIALE rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione; -assume che nel 1998, il terminal portuale gestito da V.T.E era stato accatastato a titolo definitivo( come da visure catastali); -obietta, altresì, che non può trovare applicazione l’art. 1, comma 337, cit., in quanto il Comune di RAGIONE_SOCIALE non ha mai notificato alla società alcuna
richiesta di accatastamento, sebbene l’amministrazione locale avesse eccepito nel giudizio di merito di aver invitato l’autorità portuale già nell’anno 2001 ad effettuare l’accatastamento RAGIONE_SOCIALE aree scoperte, come eccepito nell’atto di appello dalla società (atto in parte qua trascritto al fine di dimostrare la proposta contestazione in ordine alla mancata prova documentale in ordine alla notifica della richiesta di accatastamento); -che, con la seconda censura si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione ex art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ.; per avere la Commissione Regionale omesso di accertare la mancanza documentale della richiesta di accatastamento antecedente alla Docfa del 2008, idonea a conferire efficacia retroattiva al classamento ed alla correlata rendita catastale, fondandosi sulle mere allegazioni del Comune oggetto di specifica contestazione ad opera della contribuente; deduce, al riguardo, che l’ICI era stata applicata nel periodo oggetto di contestazione sulla base di un accordo tra l’RAGIONE_SOCIALE portuale e l’ente locale, fino alla presentazione della Docfa da parte della prima nell’anno 2008; -che, con il terzo strumento di ricorso la società prospetta, con riferimento alle annualità 2004 -2006, l’illegittima statuizione della CTR che ha incluso nella pretesa impositiva un fabbricato escluso dalla concessione( edificio sub 2/1, ACEI) e un capannone demolito nell’anno 2001 ( fabbricato sub 5/1 partita catastale n. 1058610), eccezioni già sollevate con gli atti di appello per tutte le annualità ( 2004,2005, 2006) come risulta dalla trascrizione dei gravami a pagina 98 del ricorso incidentale; -che, con l’ultimo mezzo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 380, primo comma, n.5) cod.proc.civ., in relazione all’immobile identificato al fl.12, n. 943 ed ‘al capannone svuotamento contenitori’ per l’insussistenza del presupposto impositivo, in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla corretta individuazione della categoria catastale di iscrizione
RAGIONE_SOCIALE aree scoperte operative funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE operazioni portuali afferenti a due fabbricati: vale a dire il fabbricato demolito nel 2001 e l’edificio mai dato in concessione alla società contribuente;
-che questo Collegio ritiene che, avendo riguardo al rilievo nomofilattico della questione in esame relativa alla effettiva portata retroattiva della Docfa alle annualità precedenti alla sua presentazione, relativamente ad immobili iscritti in catasto, in categoria E), anziché in categoria D), la causa debba essere trattata in pubblica udienza.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione