Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29903 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29903 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10506/2022 R.G., proposto
DA
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Roma, in persona del procuratore speciale COGNOME NOME, in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 17 marzo 2022, rep. n. NUMERO_DOCUMENTO, e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Roma, in persona del procuratore speciale COGNOME NOME, in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 17 marzo 2022, rep. n. NUMERO_DOCUMENTO, nella qualità di beneficiaria della scissione parziale della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 19 dicembre 2019, rep. n. 60397, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con
CATASTO POZZI GEOTERMICI
Rep.
studio in Roma, ove elettivamente domiciliate (presso lo studio ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘), giusta procure in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTI/RICORRENTI INCIDENTALI avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 19 ottobre 2021, n. 1141/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
l RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 19 ottobre 2021, n. 1141/01/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale (che era stata incrementata da € 9.852,00 ad € 167.430,00) a seguito di procedura ‘ NUMERO_DOCUMENTO ‘ del 4 maggio 2016 (quindi, dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), con riguardo alla centrale geotermica denominata ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ in Comune di RAGIONE_SOCIALE (PI) e censita in catasto con la categoria D/1 e la particella 44 sub. 1 del folio 29, di cui la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ era proprietaria, ha rigettato l’appello proposto in via principale dall ‘RAGIONE_SOCIALE e l’appello proposto in via incidentale dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa il 27 novembre 2018, n. 486/01/2018, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure
-che aveva parzialmente accolto il ricorso originario -sul
presupposto che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione non potessero avere rilevanza catastale ( per l’equiparabilità alle miniere), mentre i carriponte, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori dovessero essere stimati per la determinazione della rendita della centrale geotermica;
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, quest’ultima nella qualità di beneficiaria della scissione parziale (anche con riguardo alla centrale geotermica in questione , con decorrenza dall’1 gennaio 2020 ) della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza; 4. le controricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale,
CONSIDERATO CHE :
il ricorso principale è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, 1quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione erano esclusi dalla stima della centrale geotermica, essendo assimilabili alle miniere, là dove, invece, essi costituiscono componenti strutturali dotate dei requisiti di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo;
il ricorso incidentale è affidato a due motivi;
2.1 con il primo motivo (indicato con il numero ‘ II ‘ ), si denuncia violazione dell’art. 1, comma 21, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i carriponte dovevano essere computati nell’attribuzione della rendita alla centrale geotermica;
2.2 con il secondo motivo (indicato con il numero ‘ III ‘), si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato dal giudice di secondo grado il terzo motivo di appello incidentale (circa l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà di vapordotti, alternatori e trasformatori, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze di una perizia di parte) sul rilievo che il mezzo si sostanziava in considerazioni astratte senza alcuna specificazione sulla concreta quantificazione dei costi e sul deprezzamento da contrapporre alla stima dell’amministrazione finanziaria , non tenendo conto del richiamo alle conclusioni della perizia di parte;
l’unico motivo d el ricorso principale deve essere rigettato, per quanto, nonostante la correttezza del dispositivo in punto di diritto, la motivazione della sentenza impugnata debba essere parzialmente emendata nei termini specificati in appresso, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. ; di contro, dovendo essere congiuntamente esaminato per la comune attinenza alla questione controversa dei beni valutabili per la determinazione della rendita della centrale geotermica, il primo motivo del ricorso incidentale è fondato;
3.1 l’avviso di rettifica in questione è stato adottato nel 2016, all’esito di un a procedura DOCFA su istanza presentata dalla contribuente nel 2016, ed è, quindi, soggetto alla nuova disciplina introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3.2. ne discende l’infondatezza del le censure basate sui precedenti di legittimità e riferite alla normativa anteriore, ulteriormente precisandosi che la circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE Territorio il 30 novembre 2012, n. 6, sebbene richiamata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, è anteriore rispetto alla medesima, per cui, in base ai criteri della successione della legge nel tempo, non è risolutiva ai fini della decisione della questione in esame;
3.3. orbene nell ‘art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato testualmente stabilito che: « A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo »;
3.4. tale disposizione -applicabile ratione temporis alla presente controversia, che ha avuto origine dall ‘instaurazione della procedura DOCFA con istanza presentata dalla contribuente il 4 maggio 2016 – esclude « gli imbullonati » dalla determinazione della rendita catastale e, innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermati dalla giurisprudenza di questa Corte, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; in particolare, attraverso una tecnica legislativa « per esclusione », il legislatore del 2015, nella prima parte della disposizione normativa, descrive le caratteristiche di bene immobile o parte
integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore, per, poi, escludere, nella seconda parte, da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di « imbullonati »;
3.5 la scelta legislativa è stata, quindi, quella di sottrarre dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo;
3.6 per giurisprudenza pacifica, infatti, la nozione emergente dall’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo, invece, essenziale il loro impiego nel processo produttivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727 e 20728; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287 e 21288; Cass., Sez. 6^-5, 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461 e 21462; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2021, n. 25784; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, n. 380; Cass., Sez. 6^-5, 15 febbraio 2022, nn. 4838, 4841 e 4853, Cass., Sez. 6^-5, 1 marzo 2022, n. 6687; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, nn. 8141 e 8142; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2023, nn. 9997 e 9999), sicché ciò che è decisivo è, fondamentalmente, il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo;
3.7 ai fini della determinazione della rendita si deve, pervero, tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato; vengono, cioè, considerate, ai fini della stima diretta, solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo l’esclusione dei macchinari, dei congegni, RAGIONE_SOCIALE attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo dal computo del valore dell’immobile;
3.8 nella specie, si verte in ipotesi di pozzi di produzione, che si collegano a fonti di energia geotermica, nonché di pozzi di iniezione, che sono progettati per forzare l’acqua nel sottosuolo al fine di mantenere una fornitura costante di acqua nel sistema geotermico; trattasi di pozzi che si collegano a centrali geotermiche che utilizzano l’acqua riscaldata per alimentare turbine o per trasferire calore ad altre sostanze che vengono utilizzate per generare energia;
3.9 orbene, secondo le medesime allegazioni dell’ amministrazione finanziaria e secondo gli elementi valorizzati dai giudici di merito, i pozzi geotermici sono, dunque, parti dell’impianto produttivo, come, del resto, è stato recentemente chiarito da questa Corte (Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27196, in cui si è, però, fatta applicazione, ratione temporis , della disciplina previgente; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2023, n. 1827);
3.10 occorre, ancora, richiamare quanto è stato condivisibilmente affermato da questa Corte, secondo cui i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali
all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica; risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio, le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre), che salgono verso la superficie; rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l’energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l’asse della turbina è collegato al rotore dell’alternatore che, ruotando, trasforma l’energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione; il vapore in uscita dalla turbina è riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l’acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l’acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile (vedasi, in parte motiva: Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2023, n. 72322);
3.11 alla luce di tali premesse, si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo e componenti strutturali essenziali al funzionamento stesso dell’impianto, non rilevano, a decorrere dal l’ 1 gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo
il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2023 n. 1827; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2023, n. 72322; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2023, n. 22942);
3.12 né a conclusioni di segno diverso potrebbe pervenirsi sulla scorta della circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’1 febbraio 2016, n. 2/E, la quale ha precisato, in relazione alla nozione di costruzione rilevante ai fini catastali, che: « A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria (…) i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi produttivi svolti all’interno RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari in argomento »;
3.13 trattasi di interpretazione della normativa vigente, operata dall’amministrazione finanziaria, non vincolante in questa sede e basata sulle sole caratteristiche strutturali del cespite, che non appare in alcun modo condivisibile;
3.14 ad avviso di questa Corte, la nozione emergente dall’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, rende irrilevante la consistenza fisica della costruzione, in quanto ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo; tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dalla normativa suddetta che sancisce l’irrilevanza ai fini catastali di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori
dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale;
3.15 una simile conclusione si pone in linea con il nuovo indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727 e 20728; Cass., Sez. 6^, 5 ottobre 2020, nn. 21286, n. 21287 e 21288; Cass., Sez. 6^-5, 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461 e 21462; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, nn. 21781 e 21782; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2022, nn. 22352 e 22353; Cass., Sez. 6^-5, 11 novembre 2020, nn. 25405 e 25406; Cass., Sez. 6^-5, 17 novembre 2020, nn. 26172 e 26173; Cass., Sez. 6^5, 26 novembre 2020, nn. 27028 e 27029; Cass., Sez. 6^-5, 12 marzo 2021, n. 7115; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6728), secondo cui la voluntas legis è nel senso di sottrarre dal carico impositivo il valore di tutte quelle « componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive (…) indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo » (Cass., Sez. 6^5, 6 ottobre 2020, n. 21462; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2021, n. 25784);
3.16 va dato, dunque, seguito al condivisibile principio secondo cui, in materia catastale, a decorrere dal l’ 1 gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze RAGIONE_SOCIALE miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell’energia elettrica, sicché è applicabile l’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sottrae dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura,
energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo (in termini: Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2023, n. 7322); 3.17 sulla scorta RAGIONE_SOCIALE precedenti considerazioni, in relazione al profilo in esame, il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, sebbene la stessa presenti un evidente errore di sussunzione del caso concreto, ricondotto erroneamente ad una norma non pertinente, vale a dire l’art. 18 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572, mentre i pozzi presenti nella centrale geotermica non sono pertinenze di una miniera ma, piuttosto, parti inscindibili dell’impianto alla cui funzione produttiva chiaramente partecipano;
il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile 4.1 preliminarmente, si deve ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (tra le tante: Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2020, n. 28940; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16016; Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39057; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40214; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2023, n. 25518);
4.2 a tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come
riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 30 novembre 2016, n. 24434; Cass., Sez. 3^, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. 3^, 11 febbraio 2021, n. 3572; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2022, n. 867; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2023, n. 22942), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), e, nella fattispecie, i giudici del gravame hanno preso in esame tutte le circostanze dedotte in ricorso, valutandole – sulla base degli elementi hinc et inde dedotti – diversamente da come lamentato dalle contribuenti;
4.3 la censura va, dunque, ritenuta inammissibile, in quanto, sotto l’egida della prospettata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre, alle argomentazioni dei giudici di merito, proprie valutazioni (peraltro del tutto generiche), su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite, che non è consentita in questa sede di legittimità;
4.4 il giudice di appello, a tale riguardo, infatti, ha motivato come segue: « Il motivo di appello incidentale è infondato. Infatti, al riguardo nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall’Ufficio (…) »;
4.5 va, invero, ribadito che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (da ultime: Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2023, n. 17446; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2023, n. 22066 Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2023, n. 22942);
4.6 vieppiù, va evidenziato che la consulenza tecnica di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass., Sez. 6^-2, 9 aprile 2021, n. 9483; Cass., Sez. 1^, 20 giugno 2022, n. 19846), come nel caso in esame, in cui le controricorrenti hanno, peraltro, del tutto omesso di indicare le pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese;
4.7 in sintonia con tale esegesi, questa Sezione ha più volte ribadito che la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione
difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’ iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 5^, 25 dicembre 2018, n. 33503; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16579; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17396; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7925; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541);
5. alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, apprezzandosi la fondatezza del primo motivo del ricorso incidentale, l’infondatezza dell’unico motivo del ricorso principale, nonché l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso incidentale, il ricorso incidentale può trovare accoglimento entro tali limiti, mentre il ricorso principale deve essere rigettato; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario;
6 . il consolidamento in corso di causa dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità sulla questione controversa giustifica l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio;
7. nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale; dichiara l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre