Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1310 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1310 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19650/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della BASILICATA n. 730/2018 depositata il 20/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere COGNOME.
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE, proprietaria di un parco eolico in provincia di Matera ha impugnato un avviso di accertamento con il quale era stato rettificato dall’Ufficio il classamento e la conseguente rendita
catastale di un impianto aerogeneratore, includendovi, in particolare, il palo di sostegno (torre) della navicella eolica, che la società contribuente aveva escluso dal computo della rendita in quanto componente impiantistica funzionale al processo produttivo di energia elettrica a termini dell’art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208. Il ricorso era respinto in primo grado. Ha proposto appello la società che la Commssione regionale ha respinto sul rilevo che si deve ricomprendere nel computo della rendita catastale anche il palo di sostegno dell’aerogeneratore. Ha ritenuto in particolare che la torre, date le caratteristiche di solidità, e dovendo essere realizzata con calcoli obbligatori, progetti ed autorizzazioni edilizie e paesistiche è idonea alla stregua di una qualunque costruzione ad incidere nella stima diretta finalizzata alla rendita catastale dell’impianto eolico.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la società affidandosi a tre motivi. Si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 13 dicembre 2022.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., inesistenza o nullità della sentenza per inidoneità al raggiungimento dello scopo per difetto dei requisiti di forma-contenuto, in violazione degli artt. 156, comma 2, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La ricorrente deduce che la motivazione resa dal giudice d’appello non è idonea a consentire di ripercorrere l’iter logico -giuridico che ha portato il giudice di appello alla decisione posto che la società ha speso numerosi argomenti illustrando le ragioni per cui la torre eolica non può essere considerata né una costruzione ai sensi della legge 208 del 2015 né un elemento strutturalmente
connesso al terreno rilevante fini della determinazione della rendita catastale. La sentenza impugnata ha disatteso gli argomenti esposti dalla parte giungendo alla conclusione che la torre eolica è assimilabile ad una qualunque costruzione senza però esplicitare le ragioni per cui giunge a detta conclusione, presentandosi monca nella parte in cui si elencano le caratteristiche che dovrebbero conferire alla torre la natura di costruzione posto che ‘ nel copia incolla essendo saltato un rigo decisivo’ .
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il palo di sostegno debba essere ricompreso tra i componenti da valorizzare al fine della determinazione della rendita catastale dell’impianto.
Deduce la società ricorrente che il palo di sostegno («palo eolico») costituisce macchinario funzionale al processo produttivo di aerogenerazione di energia elettrica ed è, pertanto, escluso dalla stima ai fini catastali. Osserva, in particolare, che l’aerogeneratore è una macchina complessa, che comprende quale elemento costitutivo anche la torre di sostegno, che assume il ruolo di elemento funzionale alla produzione di energia elettrica al pari degli altri macchinari e congegni. Assume, pertanto, che l’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, nella parte in cui ha escluso dagli elementi idonei a caratterizzare la stima del bene immobile ai fini catastali (stima diretta), ha inteso escludere tutti quegli elementi che fanno parte del processo produttivo, come la torre di sostegno, in base al criterio della inscindibilità funzionale della torre rispetto all’aerogeneratore. osserva che la nozione di costruzione di cui all’articolo uno comma 21 della legge 208 del 2015 non si esaurisce nelle caratteristiche di solidità stabilità consistenza volumetrica ed ancoraggio al suolo.
3. -Con il terzo motivo del ricorso si lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., inesistenza o nullità della sentenza per inidoneità al raggiungimento dello scopo per difetto dei requisiti di forma-contenuto, in violazione degli artt. 156, comma 2, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Deduce il ricorrente l’inesistenza di una motivazione idonea a consentire di ripercorrere l’iter logico -giuridico che ha portato il giudice di appello alla decisione in relazione a specifici punti di domanda, relativi a ulteriori profili di illegittimità della attribuzione della rendita catastale, quali l’attribuzione al terreno di un valore sproporzionato, nonché l’erronea inclusione nel calcolo della rendita catastale di determinate voci quali spese tecniche, oneri fin anziari e profitto dell’imprenditore. Il giudice d’appello avrebbe reso affermazioni che seppure astrattamente pertinenti rispetto alla fattispecie della controversia sono assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento al caso specifico.
4.I primi due motivi del ricorso possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.
Il giudice d’appello ha dato atto della ragione per la quale ritiene che la torre debba concorrere alla determinazione della rendita catastale, con una motivazione effe ttivamente ‘monca’ e non tanto perché in essa manca verosimilmente un rigo, quanto perché ha dato rilievo decisivo ed assorbente alla caratteristica strutturale della torre piuttosto che alla sua connotazione funzionale, che non ha esaminato, così incorrendo in errore nella applicazione della normativa richiamata nella rubrica del secondo motivo. Sul punto è maturata una giurisprudenza ormai costante di questa Corte (si veda ex multis Cass.3422/2021; 25793/2021; Cass. 2510/2021 Cass., n. 14920/2022; Cass., n. 7922/ 2022).
Questa Corte ha recentemente chiarito che i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria “D/1Opificio’ e che, per effetto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) – con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. “imbullonati”) – è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. Tale principio è già stato applicato da questa Corte con riferimento proprio alle torri eoliche: così, tra le tante, v. Cass. Sez. 5, n. 25784 del 22/09/2021, che ha rigettato il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE con cui si intendeva di assoggettare a stima, ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, la cd. torre eolica, avendo il giudice di merito nella specie accertato che essa costituiva una componente essenziale dell’impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ai sensi dell’art. 1, comma 21, cit.
5.-Il problema, che si è posto in passato, della rilevabilità, ai fini della rendita catastale, RAGIONE_SOCIALE pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e RAGIONE_SOCIALE turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall’immobile «centrale elettrica», in
ragione della funzione svolta, presentano una potenziale amovibilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei singoli componenti, è stato risolto dal legislatore con l’intervento di una norma di interpretazione autentica (art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendo, nel computo della rendita catastale, le «costruzioni stabili» connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell’attività industriale. Ne è seguito un costante indirizzo giurisprudenziale, formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all’introduzione della legge di stabilità n. 208 del 2015, secondo il quale «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/1Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura» (cfr. tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/2014, n. 32861/2019). E’ stata, quindi, ritenuta corretta la classificazione D/1, così come la prassi dell’Ufficio di individuare l’oggetto della stima finalizzata all’attribuzione di rendita nell’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore, comprensivo non soltanto RAGIONE_SOCIALE componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sé fisicamente amovibili ma non
separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica. Tale interpretazione ha trovato conferma anche nell’art. 1, co. 244, l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l’anno 2015), che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la ‘Determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnicoestimativi’.
Tuttavia, il quadro normativo e giurisprudenziale è mutato per effetto dell’art. 1, co. 21, l. 208 n. 2015 (Legge di stabilità 2016), secondo il quale «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». La norma, applicabile alla presente controversia, esclude «gli imbullonati» dalla determinazione della rendita catastale, ed, innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. In particolare, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», il legislatore del 2015 nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore per poi escludere, nella seconda parte, da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al
processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di «imbullonati». La scelta legislativa è, quindi, quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo.
Con circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’ente finanziario ha precisato che «quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori RAGIONE_SOCIALE centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 10febbraio 2016 dell’RAGIONE_SOCIALE, portano ad annoverare le stesse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica. Pertanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016, a decorrere dal 10 gennaio 2016 per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare».
L’interpretazione della normativa operata dall’Amministrazione finanziaria, basata sulle sole caratteristiche strutturali del cespite, non è condivisa dal Collegio. A giudizio di questa Corte, la nozione
che emerge dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015 che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E’, quindi, ben possibile che un elemento impiantistico strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. Invero, ai fini della stima diretta, vengono in considerazione solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo la normativa vigente l’esclusione dei macchinari, dei congegni, RAGIONE_SOCIALE attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, dal computo del valore dell’immobile.
6.Ritiene il Collegio di dare continuità al l’ indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, anche con riferimento specifico alla torre di sostegno degli impianti eolici
(Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406, 25405, 23230, 22355, 22354, 22353, 22352, 21781, 21782, del 2020; nn. 7115 e 6728 del 2021), ritenendo che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore di tutte quelle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (Cass., n. 21462/2020, cit.). Alla luce di tale premessa, il giudice a quo, ha erroneamente applicato la nuova disciplina, in quanto ha incluso le torri eoliche nella stima in ragione di caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza ed ancoraggio al suolo, nonostante ne abbia riconosciuto l’assoluta mancanza di autonomia rispetto all’impianto (‘le cd. torri sono progettate e dimensionate quale parte inscindibile…di un determinato modello di aerogeneratore; non possono essere installate o resistere autonomamente dalle altre componenti -rotore e navicella -se non per un breve tempo in fase di montaggio di tali ultime componenti’), fondando la sua conclusione – incoerente con le premesse di fatto (inscindibilità RAGIONE_SOCIALE torri dall’impianto produttivo) ed in contrasto con il dato normativo esaminato – su una contraddittoria distinzione tra la affermata ‘strumentalità’ RAGIONE_SOCIALE torri al macchinario o impianto e la loro negata ‘funzionalità’ alla macchina che li sormonta.
Ciò posto, può, al contrario, ritenersi oramai acclarato che la torre di sostegno dell’impianto eolico costituisca, salvo (qui non dedotte) eccezioni rispetto alle ordinarie modalità costruttive, una componente essenziale del medesimo, la quale, in quanto, strutturalmente integrata alle altre componenti, e in specie alla navicella e al rotore, risulta funzionale al processo di produzione di
energia elettrica, svolgendo una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire loro di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica (v. in questo senso, tra le tante, Cass. Sez. V, n. 7922 del 2022). La torre eolica, pertanto, in quanto funzionale al processo di produzione di energia elettrica, è soggetta ad esenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 21 della l. n. 208 del 2015. Né risulta qui necessario rimettere, come avvenuto talvolta in passato, alcun accertamento di fatto al giudice del merito relativamente alla partecipazione della torre eolica al processo produttivo, tenuto conto dell ‘affinamento dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte in tale materia e della circostanza che, proprio alla luce del contenzioso esaminato, sono emerse le caratteristiche ordinarie degli impianti eolici (in cui la torre, come evidenziato, partecipa al processo produttivo) caratteristiche ordinarie che, nel caso di specie, non sono state contrastate da alcuna specifica deduzione relativa a eventuali peculiarità costruttive dell’impianto in esame.
Ciò depone per individuare nella decisione censurata un vizio che non è di erronea ricostruzione fattuale (il che, in ipotesi, sarebbe irrilevante nella presente sede di legittimità), ma proprio di violazione o falsa applicazione di legge, quantomeno sotto il profilo (questo sì qui rilevante) della erronea sussunzione della fattispecie nella previsione legale.
7.- Il terzo motivo del ricorso è infondato.
Il giudice di appello ha delineato una motivazione che rinvia alla relazione di stima ove sono stati riportati gli elementi che determinano il costo di costruzione ‘ in modo tale che il costo dell’immobile come indicato nella relazione di stima risulta essere dato dalla somma del valore del lotto, del costo di realizzazione a nuovo RAGIONE_SOCIALE strutture e del costo sempre a nuovo degli impianti fissi
RAGIONE_SOCIALE spese tecniche (stazione direzione lavori e di calcolo) degli oneri di concessione di urbanizzazione degli oneri finanziari . Tutti questi elementi e criteri previsti dalla normativa sopra richiamata sommata tra di loro così come indicata nella circolare dell’agenzia del territorio (n. 6 del 30.11.2012) risultano nel caso di specie nella determinazione del valore nel conseguente accertamento essere state applicati per la determinazione del valore ‘
Si rileva inoltre che « l’Ufficio infatti ha determinato il valore del lotto considerando il valore del diritto di superficie prendendo in esame atti pubblici identificati nella relazione di stima che per loro natura pubblica non dovevano essere allegati e del costo di realizzazione a nuovo calcolato avvalendosi dei progetti depositati presso la Regione per impianti di diversa potenza nonché del prezziario della Regione Basilicata tutti atti a conoscenza della contribuente o perché pubblici ovvero perché allegati ».
Si tratta di una motivazione che in ordine ai punti dedotti da parte ricorrente (attribuzione al terreno di un valore sproporzionato, spese tecniche, oneri finanziari ) consente di ricostruire l’iter logico -giuridico in relazione ai fatti costitutivi (diritto di superficie e costo di realizzazione a nuovo) e alle fonti del convincimento (la stima, ed ulteriori atti di pubblico dominio o allegati, relativi anche a impianti analoghi) ad esse rinviando. Né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123).
8. Ne consegue in accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, respinto il terzo, la cassazione della sentenza impugnata
con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, che determinerà la rendita catastale dell’impianto eolico per cui è causa escludendo il valore RAGIONE_SOCIALE torri, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della l. 208 del 2015, e provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, respinge il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata la quale, in diversa composizione, provvederà anche RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Roma, camera di consiglio del 13 dicembre 2022.