Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20572 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8467/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO, presso l’avvocatura Generale dello Stato (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al controricorso
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1081/2021 depositata il 05/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 1081/1/2021, depositata il 5 ottobre 2021, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 489/2018 della Commissione tributaria provinciale di Pisa, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Il giudizio ha ad oggetto la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica denominata ‘Cornia 2′ -sita in Castelnuovo Val di Cecina -per la quale con procedura DOCFA del 5 maggio 2016 era stata proposta la categoria D/1, attribuendo con rendita pari ad euro 10.1678,00, successivamente elevata con avviso di rettifica dall’RAGIONE_SOCIALE ad euro 168.750,00.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento di rettifica, ritenendo che i pozzi, in quanto equiparabili alle miniere non potevano essere inclusi nella rendita degli immobili a destinazione particolare, così come i carriponte; per il resto confermando l’operato dell’ufficio.
La Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado, escludendo dalla stima i pozzi di estrazione e reiniezione, ritenuti inglobati nella miniera e, quindi, non suscettibili di valutazione catastale, ritenendo, infine, prive di fondamento, in quanto del tutto generiche, le censure formulate con l’appello incidentale di parte contribuente relative alla erronea stima dei costi ed alla erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus, ma dichiarava di accogliere l’appello principale limitatamente ai carriponte.
Avverso la sentenza di appello, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, società beneficiaria della scissione parziale di RAGIONE_SOCIALE, resistono con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale fondato su due motivi, illustrati nelle memorie difensive depositate in data 26 maggio 2023 e il 20 giugno 2024.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 4 e 10 del r.d. 13 novembre 1939, n. 652 1 -quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44 convertito in legge 31 maggio 2005, n. 88 nonché dell’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n.190; ad avviso dell’ ufficio i pozzi geotermici, i quali intercettano e convogliano le acque ed i vapori che emergono dalla frattura dello stato roccioso, contribuendo alla loro trasformazione in energia, sono componenti strutturali ed impiantistiche della centrale geotermica e non sono, quindi, soggetti, ai fini catastali, alla disciplina RAGIONE_SOCIALE miniere (e, cioè, alle disposizioni di cui all’ art. 18, comma 1, del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572), ma piuttosto alle indicazioni della circolare n. 6 del 2012 che ha assunto valore di legge in virtù del richiamo da parte dell’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (ai sensi della quale la stima catastale coinvolge tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare abitativa, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione di uso); assume, ancora, l’ufficio che ulteriore conferma della necessità di includere detti beni nella stima ai fini della determinazione della rendita catastale si desume dall’ art. 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di Stabilità 2016) rientrando i pozzi di iniezione e reiniezione RAGIONE_SOCIALE centrali geotermiche nella nozione di costruzione di cui alla detta
normativa, essendo dotati dei caratteri di solidità, stabilità, consistenza volumetrica ed immobilizzazione al suolo e richiama la circolare 2/E del 2016 la quale ha stabilito, in relazione alla nozione di costruzione, che vi rientrano ‘a titolo esemplificativo….. i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, così come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico d RAGIONE_SOCIALE acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi produttivi svolti all’interno RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari in argomento’.
Con il proposto ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per intervenuto giudicato interno avendo l’amministrazione finanziaria impugnato la sentenza di prime cure là dove dichiarava l’illegittimità del computo dei pozzi, ma non anche dei carriponte. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., ex art. 360, primo comma, n.4), cod.proc.civ.; per avere il decidente omesso di scrutinare la dedotta violazione relativa alla sovrastima dei costi per l’inclusione degli oneri aggiuntivi già compresi e il deprezzamento per vetustà dei beni inclusi.
Il ricorso principale deve essere rigettato, pur dovendosi procedere, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., alla correzione della motivazione erronea in diritto.
3.1 L’avviso di rettifica in questione è stato adottato nel 2016, all’esito di una DOCFA del contribuente del 2016, ed è quindi, soggetto alla nuova disciplina introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 ne discende che appaiono infondate tutte le censure dell’ufficio basate sui precedenti di legittimità riguardanti la normativa anteriore,
3.2
ulteriormente precisandosi che l’invocata circolare n. 6 del 2012, sebbene richiamata dalla legge di stabilità del 2015, è anteriore rispetto alla suindicata legge n. 208 del 2015 per cui, in base ai criteri della successione della legge nel tempo, non è risolutiva ai fini della decisione della questione in esame. Orbene nella citata norma di cui alla legge n. 208 del 2015 è stato stabilito testualmente che: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
La norma applicabile, ratione temporis , alla presente controversia -che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta DOCFA da parte della contribuente in data 6 luglio 2016 -esclude «gli imbullonati» -e dunque non solo i pozzi e i carriponte -dalla determinazione della rendita catastale ed, innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. In particolare, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», il legislatore del 2015, nella prima parte della disposizione normativa, descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore per, poi, escludere, nella seconda parte, da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di «imbullonati». La scelta
3.3
legislativa è stata, quindi, quella di sottrarre dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo.
Per giurisprudenza pacifica, infatti, la nozione emergente dall’art. 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo, invece, essenziale il loro impiego nel processo produttivo (vedi Cass. nn.20726, 20727, 20728, 21460 del 2020 nonchè Cass. nn.7343/2021 e 2114/2021, n.25784 del 22/09/2021, Cass. n.380/2022, n. 6687/2022), sicchè ciò che è decisivo è, fondamentalmente, il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.
3.4. Ai fini della determinazione della rendita si deve, pervero, tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali a processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. Vengono, cioè, considerate, ai fini della stima diretta, solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo l’esclusione dei macchinari, dei congegni, RAGIONE_SOCIALE attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo dal computo del valore dell’immobile. Nella specie si verte in ipotesi di pozzi di produzione cioè di pozzi geotermici che si collegano a fonti di energia geotermica nonchè di pozzi di iniezione progettati per forzare l’acqua nel sottosuolo al fine di mantenere una fornitura costante di acqua nel sistema
geotermico. Trattasi di pozzi che si collegano a centrali geotermiche che utilizzano l’acqua riscaldata per alimentare turbine o per trasferire calore ad altre sostanze che vengono utilizzate per generare energia; 3.5.Orbene secondo le medesime allegazioni dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e secondo quanto emerge dagli elementi in fatto valorizzati da giudici di merito, i pozzi geotermici, quale quello in esame, sono, dunque, parti dell’impianto produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce Cass., Sez. civ. 5, 15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatta applicazione, ratione temporis, della disciplina previgente) e Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827; occorre, ancora, richiamare quanto condivisibilmente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui (vedi, in parte motiva, Cass. n. 7322/2023).
3.6.Alla luce di tali premesse si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo e componenti strutturali essenziali al funzionamento stesso dell’impianto, non rilevano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della citata legge n. 208 del 2016, il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827); né a conclusioni di segno diverso potrebbe pervenirsi sulla scorta della richiamata circolare n. 2/E del 2016 la quale ha precisato, in relazione alla nozione di costruzione rilevante ai fini catastali, che vi rientrano . Trattasi di interpretazione della normativa operata dall’Amministrazione finanziaria, certamente non vincolante in questa sede, basata sulle sole caratteristiche strutturali del cespite, che non appare in alcun modo condivisibile; ad avviso di questa Corte la nozione che emerge dall’art. 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, rende irrilevante la consistenza fisica della costruzione in quanto ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa
alla disciplina introdotta dalla normativa suddetta che sancisce l’irrilevanza ai fini catastali di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede -al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto -un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.
3.7. Una simile conclusione si pone in linea con il nuovo indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo (vedi: Cass. 9.07. 2020, n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21781, n. 21782; Cass. 10.07.2020, nn. 21286, n. 21287, n. 21288; Cass. 7/10/2020, nn. 27028, 27029; Cass. 17/11/2020, nn. 26173, 26172; Cass. 11.11.2020, nn. 25406, 25405; Cass. 23.10.2020 nn. 23230, 22352, 22353; Cass. 10.12.2020, nn. 7115 e 6728), secondo cui la voluntas legis è nel senso di sottrarre dal carico impositivo il valore di tutte quelle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (Cass. 9.07.2020, n. 21462; Cass. 22/09/2021, n. 25784).
3.8. Va dato, dunque, seguito al condivisibile principio secondo cui in materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze RAGIONE_SOCIALE miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell’energia elettrica, sicché è applicabile l’art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo (Sez. 5 -, Sentenza n. 7322 del 13/03/2023, Rv. 667042 -01).
3.9. Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, in relazione al profilo in esame, il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, sebbene la stessa presenti un evidente errore di sussunzione del caso concreto, ricondotto erroneamente ad una norma non pertinente vale a dire l art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931, mentre i pozzi presenti nella centrale non sono pertinenze di una miniera ma, piuttosto, parti inscindibili dell’impianto alla cui funzione produttiva chiaramente partecipano.
Osserva, poi, questa Corte che è fondato il primo motivo del ricorso incidentale: dal tenore complessivo dell’ atto di appello dell’ ufficio ( prodotto in questa sede), testualmente richiamato, in assenza di allegazioni di segno contrario da parte ricorrente, deve effettivamente ritenersi che l’ RAGIONE_SOCIALE non abbia proposto alcuno specifico motivo di impugnazione con riferimento ai carriponte sicchè si è formato il giudicato interno con riferimento alla illegittima valorizzazione ai fini catastali dei predetti carriponte. Con l’atto di appello, difatti, l’amministrazione finanziaria impugnava la decisione di primo grado – la quale aveva escluso dalla valorizzazione della rendita catastale sia i pozzi che i carriponte – limitatamente alla esclusione dei pozzi geoterminci dalla rendita, mentre i carriponte non hanno costituito oggetto di autonoma impugnazione, ancorché sia stata oggetto del decisum dei giudici di prime cure, così come si legge nell’atto di appello prodotto in questa sede, in mancanza della quale la relativa questione è definitivamente preclusa dal giudicato interno (Cass. 16/04/2021, n. 10122). Del resto la stessa RAGIONE_SOCIALE a pag. 4 del proprio ricorso riferisce di non aver proposto impugnazione della sentenza di primo grado, ad essa sfavorevole in relazione ai carriponte.
5.Si rivela inammissibile, invece, l’ultimo strumento del ricorso incidentale, avendo, contrariamente a quanto predicato dalle contribuenti, i giudici territoriali pronunciato e motivato in merito
alle censure proposte dalle contribuenti, affermando che la loro formulazione astratta non consentiva una diversa valutazione della quantificazione dei costi e del deprezzamento, avendo l’Ufficio applicato il criterio legale della Circolare 6/2012. La Commissione tributaria regionale, al riguardo, infatti, ha motivato come segue: «Anche il motivo concernente l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus deve essere disatteso. Infatti, al riguardo nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall’Ufficio … ». 5.1. Va peraltro ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. SU. n. 20867 del 30/09/2020, n. 15486 del 22/6/2017 in motiv.; Cass. n. 11892 del 10/5/2016); a tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro rimarcare che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053 del 7/04/2014), e, nella fattispecie, i giudici del gravame hanno preso in esame tutte le circostanze dedotte in ricorso, valutandole -sulla
base degli elementi hinc et inde dedotti -diversamente da come dedotto dalla società contribuente come di seguito illustrato.
La censura va, dunque, ritenuta inammissibile, in quanto, sotto l’egida della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito, proprie valutazioni (peraltro del tutto generiche), su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita in questa sede di legittimità va, invero, ribadito che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009). Vieppiù, va evidenziato che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021), come nel caso in esame, in cui le società ricorrenti in via incidentale hanno, peraltro, del tutto omesso di indicare le
pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese.
In conclusione, il ricorso principale va rigettato; il primo motivo di ricorso incidentale va accolto con conseguente cassazione, ex art. 382 cod.proc.civ., senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla dichiarata legittimità della inclusione dei carriponte tra gli elementi da valorizzare ai fini del calcolo della rendita dell’impianto in questione; il secondo motivo di ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese devono essere compensate stante la novità della questione, che non è ancora oggetto di un orientamento consolidato, come confermato dal necessario intervento di correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod.proc.civ..
L’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228), nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, non può trovare applicazione nei confronti Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. civ. 5, 28 gennaio 2022, n. 2615).
P.Q.M.
la Corte
-rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, in quanto il giudizio non poteva proseguire in relazione ai carriponte;
-compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione