Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33185 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33185 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 18/12/2025
CATASTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27485/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del prof. avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia (EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 983/2022, depositata in data 8 aprile 2022, della Commissione tributaria regionale della Puglia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25
novembre 2025, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 983/2022, depositata in data 8 aprile 2022, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALE parti, odierne ricorrenti, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale emessi dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione a dichiarazioni docfa presentate relativamente ad un parco eolico sito in agro di RAGIONE_SOCIALE.
1.1 -A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che:
-la torre eolica, sebbene strumentale «ma non funzionale alla produzione di energia», concorreva nella determinazione della rendita catastale in qu anto, per l’appunto, « meramente strumentale, con funzioni non di mero sostegno ma comunque strettamente e direttamente funzionale alla produzione di energia del rotore, diversamente dai cablaggi o centraline ed altri strumenti tecnici che percorrono il palo» con una «altezza … calibrata in funzione del rotore, dell’ubicazione del sito, della forza del vento, della lunghezza RAGIONE_SOCIALE pale e da altri elementi che variano a seconda dell’apporto strumentale all’impianto » e «progettata per resistere alle sollecitazioni statiche in considerazione anche dell’aereogeneratore che la sormonta»; e atteso che la stessa relazione tecnica di accompagnamento della l. n. 208 del 2015, riconosceva «espressamente la distinzione tra la funzionalità e la strumentalità RAGIONE_SOCIALE torri eoliche.»;
b. -la determinazione del valore degli impianti conseguiva, nella fattispecie, dall’applicazione di una « ricerca condotta dal RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE e da altre relazioni in materia» alla cui stregua le componenti dell’impianto, esclusi il rotore, la navicella e gli impianti elettrici di collegamento, andavano valutate «nella misura del 38,9% del valore catastale attribuito all’impianto prima della legge 208/2015 »; e, a fronte dei dati esposti negli avvisi di accertamento, le contribuenti non avevano dedotto «riferimenti tecnici e … prove documentali al fine di contestare il calcolo RAGIONE_SOCIALE percentuali indicate dall’Ufficio. » né proposto «diverse percentuali da quelle indicate … nell’accertamento dall’Ufficio », essendosi risolte dette difese nei soli esposti «dubbi sull’attendibilità dell’analisi ‘dei presunti costi di costruzione di un parco eolico’ perché ‘riferita a circa dieci anni addietro’ e sulla conseguenza che ‘la stima è palesemente inattendibile’ »;
-legittimamente l’RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto, in esito all’esercizio dell’autotutela, ad emettere nuovi avvisi di accertamento catastale, per di più entro i dodici mesi previsti dal d.m. n. 701 del 1994, art.1, comma 3;
-i costi relativi alla consulenza tecnica e allo sviluppo del progetto, in quanto essenziali al la nascita dell’opera, dovevano essere incluse nello voci di costo rilevanti ai fini della determinazione della rendita in quanto «al costo della struttura deve essere sommato il valore dell’area sottostante e tutte le spese necessarie per la realizzazione della medesima tra cui anche la consulenza tecnica per la realizzazione del progetto, senza la quale non può venire alla luce l’opera, oltre l’utile dell’imprenditore che la esegue.»;
-andava disattesa anche la dedotta violazione del principio del ‘valore medio costante’ , tenuto conto, dunque, della « ‘vita utile degli impianti’ ante legge n.208/2015», in quanto di detta vita utile non doveva tenersi conto a seguito «RAGIONE_SOCIALE modifiche valutative contenute nella citata legge.»;
– il saggio di fruttuosità da applicare al capitale fondiario era stato nella fattispecie correttamente determinato nella sua misura legale del 2%, così come del resto risultava dallo stesso contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni docfa presentate dai contribuenti.
–RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di sette motivi, ed hanno depositato memoria.
L’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso , ed anch’essa ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17bis , ed al d.l. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2quater , conv. in l. 30 novembre 1994, n. 656, assumendo, in sintesi, che -in esito all’annullamento di ufficio dei primi avvisi di accertamento catastale emessi dall’RAGIONE_SOCIALE, siccome l’autotutela esercitata nell’àmbito del procedimento di reclamo/mediazione di cui all’art. 17 -bis , cit., – il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare «la intangibilità del r apporto giuridico tributario, sottostante l’atto impugnato, a seguito della proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 e del perfezionamento della mediazione, con l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnat o.».
-Il motivo è destituito di fondamento.
2.1 -Come reso esplicito dal dato normativo evocato, la mediazione tributaria «costituisce una forma di composizione pregiurisdizionale RAGIONE_SOCIALE controversie basata sull’intesa raggiunta, fuori e prima del processo, dalle stesse parti (senza l’ausilio di terzi), che agiscono, quindi, su un piano di parità», ed è volta «a soddisfare l’interesse generale sotto un duplice aspetto: da un lato, assicurando
un più pronto e meno dispendioso (rispetto alla durata e ai costi della procedura giurisdizionale) soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE situazioni sostanziali oggetto di dette controversie, con vantaggio sia per il contribuente che per l’amministrazione finanziaria; dall’altro, riducendo il numero dei processi di cui sono investite le commissioni tributarie e, conseguentemente, assicurando il contenimento dei tempi ed un più attento esame di quelli residui (che, nell’àmbito di quelli promossi nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE de lle entrate, comportano le più rilevanti conseguenze finanziarie per le parti)» (Corte Cost., 15 febbraio 2017, n. 38).
La mediazione tributaria, dunque, ha motivo di svolgersi in relazione alle specifiche ragioni di impugnazione che il contribuente ha inteso articolare con riferimento ad un atto impositivo (ovvero, così come nella fattispecie, ad un atto di rettifica catastale, ove la rendita costituisce il presupposto di applicazione di distinti tributi; v. Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249) e, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, ha ad oggetto specifici atti suscettibili, per l’appunto, di impugnazione.
2.2 – L’autotutela tributaria, diversamente, costituisce un potere dell’Amministrazione finanziaria che trova il suo fondamento nelle stesse norme che giustificano l’esercizio RAGIONE_SOCIALE potestà attive per la esazione dei tributi, non ha natura giudiziale o giustiziale, in ragione della connotazione discrezionale della valutazione dell’Amministrazione, ed il suo esercizio è connotato dal principio di cd. perennità nel senso che il potere dell’Amministrazione persiste anche dopo esser stato esercitato, e assolve all’esigenza di assicurare la continua e puntuale aderenza dell’azione amministrativa all’interesse pubblico fiscale.
Ne consegue che il potere di autotutela tributaria – traendo fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali
di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati può essere esercitato, in via sostitutiva dall’amministrazione finanziaria, tanto per vizi formali che per vizi sostanziali, ed anche in malam partem , anche durante il giudizio di impugnazione dell’atto oggetto di sostituzione, salva rimanendo la preclusione formatasi in ragione di maturata decadenza dal potere ovvero del giudicato (v., da ultimo, Cass., Sez. U., 21 novembre 2024, n. 30051; v., altresì, Cass., 20 marzo 2019, n. 7751; Cass., 14 maggio 2018, n. 11579; Cass., 21 marzo 2018, n. 7033; Cass., 8 luglio 2015, n. 14219).
3. -Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione della l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21, deducendosi, in sintesi, che in ragione dell’inequivoco dato di regolazione contenuto nelle disposizioni di cui all’art. 1, c omma 21, cit., e degli stessi dicta della giurisprudenza di legittimità, – la torre eolica deve essere considerata quale elemento di impianto specificamente funzionale al processo produttivo assolto da un parco eolico, e da ciascuno dei suoi elementi costitutivi, così che deve essere escluso dalla stima diretta dell’unità immobiliare cui raccordare la determinazione della rendita catastale.
4. -Questo motivo è fondato, e va accolto.
4.1 -La l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21, ha disposto nei seguenti termini: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.».
4.2 – La Corte, secondo un orientamento interpretativo che si è consolidato nel tempo, ha statuito che i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio” e, per effetto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo; ne consegue che, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato, e, in particolare, ai fini del calcolo della rendita catastale non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo (v. Cass., 22 settembre 2021, n. 25793; Cass., 22 settembre 2021, n. 25784; Cass., 20 gennaio 2021, n. 1010; v. altresì ex plurimis , Cass., 27 gennaio 2022, nn. 2532 e 2543; Cass., 30 novembre 2021, n. 37428; Cass., 16 novembre 2021, n. 34548).
4.3 -La Corte ha, in particolare, rimarcato che:
– la disposizione sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo di rilevanza catastale segnato dalla nozione di “immobile urbano” (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4), di unità immobiliare (D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3) e di “costruzione stabile” comunque connessa al suolo, e come tale già ritenuta rilevante nella determinazione della rendita catastale (d.l. n. 44 del 2005, art. 1-
quinquies, conv. in l. n. 88 del 2005, con riguardo alle centrali elettriche);
alla luce di questo quadro normativo, già vagliato anche dal giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (C. Cost. n. 162/08), si è ritenuto che tanto le pale eoliche quanto le turbine, così come ogni altro elemento non separabile (anche se fisicamente amovibile) senza pregiudizio dalla funzione precipua di generazione energetica, dovessero rilevare ai fini della rendita dei parchi eolici e RAGIONE_SOCIALE centrali elettriche, da accatastarsi in categoria D1-Opifici (Cass. n. 4028 del 2012, Cass. n. 24815 del 2014, Cass. n. 32861 del 2019 e molte altre); il che ha trovato ulteriore conferma nella Circolare n. 6 del 2012 dell’RAGIONE_SOCIALE (Determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi), non in sé, ma in quanto legislativamente richiamata e recepita dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (L. stabilità 2015);
questo quadro è stato inciso (con effetto dal 2016) dalla citata l. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, su riportato, il quale, con una tecnica legislativa “per esclusione”, descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di imbullonati; sicché “la scelta legislativa è quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo” (così Cass., 30 settembre 2020, nn. 20726);
l’amministrazione finanziaria ha emanato, in applicazione della L. del 2015, varie disposizioni interne (Circolare 1 febbraio 2016, n. 2/E; Nota RAGIONE_SOCIALE Centrale Catasto 27 aprile 2016, n. 60244; Circolare 13 giugno 2016, n. 27/E) con le quali ha inteso includere le strutture di sostegno e le torri degli aerogeneratori RAGIONE_SOCIALE centrali eoliche (siccome aventi i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo) tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da considerare nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica;
questa conclusione di prassi urta però con la nozione che invece emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, la quale “prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. È irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo” (v. Cass., 6
(…) E’, marzo 2023, n. 6685; Cass. n. 20726 del 2020 cit.).
-I residui motivi di ricorso espongono le seguenti censure.
5.1 -Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le ricorrenti denunciano «Erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie» con riferimento a:
-31 avvisi di accertamento catastale che, emessi dall’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, esponevano una rendita catastale di € 3.020,00 per gli aerogeneratori (inclusa la valutazione
della torre) ed una allegata stima tecnica ove il valore unitario del piazzale di manovra veniva determinato in € 4,00 al mq. (corrispondente a quello dichiarato dalla contribuente);
alle controdeduzioni, con relativi allegati, ed allo stesso atto di appello, depositati nei giudizi di impugnazione dei precitati avvisi di accertamento, ove l’RAGIONE_SOCIALE riconosceva «la correttezza della rendita vigente di € 3.020,00, all’apparecchio eolico comprensivo della torre sotto la vigente disciplina della L. 208/2015,» nonché una rendita catastale (secondo la disciplina previgente alla l. n. 208 del 2015) pari a complessivi € 9.582,00 ; per di più riconoscendo la correttezza del valori oggetto di dichiarazione docfa con riferimento al piazzale di manovra (€ 4,00 al mq.) ed al plinto di fondazione (€ 200,00);
-agli ulteriori avvisi di accertamento prodotti con i quali l’ RAGIONE_SOCIALE , dopo aver quantificato in € 13.577,00 la rendita catastale degli interi aerogeneratori (comprensivi RAGIONE_SOCIALE fondazioni, piazzole e tutte le sue componenti), detta rendita aveva ridotto ad € 9.582,00, e nella cui stima tecnica il valore della fondazione era stata quantificata sempre in € 200,00 al mq.;
-all’ avviso di accertamento che, emesso dallo stesso Ufficio di Foggia in rettifica RAGIONE_SOCIALE presentate dichiarazioni docfa, nella relazione di stima esponevano il valore unitario di € 4,00 al mq. per il piazzale.
Soggiunge, quindi, la ricorrente che la rendita in concreto attribuita all’impianto (in € 14.0 20,00) risultava superiore non solo a quella attribuita ad analoghi impianti siti nella limitrofa Provincia di RAGIONE_SOCIALE ma sinanche alla rendita attribuita ai medesimi impianti nella disciplina previgente alla l. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, quando, dunque, l’intera componente impiantistica rilevava ai fini dell’accertamento del capitale fondiario.
E ciò in presenza di un dato normativo ( l’art. 1 , comma 244, l. n. 190 del 2014 ) che aveva normativizzato una circolare dell’RAGIONE_SOCIALE
(circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio, n. 6/2012 del 30 novembre 2012) volta espressamente ad assicurare un uniforme classamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari del gruppo D.
5.2 -Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento, in buona sostanza, a dati probatori omologhi a quelli riassunti sotto il precedente motivo di ricorso, ed a riguardo, in specie, della rendita catastale attribuita per analoghi impianti siti nella provincia di RAGIONE_SOCIALE (in € 3.020,00) e di quella accertata (in € 9.111,73) per impianti eolici siti nella provincia di Foggia da sentenze della Commissione Tributaria Regionale che non erano state impugnate.
5.3 -Col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21, ed alla l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, deducendo, in sintesi, che doveva ritenersi estranea ai costi rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale la voce di costo relativa a ‘consulenza tecnica e sviluppo del progetto (ivi compresi oneri finanziari e profitto del promotore)’ perché, per un verso, indistintamente riferita all’intero impianto (senza scomputo, dunque, della torre eolica) -laddove detta voce va riferita (proprio) alla componente impiantistica dell’apparecchio -e, per il restante, utilizzata (sempre indistintamente) senza esaminarne gli specifici contenuti da correlare, pur sempre, all’unità immobiliare oggetto di considerazione e non anche a beni che ne rimangano estranei [così come riconosciuto in uno studio della stessa amministrazione con riferimento «alle sistemazioni viarie e alle infrastrutture di collegamento alla rete elettrica (con i connessi oneri tecnici, finanziari,
ecc.) che ricadono, generalmente, al di fuori del perimetro dell’unità immobiliare costituita da un singolo impianto eolico.»].
5.4 -Il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 115 cod. proc. civ. , sull’assunto che -nel rilevare che i contribuenti non avevano dedotto «riferimenti tecnici e … prove documentali al fine di contestare il calcolo RAGIONE_SOCIALE percentuali indicate dall’Ufficio.» né proposto « diverse percentuali da quelle indicate … nell’accertamento dall’Ufficio » – il giudice del gravame aveva finito per far gravare su esse esponenti « l’onere di contestare il calcolo RAGIONE_SOCIALE percentuali indicate dall’Ufficio, senza valutare se questi abbia assolto al proprio onere probatorio in ordine alla congruità della rendita assegnata.».
5.5 -Col settimo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti ripropongono la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21, ed alla l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, deducendo, in sintesi, che, nella fattispecie, la determinazione della rendita catastale secondo procedimento indiretto di stima era stata (diversamente) fondata su di una data percentuale (del 38,9%) del valore complessivo in precedenza attribuito al medesimo impianto.
Stima, questa, che pertanto eludeva le specifiche disposizioni sulla stima diretta poste dalla stessa citata circolare n. 6/12, si fondava su documentazione (una ricerca condotta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nel 2012 e uno studio della ‘RAGIONE_SOCIALE del 2009, con riferimento all’anno 2006 ) che nemmeno era stata prodotta in giudizio e, per di più, si poneva in contrasto con la stessa previgente rendita catastale oltrechè con gli esiti della stima riferita ad analoghi impianti siti nella provincia di RAGIONE_SOCIALE.
-Anche il settimo motivo -dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso è fondato, e va accolto.
6.1 -Come premesso in relazione al secondo motivo, l ‘impugnata sentenza va cassata atteso che la conclusione cui è pervenuta si fonda su di un a insussistente distinzione, ai fini dell’individuazione degli impianti esclusi dalla determinazione della rendita catastale, tra bene strumentale e bene funzionale allo specifico processo produttivo, dunque (come ben rilevato dalla Corte in distinto giudizio; v. Cass., 6 marzo 2023, n. 6685, cit.) su di un non consentito distinguo «tra funzione di sostegno (imponibile) e funzione di produzione energetica (esente), posto che – come evidenziato – quest’ultima non può prescindere, nel raggiungimento del suo scopo, dalla prima, sicché entrambi i ruoli vanno unitariamente ed inscindibilmente ascritti, ex art. 1 comma 21 cit., al medesimo impianto ed al medesimo processo produttivo dell’energia da fonte eolica.»; così che detta conclusione si risolve in un error iuris nella ricostruzione dei contenuti del dato normativo da applicare.
6.2 – Come, poi, reso esplicito sempre dalla gravata sentenza, l’accertamento in fatto condotto sulla stima catastale si è risolto nella utilizzazione di una «ricerca condotta dal RAGIONE_SOCIALE e da altre relazioni in materia» alla cui stregua le componenti dell’impianto, esclusi il rotore, la navicella e gli impianti elettrici di collegamento, andavano valutate «nella misura del 38,9% del valore catastale attribuito all’impianto prima della legge 208/2015» .
6.3 – Detto accertamento, allora, non resiste innanzitutto al rilievo secondo il quale il procedimento cd. indiretto di stima (d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28) -sia esso fondato sull’accertamento del valore venale del bene (cd. approccio di mercato) ovvero sul costo di ricostruzione (approccio di costo) -deve scontare, nella fattispecie, l’esclusione dal computo del valore venale, ovvero del costo di
ricostruzione, della torre eolica che, come detto, deve ascriversi alla categoria della componente impiantistica.
E detto rilievo già ex se impone la rinnovazione dell’accertamento condotto dal giudice del merito, se è vero che la stessa citata percentuale «nella misura del 38,9% del valore catastale attribuito all’impianto prima della legge 208/2015» ha comportato l’esclusione (solo) di rotore, navicella e impianti elettrici di collegamento .
Per di più, come ancora di recente ribadito dalla Corte (v. Cass., 22 maggio 2025, n. 13732), la l. n. 208 del 2015, art. 1, commi 21 e 22, non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, la l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, che ha normativizzato la circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, cit., così che la rendita catastale degli impianti eolici, escluso il computo RAGIONE_SOCIALE torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, va determinata o sulla base del valore venale dei beni, secondo un’indagine del mercato RAGIONE_SOCIALE compravendite (d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 1) ovvero in relazione al costo di ricostruzione (art. 28, comma 2, cit.); e, in questa seconda evenienza, tenendo conto, per l’appunto, RAGIONE_SOCIALE voci di costo che ineriscono alla specifica unità immobiliare oggetto di stima (esclusa la componente impiantistica), da detta circolare individuate nel valore del lotto e nei costi di realizzazione a nuovo RAGIONE_SOCIALE strutture, nelle spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori ed al collaudo, negli oneri concessori e di urbanizzazione e negli oneri finanziari.
-L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
della Puglia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia al fine di rideterminare le rendite catastali in contestazione, e attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo ed il settimo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025. Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME