Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3063 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3063 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 3867 del Ruolo Generale dell’anno 2025, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 36/25 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata, pubblicata in data 30 gennaio 2025.
Udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 36/25, pubblicata in data 30 gennaio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado
della Basilicata accoglieva parzialmente -nel senso di escludere dalla rendita catastale solamente il valore della componente ‘torre’ di un aerogeneratore -l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 624/22 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza, con la quale era stato accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di classamento numero NUMERO_DOCUMENTO, con il quale -in seguito all’entrata in vigore della legge numero 208 del 2015, che aveva permesso di estrapolare dal valore del fondo i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo- era stata rettificata in euro 3.881,54 la rendita catastale proposta dalla società contribuente (pari ad euro 1.043,28) con riferimento ad un fondo ubicato in Potenza, presso il quale era stato installato un parco eolico.
RAGIONE_SOCIALE -incorporante la RAGIONE_SOCIALEproponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di impugnazione, ed illustrava ulteriormente le sue difese con memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva, depositando controricorso e, successivamente, memoria.
Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380bis del codice di procedura civile, la società ricorrente instava per la decisione e la causa, alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ opportuno evidenziare, in via preliminare, che non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità tra il deposito della
proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380 -bis del codice di procedura civile da parte del presidente di sezione o del consigliere delegato e la presenza di questi ultimi nel collegio al quale sia rimessa la decisione della causa (cfr. Cass., sez. un., n. 9611/2024).
Il ricorso -passando al merito della controversia- non è fondato ed, in quanto tale, deve essere rigettato.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia -ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civilela violazione o falsa applicazione dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo numero 546 del 1992, non essendo possibile comprendere dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata per quali ragioni la rendita catastale fosse -a dire della corte territoriale’erronea solo nella parte in cui è stato ricompreso nel calcolo il valore della torre’.
Il motivo è infondato.
4.1. L a riformulazione dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, disposta dal decreto legge numero 83 del 2012, convertito dalla legge numero 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteri ermeneutici dettati dall’articolo 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondo questi parametri assiologici, quindi, non sono più configurabili, nell’ambito di un ricorso per cassazione, le censure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto alla mera verifica della violazione del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’articolo 111, comma 6, della Costituzione (cfr. Cass. n. 22598/18).
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, siccome recante argomentazioni obiettivamente inidonee ad esplicitare il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e,
quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).
4.2. Con specifico riferimento al caso di specie, non è possibile ritenere che la sentenza impugnata sia carente di motivazione o sia caratterizzata da una motivazione meramente apparente, in quanto la corte regionale lucana, sia pure in termini piuttosto sintetici, ha dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno inAVV_NOTAIOa ad accogliere parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, avuto riguardo all’operato dell’amministrazione finanziaria -reputato parzialmente corretto e, segnatamente, con riferimento alle altre componenti considerate, ulteriori e diverse rispetto alla ‘torre’ dell’aerogeneratore -nell’applicazione della disciplina introAVV_NOTAIOa dall’articolo 1, comma 21, della legge numero 208 del 2015, avendo fatto presente, peraltro, come gli altri elementi di calcolo non fossero stati attinti da censure condivisibili e, quindi, dovessero essere ricompresi nella determinazione della rendita catastale.
Con il secondo motivo la società ricorrente prospetta -ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civilela violazione o falsa applicazione dell’articolo 7, comma 5bis , del decreto legislativo numero 546 del 1992, avendo reputato i giudici di secondo grado che l’onere di dimostrare l’erroneità del valore accertato del bene spettasse alla contribuente.
Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
6.1. La censura, infatti, evoca, così come articolata, una norma non applicabile alla fattispecie, posto che il giudizio di
primo grado è stato instaurato con ricorso depositato in data 22 febbraio 2022 e, cioè, anteriormente all’introduzione del comma 5bis nell’articolo 7 del decreto legislativo numero 546 del 1992, in forza dell’articolo 6, comma 1, della legge numero 130 del 2022.
E’ stato precisato, con riferimento ad esso (e, cioè, al nuovo comma 5bis dell’articolo 7 del decreto legislativo numero 546 del 1992), che, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introAVV_NOTAIOi successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge numero 130 del 2022 (cfr. Cass. n. 20816/24).
6.2. Inoltre, secondo quanto è possibile desumere dal tenore della motivazione che sorregge la decisione, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata non ha accolto parzialmente l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE perché la società proprietaria del parco eolico non avesse fornito una prova che non spettava ad essa dare, ma lo ha fatto reputando che dagli atti processuali complessivamente esaminati fosse emersa la correttezza dei calcoli -ed, evidentemente, dei criteri ad essi sottesieffettuati dall’amministrazione finanziaria, tranne che con riferimento alla componente ‘torre’ dell’aerogeneratore, non essendo stati -per di più- nemmeno compiutamente attinti -attraverso idonee censure- dalle ragioni di doglianza articolate dalla società ricorrente.
In conclusione, il ricorso, essendo infondato, deve essere rigettato.
Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo a mente che, essendo l’RAGIONE_SOCIALE un’amministrazione pubblica che fruisce di tale beneficio, le spese sono prenotate a debito.
In virtù del richiamo fatto dall’articolo 380 -bis , comma 3, del codice di procedura civile, la società ricorrente deve essere condannata, ai sensi dell’ articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile , al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma indicata in dispositivo.
9.1. In applicazione del combinato disposto degli articoli 380bis , comma 3, e 96, comma 4, del codice di procedura civile, deve essere condannata, invece, al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma indicata anch’essa – in dispositivo.
9.2. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, infatti, l’articolo 380 -bis , comma 3, del codice di procedura civile -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell’articolo 96, commi 3 e 4, del codice di procedura civile -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, giacché non attenersi alla valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n. 28540/23), ancorché tale norma non preveda l’applicazione automatica RAGIONE_SOCIALE sanzioni da essa contemplate, che resta affidata alla valutazione RAGIONE_SOCIALE peculiarità del caso concreto (che, nella vicenda in esame, impongono l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, stante la palese inammissibilità dei motivi di ricorso, evincibile dalle argomentazioni enunciate nelle pagine che precedono, e l’istanza della società contribuente tendente comunque ad ottenere la decisione), in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (cfr. Cass.,
sez. un., n. 36069/23), avendosi riguardo, in particolare, alla sostanziale omogeneità RAGIONE_SOCIALE ragioni decisorie -proprio come è avvenuto nella vicenda in esame- rispetto alla formulazione della proposta (cfr. Cass. n. 23078/25).
10. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alla refusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna la società ricorrente al versamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 4.000,00; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro 2.500,00; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della società
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Roma, 28 gennaio 2026
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME