Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29997 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29997 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10899/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1201/2021 depositata il 27/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La spa RAGIONE_SOCIALE e la sRAGIONE_SOCIALE impugnavano gli avvisi di accertamento che rettificavano la rendita catastale proposta con Docfa del 2.03. 2011 con riferimento alla centrale sita nel Comune di Monterotondo Marittimo escludendo nella valorizzazione i pozzi geotermici, i vapordotti, gli alternatori ed i trasformatori assimilati alle costruzioni.
La CTP di Grosseto con sentenza n. 432/2/2017, respingeva il ricorso avverso l’avviso di accertamento opposto, considerando tutti i componenti idonei per struttura e funzione a concorrere alla determinazione della rendita catastale. Avverso la sentenza di prime cure le società proponevano appello.
La CTR Toscana, con sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente il gravame ritenendo che i pozzi geotermici sono elementi essenziali della miniera di cui seguono la medesima sorte giuridica, includendo invece, nella valorizzazione ai fini della rendita catastale i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori in quanto contribuiscono ad assicurare alla centrale autonomia funzionale e reddituale.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un solo motivo; le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso e ricorso incidentale
affidato a quattro motivi. Hanno depositato memorie di cui all’art. 380-bis1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
2.Con l’unico motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, r.d. 8 ottobre 1932, n. 1572, 1e 2 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, 4 e 10 del r.d. 13 aprile 1939, n. 652, nonché dell’art. 1 – quinquies della legge 31 maggio 2005, nr. 88 e del d.l. n. 44 del 2005, dell’art. 1, comma 244, legge 190 del 2014 ex art. 360, primo comma, n.3) c.p.c.; per avere la regionale assimilato i pozzi di estrazione e reiniezione alle miniere, considerandoli elementi essenziali e seguendo pertanto la stessa sorte RAGIONE_SOCIALE miniere.
Si obietta che l’equiparazione non emerge dal disposto dell’art. 18 r.d. 1572/1931 citato dai giudici di appello, trattandosi di norma eccezionale non interpretabile estensivamente; aggiungendo che al limite i pozzi geoterminci dovrebbero seguire la medesima sorte giuridica della centrale elettrica cui accedono.
Si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 1 – quinquies d.l. 44/2005 che prevede che i fabbricati e le costruzioni stabili RAGIONE_SOCIALE centrali sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse.
3.Con ricorso incidentale, le contribuenti lamentano: a) la violazione dell’art. 7 legge 212/2000 per aver ritenuto la legittimità della motivazione dell’avviso in quanto l’ufficio ha valorizzato beni non inseriti nella Docfa, motivando esclusivamente la diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni dichiarati dalla società e dei pozzi geotermici, ma senza specificare i criteri di valorizzazione dei vapordotti, alternatori e trasformatori; b) la violazione dell’art. 10 legge 11 luglio 1942, n. 843, ex art.
360, primo comma, n. 3), c.p.c. nonché l’erroneità della sentenza censurata in relazione alla illegittima valorizzazione dei vapordotti, in quanto non menzionati dal cit. art. 10 ( il quale elenca gli edifici, le aree, i generatori della forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e distribuzione di merci, prodotti e servizi, i binari, gallerie, ponti e simili), assumendo che, peraltro, i vapordotti sono opere esterne al perimetro dell’unità immobiliare, così come di desume anche dalla circolare n. 6/2012 la quale al parg. 3) specifica che nella stima devono essere prese in considerazione solo quelle componenti che ricadono all’interno del perimetro RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari; c) Con il terzo motivo si denuncia violazione della medesima norma rubricata nel primo motivo con riferimento agli alternatori e ai trasformatori, in quanto impianti a valle del generatore della forza motrice e non stabilmente infissi al suolo, facendo leva sulle espressioni utilizzate nella citata Circolare laddove si afferma che si devono valorizzare le componenti poste a monte del processo produttivo o allo stesso funzionalmente connesse; d) il quarto strumento di ricorso incidentale prospetta la nullità della sentenza ex art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c. in quanto le società avevano eccepito la sovrastima dei costi di produzione e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni in contestazione, nonché l’inserimento di oneri aggiuntivi già calcolati nella rendita: doglianze respinte dalla CTR perché . La CTR avrebbe omesso di valutare le risultanze probatorie desumibili dalla perizia tecnica redatta dall’ing. COGNOME che contestava analiticamente la valutazione operata dall’ufficio e trascritte in parte nell’atto di appello incidentale ( pagina 48 del controricorso); e) con l’ultima censura gli enti si dolgono della illegittimità della sentenza per
violazione dell’art. 112 c.p.c, ex art. 360, n.4), c.p.c. per aver il decidente omesso di esaminare il motivo relativo ‘alla infondatezza della rendita catastale determinata dall’Ufficio’ , con riferimento agli impianti (vapordotti, alternatori, turbine, pozzi) inseriti nel censimento catastale.
In via preliminare va esaminata la prima censura proposta con ricorso incidentale dalle contribuenti e relativa alla carenza motivazionale dell’avviso, laddove non avrebbe indicato i criteri di valorizzazione dei vapordotti, alternatori e trasformatori.
4.1 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga, come nella fattispecie in esame, a seguito della c.d. procedura “DOCFA”, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016). Orbene, nel caso di specie è pacifico, per stessa ammissione della parte ricorrente (ricorso, pag. 12), che all’avviso di accertamento catastale era allegata una relazione di stima che ne costituiva parte integrante. Al riguardo si legge nel controricorso che «l’RAGIONE_SOCIALE pur non adeguandosi alla valutazione della rendita proposta in sede di
presentazione della Docfa ha indicato i criteri per determinare la rendita catastale dei componenti esclusi dalla Docfa per poi indicare singolarmente i valori attribuiti a ciascun componente; in questo modo risulta che l’Ufficio abbia esaurientemente e compiutamente motivato il proprio accertamento, producendo una relazione di stima, fornendo i criteri e la metodologia utilizzata.
Le doglianza al riguardo RAGIONE_SOCIALE contribuenti si risolvono, da un lato, in una irragionevole pretesa di necessaria trasposizione nell’atto di accertamento catastale dei dati contenuti in un atto (relazione di stima) ad esso allegato, e, dall’altro, in una non consentita censura, se non nei limiti del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., peraltro neppure dedotto, della valutazione di quel documento effettuata dal giudice di merito, in cui risultavano esplicitati «i criteri» di stima e «le metodologia utilizzata», evincendosi chiaramente che in tale stima erano ricompresi anche i pali di sostegno degli aerogeneratori, non potendo le contribuenti censurare direttamente l’avviso opposto anziché la sentenza del giudice che ha omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame.
Il ricorso principale è fondato, assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale.
Va osservato che il riferimento della CTR alle disposizioni di cui agli artt.18 del r.d. dell’8 ottobre 1931, nr. 1572 e 48 lettera g) del r.d. del 12.10.1933, nr. 1539 e le considerazioni svolte dalle medesime società con riguardo alle miniere e ai pozzi minerari, sono fuorvianti trattandosi qui non di miniere e di pozzi minerari ma di una centrale geotermica e di pozzi geotermici di estrazione di vapori (circostanza pacifica; Vedasì in particolare pagine 1, 2 e 3 del ricorso per cassazione).
5.1 Il presente giudizio ha ad oggetto la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica rispetto alla quale, i pozzi oggetto di esame sono funzionali alla produzione di energia elettrica. Risultano, infatti, incontroverse le modalità di funzionamento di un impianto geotermico che appare utile riassumere in questa sede: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terreste) che salgono verso la superficie. Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l’energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l’asse della turbina è collegato al rotore dell’alternatore che, ruotando, trasforma l’energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione fino a 132.000 volt e la immette nella rete di distribuzione. Il vapore in uscita dalla turbina viene riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l’acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l’acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile.
Si tratta dunque di manufatti con destinazione funzionale ed unitaria ad una attività produttiva, nella specie di energia, per di più quali componenti strutturali essenziali al funzionamento stesso dell’impianto. Analogamente, del resto, devono ritenersi unitariamente finalizzati alla produzione diretta e dinamica dell’energia i vapordotti nonché l’alternatore e i trasformatori, in quanto parti indispensabili al corretto funzionamento della centrale.
Inconferenti sono i richiami RAGIONE_SOCIALE società alla giurisprudenza di questa Corte con cui si definiscono costruzioni i manufatti non completamente interrati dato che tale giurisprudenza ha specifico riguardo all’osservanza RAGIONE_SOCIALE norme sulle distanze legali stabilite dall’art. 873 cod. civ. e dalle disposizioni dei regolamenti locali da esso richiamate (essendo i manufatti completamente interrati ovviamente esclusi dal rispetto RAGIONE_SOCIALE distanze legali).
5.2 Nell’ambito della disciplina catastale la nozione di «immobile urbano» è dettata dall’art. 4 del r.d.l. del 13.04.1939, n. 652 secondo cui: «si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabilì anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo». La norma regolamentare dell’art. 2, comma 3, del d.m. 2.1.1998, n. 28 precisa che «l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale».
5.3 In tema di determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE centrali elettriche si è formato un costante indirizzo giurisprudenziale (ex multis, Cass. del 23/05/2018, n. ; Cass. del 06/12/2016, n. ; Cass. del 2.02.15, n. 3500 ma anche Cass. del 9.11.11, n. 23317 ed altre) che, richiamando analoghi principi già affermati
con riguardo alle centrali idroelettriche ed alle relative turbine (nei termini di cui in Corte cost.162/08), ha dato rilevanza ai fini della rendita alla connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, come desumibile anche dall’art. 1quinquies del d.l. del 31.03.2005, n. 44, conv. dalla legge del 31.05. 2005, n. 88. Si è così affermato ad esempio che «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/lOpificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva e unitaria ed incompleta nella sua struttura » (cfr., tra le tante Cass. del 14.03.2012, n. 4028; Cass. del 21.11.2014, n 24815 e del 9.10.2019, n. 32861; Cass. del 18/07/2022, n. ). Ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito l’art. 1, comma 244, della legge del 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015) che ha risolto la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio n. 6 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnicoestimativi”».
5.4 Rileva, altresì, che la presente controversia, avente ad oggetto, in primo luogo, una procedura DOCFA risalente all’anno 2011 ed una rettifica dell’anno 2016, è assoggettata al regime previgente all’entrata in vigore della legge del 28.12. 2015, n. 208 (cd. legge di stabilità 2016) che ha determinato l’introduzione di un diverso criterio legale di valutazione per le fattispecie in esame, ma solo a
decorrere dal 10 gennaio 2016 (per l’orientamento seguito da questa Corte in applicazione del disposto di cui all’ultima parte dell’art. 1, comma 21, della legge del 28.12.2015, n. 208 si veda Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21827 e n. 21828 del 10.08.2020; da n. 2565 a n. 2572 e n. 3753 del 24.11. 2021). Costituisce, difatti, principio ormai pacifico che, ai sensi dell’art. 1 quinquies del d.l. del 31.03. 2005, n. 44 conv., con modif., in legge del 31.05.2005, n. 88, applicabile ratione temporis , contribuiscono a determinare la rendita catastale, trattandosi di parti essenziali, volte a realizzare un unico bene complesso, tutti quei componenti, anche mobili, la cui assenza altererebbe le caratteristiche complessive della struttura, che non potrebbe più essere considerata una centrale elettrica. (Vedi Cass. n. del 15/09/2022, n. 27196; Cass. del 16.01.2019, n. 3277).
6.Assumono dunque rilevanza tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione dell’energia elettrica, laddove sia poiché anch’essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura (Cass. del 19.02. 2015, n. 3354; Cass. del 14.03.2012, n. 4030).
Del tutto irrilevante è dunque il rilievo che le contribuenti danno ad una parte della Circolare 6/12 laddove si fa riferimento alle opere a monte del processo produttivo, atteso che la Circolare, normativizzata, include nella valorizzazione anche tutti i componenti funzionalmente connessi al processo produttivo e che rendono possibile il funzionamento dei generatori.
Quanto alla seconda censura del ricorso incidentale, relativa ai vapordotti , oltre alle considerazioni già svolte con riferimento ai pozzi geotermici, essa risulta destituita di fondamento anche con riferimento al dedotto profilo della loro inclusione nella rendita catastale, in quanto impianti esterni al perimetro della unità immobiliare.
7.1Il paragrafo n. 3 della citata circolare dispone quanto segue :.
7.2 Nello stesso paragrafo 3 citato, si legge
Dalla lettura combinata RAGIONE_SOCIALE due parti del paragrafo 3) risulta evidente che sono esclusi dalla rendita catastale solo le componenti esterni al perimetro dell’unità immobiliare che non contribuiscono alla valorizzazione della rendita catastale (come i tralicci, cavi e simili). Al contrario gli impianti che la produzione di energia vanno inclusi nella rendita catastale indipendentemente dalla loro collocazione territoriale, purché ubicati nel territorio nazionale, ed anche se ubicati su suolo pubblico. Ne consegue che i vapordotti -in quanto componenti indispensabili al funzionamento della centrale elettrica, come ampiamente esposto in precedenza – devono essere inclusi nella valorizzazione della rendita per le annualità antecedenti alla novella legislativa del 2015 ( v. Cass. 9947 del 13 .04.2023, in motiv.).
8.Va dunque affermato il seguente principio di diritto: dalla lettura combinata RAGIONE_SOCIALE due parti del paragrafo 3) della Circolare 6/2012 risulta evidente che sono esclusi dalla rendita catastale solo le componenti esterni al perimetro dell’unità immobiliare che non contribuiscono alla valorizzazione della rendita catastale (come i tralicci, cavi e simili), al contrario gli impianti che la produzione di energia vanno inclusi nella rendita catastale indipendentemente dalla loro collocazione territoriale, purchè ubicati nel territorio nazionale, ed anche se collocati su suolo pubblico. Ne consegue che i vapordotti -in quanto componenti indispensabili al funzionamento della centrale elettrica, come ampiamente esposto in precedenza – devono essere inclusi nella valorizzazione della rendita per le annualità antecedenti alla novella legislativa del 2015.
9.La quarta censura non supera il vaglio di ammissibilità.
Va preliminarmente ribadito che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. SU. n. 20867 del 30/09/2020, n. 15486 del 22/6/2017 in motiv.; Cass. n. 11892 del 10/5/2016). A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053 del 7/04/2014), e, nella fattispecie, i giudici del gravame hanno preso in esame tutte le circostanze dedotte in ricorso, valutandole -sulla base degli elementi hinc et inde dedotti – diversamente da come dedotto dalla società contribuente come di seguito illustrato.
La censura va, dunque, ritenuta inammissibile, in quanto, sotto l’egida della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito, proprie valutazioni (peraltro del tutto generiche), su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita in questa sede di legittimità.
La Commissione tributaria regionale, al riguardo, infatti, ha motivato come segue: «Anche il motivo concernente l’erronea
stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus deve essere disatteso. Infatti, al riguardo nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall’Ufficio … »; il relativo capo avrebbe potuto essere censurato sotto il profilo del vizio di apparente motivazione, ma non come omessa valutazione della perizia.
Va invero, ribadito che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009).
Vieppiù, va evidenziato che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021), come nel caso in esame, in cui le società ricorrenti in via incidentale hanno, peraltro, del tutto omesso di indicare le
pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese.
Parimenti infondato è l’ultimo strumento del ricorso incidentale, avendo la CTR motivato in merito alle censure proposte dalle contribuenti sempre con riferimento all’erronea valorizzazione RAGIONE_SOCIALE componenti incluse nel censimento catastale, sotto il profilo dell’erronea determinazione della rendita, affermando che la loro formulazione astratta non consentiva una diversa valutazione della quantificazione dei costi e del deprezzamento, avendo l’Ufficio applicato il criterio legale della Circolare 6/2012.
In conclusione va accolto il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale e la sentenza va cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto -atteso che le stesse controricorrenti, a pagina 5 del controricorso, hanno indicato le ragioni della impugnazione dell’avviso di rettifica nella illegittima valorizzazione dei vapordotti, alternatori, trasformatori, dello scavo dei pozzi ed, infine, con riferimento a detti componenti l’erronea determinazione della rendita catastale(deprezzamento e relativi oneri aggiuntivi) – sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 cod.proc.civ., mediante rigetto del ricorso originario della parte contribuente.
Sussistono i presupposti, tenuto conto della evoluzione normativa e giurisprudenziale per compensare le spese di lite.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del dell’ art 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
-accoglie il ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE; respinge il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALE società contribuenti;
-Compensa le spese dell’intero giudizio;
–dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione