Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34234 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28481/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME (PLTNRC65B23E514D) e COGNOME (NCSRMR66E51D643U)
-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Basilicata n. 199/2022 depositata il 22/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che in accoglimento del ricorso introduttivo aveva dichiarato non computabile nella rendita catastale il palo eolico e le altre voci indicate nell’avviso di accertamento;
ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo di ricorso; l’Agenzia delle entrate nel ricorso in cassazione presta acquiescenza per ‘l’esclusione della torre eolica dal computo della rendita catastale’;
resistono le società contribuenti e chiedono il rigetto del ricorso o in subordine l’annullamento con rinvio per determinare la congruità delle altre voci.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso (violazione dell’art. 112, cod. proc. civ. e art. 1, secondo comma, d. lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) l’Agenzia delle entrate prospetta un’omessa pronuncia della sentenz a impugnata, relativamente alle altre voci rilevanti per la rendita catastale (plinti di fondazione, nell’assenza di contestazione da parte delle contribuenti società, spese tecniche di progettazione, di direzione dei lavori, oneri concessori e di urbanizzazione ed oneri finanziari).
Relativamente all’esclusione, per il computo della rendita catastale, della voce per la torre eolica l’Agenzia prestava acquiescenza; sul punto, pertanto, non sussiste contestazione e la relativa questione risulta preclusa.
Il ricorso è fondato.
Nel ricorso introduttivo le società contribuenti contestavano sia la voce relativa alla torre eolica sia le altre voci per il quantum indicato dall’Agenzia delle entrate nell’avviso di accertamento, depositando anche una perizia sul punto.
La sentenza di primo grado escludeva dal computo sia la voce per la torre eolica sia le altre voci, in quanto l’Agenzia delle entrate non aveva assolto all’onere probatorio.
L’ufficio presentava appello anche per il computo delle voci diverse dall’inclusione nel calcolo della torre eolica e la decisione di secondo grado motiva solo sull’esclusione della torre eolica nel calcolo per la rendita catastale.
Non può, neanche, sostenersi una motivazione implicita poiché le stesse società ricorrenti contestavano specificamente il quantum delle altre voci; mentre per la torre eolica la domanda, il petitum , era di esclusione in assoluto dal computo.
La sentenza deve, pertanto cassarsi con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per la pronuncia sulle voci diverse dalla torre eolica per il calcolo della rendita catastale; si demanda alla CGT di secondo grado della Basilicata di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/12/2024.