Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29639 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29639 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28477/2022 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede legale in Milano, al INDIRIZZO, quale società avente causa della RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), incorporata con atto di fusione del 16 settembre 2021 (Rep. n. 12151, Racc. n. 6517), a sua volta avente causa della RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), incorporata con atto di fusione del 25 giugno 2020 (Rep. n. 9919, Racc. n. 5261), entrambi rogati per atti AVV_NOTAIO, in persona del
Avvisi di accertamento in rettifica rendita catastale parco eolico -Torri di sostegno -Proposta di definizione agevolata
rappresentante legale pro tempore , Ing. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Firenze (FI) il DATA_NASCITA, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME, del Foro di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) e NOME COGNOME, del Foro di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 208/2022 emessa dalla CTR Basilicata in data 24/06/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza avverso otto avvisi di accertamento in rettifica della rendita catastale proposta a mezzo Docfa con riferimento ad un parco eolico, deducendo che erroneamente, a suo dire, erano state considerate le torri di sostegno.
La CTP accoglieva il ricorso, rilevando che gli avvisi non erano motivati in ordine ai criteri utilizzati per la determinazione della rendita.
Sull’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE, la CTR Basilicata rigettava il gravame, evidenziando che la contribuente aveva fornito ampia prova che la torre di sostegno fosse funzionale e strumentale al processo produttivo e che, avulso dall’impianto generatore, non fosse suscettibile di alc una utilizzazione, sicchè il suo valore andava espunto dal calcolo della rendita.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE (quale società avente causa della RAGIONE_SOCIALE -incorporata per fusione -, a sua volta avente causa della RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa
Corte ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, per non essersi la CTR pronunciata sulla questione, in relazione alla quale aveva formulato uno specifico motivo di appello, della inclusione nel computo della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE spese tecniche di progettazione, di direzione lavori e di collaudo, nonché degli oneri concessori e di urbanizzazione e, infine, degli oneri finanziari.
1.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023).
Nel caso di specie, la ricorrente, a fronte del rilievo, contenuto nella proposta di definizione agevolata, secondo cui <>, ha per la prima volta dedotto con l’opposizione alla stessa che <>, rinviando a tal fine al § 1 del ricorso che, tuttavia, riproduce uno stralcio della stima allegata agli avvisi di accertamento (e non già i rilievi formulati in primo e secondo grado).
In secondo luogo, fermo restando che i motivi di appello non possono non rapportarsi alle doglianze formulate dalla contribuente con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la sentenza di primo grado altresì nella parte in cui aveva reputato illegittima la metodologia di stima utilizzata dall’Ufficio, perché non consentita dalla normativa fiscale di riferimento e dalla circolare n. 6 del 2012 (cfr. pagg. 13 ss. del ricorso per cassazione).
In questo contesto il profilo della inclusione nel computo della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE spese tecniche di progettazione, di direzione lavori e di collaudo, nonché degli oneri concessori e di urbanizzazione e, infine, degli oneri finanziari restava del tutto sullo sfondo.
Il Collegio, pertanto, condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., va applicato -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. -il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata, nella misura di cui in dispositivo. Nessuna condanna ai sensi
del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. può essere adottata, risultando soccombente un’amministrazione statale
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica altresì l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 , terzo comma, c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.10.2023.