Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16325 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15383/2020 R.G., proposto
DA
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Roma, in persona del dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari e Chief Financial Officer pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, c on sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del l’Umbria il 24 dicembre 2019 , n. 444/02/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO;
CATASTO ACCERTAMENTO IMMOBILI IN CATEGORIA D
Rep.
RILEVATO CHE:
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE‘Umbria il 24 dicembre 2019, n. 444/02/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione d i avviso di rettifica catastale con rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita da € 39.728,00 ad € 94.400,00 per un fabbricato ubicato in Perugia alla INDIRIZZO e sviluppato su sei livelli (di cui quattro fuori terra e due sotto terra), all’esito di procedura ‘ DOCFA ‘ RAGIONE_SOCIALE‘anno 2016 (per una diversa distribuzione degli ambienti interni), ha rigettato l’ appello proposto dalla medesima nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia il 30 novembre 2018, n. 629/03/2018, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure
-che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che la rettifica RAGIONE_SOCIALEa rendita fosse giustificata dalla stima diretta RAGIONE_SOCIALE‘immobile, nonché dalla comparazione con i dati desunti da una precede nte procedura ‘ DOCFA ‘ RAGIONE_SOCIALE‘anno 2014 e con la rendita attribuita ad un immobile similare destinato a sede RAGIONE_SOCIALEa filiale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel medesimo contesto urbano;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
la ricorrente ha depositato memoria ex art. 389bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a sette motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e
62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente fosse gravata dall’onere di provare la correttezza RAGIONE_SOCIALEa rendita proposta con la domanda ‘ DOCFA ‘, la cui congruità non sarebbe stata supportata dagli elementi addotti; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione apparente circa la prova fornita dall’amministrazione finanziaria in ordine alla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa rettifica sulla base RAGIONE_SOCIALEa presunzione desumibile dal confronto tra la rendita proposta dalla contribuente con la domanda ‘ DOCFA ‘ RAGIONE_SOCIALE‘anno 2014 e la rendita di un fabbricato similare ubicato in adiacenza; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 21, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, e 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’amministrazione finanziaria avesse correttamente basato la rettifica sulla domanda ‘ DOCFA ‘ RAGIONE_SOCIALE‘anno 2014 , senza alcun riferimento agli elementi suscettibili di influire sulla stima diretta del fabbricato (suolo, costruzioni, impianti strutturalmente connessi alla costruzione che ne accrescono la qualità e l’utilità);
1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 64, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e 1, comma 21, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,
e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i valori ‘ OMI ‘ -su cui la perizia stragiudiziale RAGIONE_SOCIALEa contribuente era basata – non potessero fungere da valido parametro per la stima diretta del fabbricato;
1.5 con il quinto motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non essere stata disposta dal giudice di secondo grado una consulenza tecnica d’ufficio per la valutazione del fabbricato, a fronte RAGIONE_SOCIALEa contrapposizione tra le valutazioni prospettate dalle parti;
1.6 con il sesto motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che la perizia stragiudiziale RAGIONE_SOCIALEa contribuente non era fondata soltanto sui valori ‘ OMI ‘, ma anche « su ulteriori elementi specificamente riferibili al bene oggetto di valutazione » in relazione alle peculiari caratteristiche del fabbricato (« elevata dimensione unitaria », « presenza di un solo ingresso », « costi di frazionamento impiantistico elevati », « notevoli costi urbanistici in caso di mutamento di destinazione d’uso »);
1.7 con il settimo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che il fabbricato limitrofo assunto a comparazione possedesse caratteristiche completamente differenti dal fabbricato soggetto a rettifica
RAGIONE_SOCIALEa rendita, posto che « l’edificio in cui ha sede la RAGIONE_SOCIALE d’Italia è un cielo/terra con accesso lu ngo tutte le vie laterali, dotato di rifiniture di pregio decisamente maggiore rispetto a quelle che ornano l’u.iu. di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE destinato com’è ad assolvere funzioni di ‘rappresentanza’ e di prestigio che certo non si addicono all’u.i.u. in contestazione, quali i ‘timpani’ che sovrastano le finestre che si aprono silla facciata ovvero la dotazione di bugnati d’angolo e zoccoli di cui la filiale di RAGIONE_SOCIALE è, invece, priva. Diversamente l’u.i.u in questione non ha accesso lungo tutte le vie laterali ed ha soltanto un ingresso principale con conseguente necessità di opere di trasformazione in caso di eventuale frazionamento »;
il primo motivo è infondato.
2.1 è incontroverso tra le parti, come emerge anche dalla sentenza impugnata, che l’ atto impositivo in contestazione rinvenga da dichiarazione di variazione (artt. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, nel testo novellato dall’art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, e 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), che è stata presentata secondo la procedura (c.d. ‘ DOCFA ‘ ) disciplinata dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701;
2.2 come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale avvenga a seguito RAGIONE_SOCIALEa c.d. procedura ‘ DOCFA ‘ , l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e RAGIONE_SOCIALEa classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la
motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2024, n. 9127);
2.3 la fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi: difatti, i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa rendita per il fabbricato;
2.4 per quanto attiene, poi, alla ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio in subiecta materia , secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie riguardanti la verifica RAGIONE_SOCIALEa attendibilità del provvedimento di classamento, emesso dall’amministrazione finanziaria in rettifica di quello proposto dal contribuente a mezzo RAGIONE_SOCIALEa procedura ‘ DOCFA ‘ di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, l’onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla stessa amministrazione finanziaria, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l’onere di dimostrare l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per
l’accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l’immobile; ne consegue che il giudice del merito, dovendo verificare se la categoria e la classe attribuite all’immobile risultino adeguate secondo i dati presenti nella motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto, non può trarre tale prova positiva dall’insuccesso RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova posto a carico RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., Sez. 6^5, 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2020, n. 8724; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2021, n. 13341; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23535; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2023, n. 12747);
2.5 tuttavia, nel caso di specie, il giudice di appello non ha addossato a carico RAGIONE_SOCIALEa contribuente l’onere di provare l’insussistenza dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva, avendo affermato -in totale adesione al principio ora enunciato – che: « Se infatti è pur vero che è onere RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio dimostrare gli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva, allorché quest’ultimo abbia adempiuto al riguardo è il contribuente ad essere onerato di dimostrare quanto dal medesimo allegato. Ritiene questa Commissione che, nella fattispecie, l’RAGIONE_SOCIALE abbia sufficientemente dimostrato la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa rettifica, sia tramite l’elemento presuntivo rappresentato dalla dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO (…), che mediante il confronto con il valore riferito ad un immobile similare di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia adiacente a quello RAGIONE_SOCIALEa BNL »;
il secondo motivo è infondato;
3.1 in proposito, va preliminarmente rilevata l’erroneo richiamo del ricorrente ad una « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod.
proc. civ. » in relazione all’inequivoca volontà di censurare la « motivazione apparente » RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per cui la doglianza deve essere più propriamente riqualificata nei corretti termini di violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.;
3.2 come è noto, l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione; (…) »;
3.3 per costante giurisprudenza di questa Corte, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 22 maggio 2024, n. 14337);
3.4 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art.
111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 22 maggio 2024, n. 14337);
3.5 nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano RAGIONE_SOCIALEa logica giuridica, contenendo un ‘adeguata illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al rigetto del gravame con riguardo alla prova fornita dall’amministrazione finanziaria in ordine alla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa rettifica;
3.6 in proposito, oltre alle argomentazioni trascritte nella disamina del primo motivo ( sub § 2.5) in ordine agli elementi allegati dall’amministrazione finanziaria (che qui si richiamano), la sentenza impugnata ha puntualmente analizzato gli elementi addotti dalla contribuente, pervenendo ad una valutazione negativa circa l’idoneità di questi ultimi ad inficiare le circostanze documentate a supporto RAGIONE_SOCIALEa rettifica con l’affermazione che: « Per contro la BNL ha addotto unicamente le valutazioni di cui alla perizia predisposta da un tecnico dalla stessa incaricato, le cui risultanze non sono tuttavia condivisibili. Infatti in detto elaborato il parametro di riferimento è essenzialmente basato sulle quotazioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del mercato immobiliare (OMI) ch e, tuttavia, non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, potendo variare in funzione di molteplici parametri ed essendo idonee solamente a condurre ad indicazioni di valori di larga massima (…). Né la RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato le ragioni per cui il confronto con il valore RAGIONE_SOCIALE‘immobile limitrofo di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia sarebbe errato, limitando le proprie difese
ad una generica rappresentazione circa asserite diversità tra le due unità immobiliari priva di adeguata dimostrazione »
il terzo motivo è inammissibile e, comunque, infondato;
4.1 invero, la censura attiene ad un vizio che, al più, avrebbe dovuto essere denunciato ab origine col ricorso introduttivo in relazione all’atto impositivo , avendo riguardo ai parametri adoperati dall’amministrazione finanziaria per la stima del fabbricato ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita, per cui la relativa deduzione è in totale distonia con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata;
4.2 per cui, la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio ( tra le tante: (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17509; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2023, n. 25526);
4.3 aggiungasi che, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati (Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2015, n. 22810; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2020, n. 19929; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1078; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2024, n. 14392);
4.4 difatti, nella specie, non risulta che tale illegittimità sia stata denunciata dalla contribuente in sede di proposizione del ricorso originario, non essendone stato riprodotto né trascritto il contenuto secondo il canone RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza ;
4.5 ad ogni buon conto, nemmeno è pertinente il richiamo all’osservanza RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, consentirebbe di separare con un’autonoma identificazione sul piano catastale, anche in vista RAGIONE_SOCIALE‘eventualità di una f utura cessione ad altri soggetti – gli spazi dedicati ad uffici direttivi dagli impianti caratterizzanti la permanenza sotto la categoria D/5 degli ambienti riservati all’attività bancaria;
4.6 l’art. 1, commi 21 e 22, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che: « 21. A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21 »; 4.7 con una tecnica legislativa ‘ per esclusione ‘ , tale disposizione descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti),
meglio noti con la denominazione di ‘ imbullonati ‘; l a scelta legislativa è, quindi, quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori RAGIONE_SOCIALEa siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20726; Cass., Sez. 5, 22 settembre 2021, n. 25784; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22551);
4.8 la nozione normativa di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale « prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. È irrilevante la consistenza fisica RAGIONE_SOCIALEa costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. (…) È, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo » (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20726; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22551);
4.9 la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che la norma in esame non ha natura impositiva, ma catastale e che, soprattutto, essa non delinea l’eccezionalità di una esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che – per quanto infissi al suolo e non privi di connotati ‘ immobiliari ‘ -rientrino nella tipologia generale dei « macchinari, congegni, attrezzature ed altri
impianti funzionali allo specifico processo produttivo » (Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22551);
4.10 nel caso in esame, si tratta di un’unità immobiliare che la contribuente ha descritto, nel ricorso introduttivo, come « un fabbricato di remota costruzione, edificato nel 1900, che si eleva per quattro piani fuori terra, di cui il piano terra è formato da una sala adibita a al pubblico mentre i piani sovrastanti sono destinati ad accogliere gli uffici amministrativi, nonché di un primo piano interrato e di un secondo piano interrato in cui è presente un locale adibito a caveau »;
4.11 in subiecta materia , la circolare emanata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’1 febbraio 2016, n. 2/E, ha chiarito che l’art. 1, comma 21, RAGIONE_SOCIALEa citata l egge ridefinisce l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa stima catastale per gli immobili in argomento, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita, e quali, al contrario, siano gli elementi – tipicamente di natura impiantistica – da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo;
4.12 come è stato correttamente chiarito dalla predetta circolare, si tratta di una rideterminazione preordinata al fine di realizzare l’uniformità nei riferimenti estimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione; l ‘aggiornamento catastale, per la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovi criteri deve avvenire, attraverso lo scorporo di quegli elementi che, in base alla nuova previsione normativa, non costituiscono più oggetto di stima catastale; a tal fine è stata adeguata la procedura ‘ DOCFA ‘ per la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari urbane al Catasto Edilizio Urbano, considerata l’esigenza di
monitorare tali variazioni da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, anche al fine di effettuare le specifiche comunicazioni al RAGIONE_SOCIALE, previste dall’art. 1, comma 24, RAGIONE_SOCIALEa citata legge; la richiamata circolare ha affermato che tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita con l’ esclusione degli eventuali componenti impiantistici che non sono più oggetto di stima diretta; nella nuova procedura ‘ DOCFA ‘ è stata introdotta un ‘ ulteriore specifica tipologia di documento di variazione, denominata « dichiarazione resa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 22, L. n. 208/2015 », a cui è automaticamente connessa la causale « rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 22, L. n. 208/2015 »;
4.13 l a previsione normativa di cui all’art. 1, commi 21 e 22, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, si innesta, dunque, sulla originaria procedura ‘ DOCFA ‘ con la conseguenza che il regime degli oneri probatori resta invariato; va riaffermato, pertanto, in tema di classamento di immobili, il consolidato orientamento di legittimità per cui, qualora l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale avvenga a seguito RAGIONE_SOCIALEa procedura ‘ DOCFA ‘ , l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e RAGIONE_SOCIALEa classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno
esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘eventuale contenzioso;
4.14 nel caso in esame, quindi, partendo dalla premessa che il contribuente ha il diritto di modificare la rendita proposta all’ amministrazione finanziaria, quando la situazione di fatto o di diritto originariamente denunciata non corrisponda più a quella attuale, tuttavia, non risulta che la ricorrente abbia dedotto, né provato circostanze da cui desumere che la dichiarazione di variazione ‘ DOCFA ‘ comprendesse anche elementi, quali macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali all ‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività bancari a, che, in base alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, non avrebbero dovuti essere computati ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita.
5. il quarto motivo è infondato;
5.1 in proposito, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la perizia stragiudiziale di parte (privata), ancorché asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’ iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (tra le tante: Cass., Sez.
5^, 29 luglio 2011, n. 16650; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17396; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2021, n. 18857; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 602; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2023, n. 21727; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9462);
5.2 in particolare, si rammenta che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato; non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma RAGIONE_SOCIALEa quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass., Sez. 5^, 25 dicembre 2018, n. 33503; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16579; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17396; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2023, n. 21727; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9462);
5.3 peraltro, neppure va trascurato -in relazione al contenuto RAGIONE_SOCIALEa perizia stragiudiziale di parte – che le quotazioni ‘ OMI ‘ , risultanti dal sito web RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte di registro, ipotecaria e catastale, essendo idonee a condurre ad indicazioni di valore di larga massima (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 21 dicembre 2015, n. 25707; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2016, n. 19466; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9479; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2021, n. 22552; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21054; Cass., Sez. 29 marzo 2022, nn. 10021 e 10022); pertanto, il riferimento
alle stime effettuato sulla base dei valori ‘ OMI ‘ , per aree edificabili del medesimo Comune, non è idoneo e sufficiente a rettificare il valore RAGIONE_SOCIALE‘immobile, tenuto conto che il valore RAGIONE_SOCIALE stesso può variare in funzione di molteplici parametri, quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato RAGIONE_SOCIALE opere di urbanizzazione (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2017, n. 9474; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21054; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30890; Cass., Sez. 29 marzo 2022, nn. 10021 e 10022), per cui, anche eventuali adattamenti di tali valori in relazione alle particolari condizioni e qualità RAGIONE_SOCIALE‘immobile non sanano la valenza meramente indiziaria del criterio estimativo;
6. il quinto motivo è inammissibile;
6.1 è noto che l ‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ” fatto storico “, il cui esame sia stato omesso, il ” dato “, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ” come ” e il ” quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ” decisività “, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 3404); 6. 2 l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426).
6.2 nella specie, però, il ‘ fatto ‘ asseritamente decisiv o è stato ravvisato dal ricorrente nell’omesso espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio;
6.3 tuttavia, in proposito, va ricordato che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è censurabile per cassazione solo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’omesso esame di specifici fatti oggetto di discussione tra le parti, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata o dagli atti processuali e la cui decisività avrebbe consentito lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio ( in termini: Cass., Sez. 1^, 23 marzo 2017, n. 7472; Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2023, n. 25281), e dunque, se del caso, scontando le preclusioni derivanti dalla doppia conforme in fatto previste dapprima dall’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. e, adesso, dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. , per come introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; nella specie, però, a fronte RAGIONE_SOCIALEa soccombenza nel doppio grado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;
il sesto motivo ed il settimo motivo sono inammissibili;
7.1 richiamate le massime citate con riguardo al perimetro de ll’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., va rilevato che il giudice di appello ha attentamente vagliato le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa perizia stragiudiziale di parte e le
caratteristiche del fabbricato assunto a comparazione in relazione alla similarità rispetto a quelle del fabbricato soggetto a rettifica, pervenendo alla conclusione che: « Per contro la BNL ha addotto unicamente le valutazioni di cui alla perizia predisposta da un tecnico dalla stessa incaricato, le cui risultanze non sono tuttavia condivisibili. Infatti in detto elaborato il parametro di riferimento è essenzialmente basato sulle quotazioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del mercato immobiliare (OMI) che, tuttavia, non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, potendo variare in funzione di molteplici parametri ed essendo idonee solamente a condurre ad indicazioni di valori di larga massima (…). Né la RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato le ragioni per cui il confronto con il valore RAGIONE_SOCIALE‘immobile limitrofo di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia sarebbe errato, limitando le proprie difese ad una generica rappresentazione circa asserite diversità tra le due unità immobiliari priva di adeguata dimostrazione »;
7.2 pertanto, i mezzi rischiano di risolversi in una mera sollecitazione alla rivalutazione del merito ed alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALE ‘accertamento in fatto , che sono precluse al giudice di legittimità;
alla stregua RAGIONE_SOCIALE precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza o l’inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato;
le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
10 . ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, liquidandole nella misura complessiva di € 4.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di pagare l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 31 maggio