Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32288 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32288 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17182/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
ROMA
CAPITALE
-intimata- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 16364/2021 depositata il 19/06/2021,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi all’i.c.i . per gli anni 2009, 2010, 2011 in ordine ad un fabbricato sito in Roma, INDIRIZZO, in cui la base imponibile è stata determinata utilizzando la nuova rendita determinata dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE a seguito di d.o.c.f.a. del 2009.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado per difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale.
L’appello è stato rigettato con sentenza che ha confermato il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale.
La Suprema Corte, con ordinanza della Sez. 5, n. 16364 del 2021, ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, modificandone, però, la motivazione.
Più precisamente nell’ordinanza impugnata si legge che «la motivazione della sentenza di appello va .. corretta, nella parte nella quale ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale, dovendosi, al contrario, affermare il seguente principio di diritto: in tema di ICI, ove il contribuente lamenti che l’imposta è stata erroneamente determinata in conseguenza dell’illegittima applicazione di una rendita catastale della cui determinazione non ha avuto notizia tramite notificazione o comunicazione, sussiste la legittimazione passiva dell’ente impositore e non della competente RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE. In ogni caso, deve essere confermata la pronuncia di rigetto della CTR Lazio. Infatti, occorre rilevare che, come prospettato dalla società ricorrente, la rettifica della rendita catastale è avvenuta in base alla procedura c.d. DOCFA. Secondo la giurisprudenza di legittimità, però, in tema di ICI, qualora il contribuente si sia avvalso, per l’accatastamento di un immobile, di siffatta procedura, trova applicazione il principio della superfluità della notifica della rendita catastale utilizzata per la determinazione del tributo, salvo che il Comune, nell’emettere l’avviso di liquidazione, proceda sulla base di una rendita diversa da quella proposta dal contribuente, dovendo, in questa ipotesi, il relativo atto di attribuzione essere preventivamente notificato allo stesso contribuente (Cfr. Cass., Sez. 5, n. 7801 del 20 marzo 2019). Nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE non ha mai sostenuto che la nuova rendita determinata dall’RAGIONE_SOCIALE si sia discostata da quella indicata con il ricorso alla procedura DOCFA, con la conseguenza
che le contestazioni della società contribuente risultano infondate, avendo Roma Capitale legittimamente applicato la rendita più recente nonostante il provvedimento di determinazione di questa non fosse stato notificato o comunicato al soggetto interessato. Ne consegue il rigetto del ricorso».
6. La contribuente ha impugnato ex art. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. l’ordinanza della Suprema Corte e ha, poi, depositato ulteriore memorie in cui ha dato atto del sopravvenuto annullamento, con la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 2345 del 2023, della rendita rettificata usata ai fini dell’adozione degli avvisi di accertamento in esame.
Roma capitale è rimasta intimata.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale dell’8 novembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso la ricorrente ha denunciato, con unico motivo, l’errore di cui all’art. 394 n. 4 cod.proc.civ., rilevando che la Suprema Corte, nell’ordinanza impugnata, ha supposto un fatto (coincidenza tra la rendita catastale proposta dal contribuente tramite d.o.c.f.a. e la rendita catastale usata per liquidare le maggiori imposte) pacificamente escluso in base agli atti ed ai documenti del giudizio, da cui risulta che la rendita proposta dal contribuente, con la d.o.c.f.a., è pari ad euro 187.311,80, mentre quella applicata da Roma capitale, nel liquidare la maggiore imposta, è pari ad euro 296.022,30 (in particolare ricorso di primo grado, deduzione dell’ente impositore, sentenza di primo grado, appello, sentenza di appello ) – fatto che è stato determinante ai fini della decisione. Ha, dunque, riproposto i motivi del ricorso originario ai fini della fase rescissoria violazione dell’art. 74 della legge n. 342 del 2000, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, avendo negato il giudice di appello che la mancata notifica della nuova rendita ne determinasse l’inutilizzabilità ai fini i.c.i.
2. Il ricorso per revocazione è fondato.
2.1Come costantemente affermato, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Sez . L, n. 8180 del 03/04/2009, Rv. 607980 – 01). In particolare non possono costituire vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., l’errore di diritto sostanziale o processuale o l’errore di giudizio/ di valutazione (così Sez . U, n. 30994 del 27/12/2017, Rv. 646963 -01 e Sez . U, n. 8984 dell’11/04/2018, Rv. 648127 – 02, che hanno sottolineato che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111, relativi alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione).
2.2.Nel caso di specie, secondo la ricostruzione dell’ordinanza impugnata, «l’RAGIONE_SOCIALE non ha mai sostenuto che la nuova rendita
determinata dall’RAGIONE_SOCIALE si sia discostata da quella indicata con il ricorso alla procedura DOCFA».
Al contrario, secondo quanto allegato nel ricorso introduttivo del giudizio e nell’appello e confermato dalle deduzioni difensive di Roma capitale (v. memoria in primo grado, del 1° settembre 2016, p. 2, in cui si legge «per tale immobile .. controparte , a seguito di procedura Docfa, aveva proposto una rendita pari ad euro 187.916,00 poi rettificata dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE in euro 281.926,00»), oltre che risultante dalle sentenza di secondo grado, la rendita proposta dal contribuente con la d.o.c.f.a ammonta a 187.916,00 euro, mentre la rendita rettificata dall’RAGIONE_SOCIALE ed applicata, ai fini della quanitificazione dell’.i.c.i., ammonta a circa euro 281.926,00. Né tale circostanza di fatto (la divergenza tra la rendita proposta e quella applicata), che è stata decisiva per il giudizio, ha mai costituito un punto controverso nella causa, essendo stata allegata dal ricorrente e confermata dal resistente. Ci si trova, dunque, in presenza di un evidente errore di percezione di una circostanza di fatto, che non coinvolge alcun procedimento logico-valutativo o di giudizio.
L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere revocata nella parte in cui afferma che «l’RAGIONE_SOCIALE non ha mai sostenuto che la nuova rendita determinata dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE si sia discostata da quella indicata con il ricorso alla procedura DOCFA, con la conseguenza che le contestazioni della società contribuente risultano infondate, avendo Roma Capitale legittimamente applicato la rendita più recente nonostante il provvedimento di determinazione di questa non fosse stato notificato o comunicato al soggetto interessato» (così pervenendo al rigetto del ricorso, previa correzione della motivazione in ordine al profilo della legittimazione di Roma capitale).
Per completezza occorre precisare che l’assenza di notifica o comunicazione consiste in un accertamento di fatto, estraneo ai
poteri del giudice di legittimità, che esula, quindi, dal contenuto del provvedimento impugnato. Quest’ultimo si limita a concludere, sulla base di un errore percettivo, che, nel caso di specie, si sarebbe potuta applicare la rendita più recente anche lavvode il provvedimento di determinazione della rendita non fosse stato notificato o comunicato al soggetto interessato. La revocazione investe, però, la parte dell’ordinanza impugnata ma anche quelle strettamente connesse o conseguenziali, sicché nel caso di specie, come già precisato, vanno revocate sia l’affermazione della omessa allegazione, da parte della ricorrente, della rettifica, ad opera dell’RAGIONE_SOCIALE, della rendita proposta con la d.o.c.f.a., sia l’affermazione della conseguente legittimità dell’applicazione della rendita più recente anche in assenza di notifica o comunicazione al soggetto interessato.
4.A questo punto il giudizio rescissorio deve avere per oggetto solo le parti del provvedimento che sono state rescisse e quelle che ne dipendono (Cass., Sez. 3, 27/11/1972, n. 3465; in relazione alla revocazione della sentenza di appello, v. Cass., Sez. 2, 12/05/2020, n. 8773: qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza, il relativo accoglimento determina, in aderenza alle regole dell’impugnazione parziale e dell’effetto espansivo interno, la rescissione di quella parte soltanto, nonché delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti). In definitiva, va ribadito il seguente principio di diritto: «L’accoglimento della domanda di revocazione concernente solo una parte della sentenza/ordinanza della Suprema Corte comporta la rescissione solo della parte impugnata e di quelle strettamente connesse e/o conseguenziali, a cui, dunque, va limitato il giudizio rescissorio, essendosi formato il giudicato sulle altri parti del provvedimento, che non sono state oggetto di impugnazione».
5.L’applicazione di tale principio comporta che, nel caso di specie, va revocata solo la parte impugnata della ordinanza e quella conseguenziale, mentre restano ferme le parti della decisione non impugnate e non dipendenti da quella oggetto di revocazione concernenti la legittimazione passiva di Roma capitale (oggetto del primo motivo del ricorso per cassazione r.g. n. 15877) e l’affermazione del principio secondo cui la superfluità della notifica della rendita può trovare applicazione solo ed esclusivamente nei casi in cui per la liquidazione del tributo venga utilizzata la stessa rendita proposta dal contribuente in sede di procedura DOCFA, per l’ovvia ragione che tale rendita si presuppone già nota al contribuente che l’ha richiesta, ma non anche nei casi in cui il Comune proceda sulla base di una rendita diversa da quella indicata, perché in precedenza rettificata dalla competente RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, ipotesi in cui diviene nuovamente indispensabile che il contribuente abbia avuto preventiva conoscenza del diverso valore attribuito al suo immobile (Cass., Sez. 5, 20 marzo 2019, n. 7801).
6. Tale ultimo principio è rilevante in relazione agli ulteriori motivi di ricorso per cassazione r.g. 15877/2018 (aventi ad oggetto la violazione dell’art. 74 della l. n. 342 del 2000 e l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella omessa notifica della maggiore rendita applicata), con cui, in realtà, non si è censurata la sentenza di merito impugnata, ma si sono riproposte le questioni assorbite e, cioè, non affrontate nel giudizio di merito (né in primo grado né in secondo grado), in conseguenza dell’affermata carenza di legittimazione passiva di Roma Capitale.
In particolare, nella sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.7378 del 2017, oggetto del ricorso per cassazione r.g. 15877/2018, difatti, si legge: «la società contribuente, intenzionata a contestare la mancata notifica della nuova rendita attribuita all’immobile di sua proprietà, avrebbe
dovuto citare in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE e non il Comune di Roma capitale. Quest’ultimo si è limitato .. a calcolare l’imposta dovuta a titolo di i.c.i. sulla base delle risultanze dei valori catastali determinati dall’RAGIONE_SOCIALE…la notifica del nuovo classamento..è di esclusiva competenza dell’RAGIONE_SOCIALE».
Tali questioni assorbite devono essere decise dal giudice del rinvio, richiedendo ulteriori accertamenti di fatto.
7. Il ricorso per cassazione r.g. 15877/2018 va, pertanto, accolto, stante la legittimazione passiva di Roma Capitale, e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che, in diversa composizione, deve verificare, oltre alla eventuale notifica o comunicazione della rendita rettificata, anche se la rendita rettificata è stata impugnata in altro giudizio e se tale giudizio si è concluso con sentenza definitiva. In proposito va evidenziato non è possibile comprendere, senza la lettura degli atti del relativo giudizio, se la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 2345 del 2023, da ultimo depositata dalla contribuente, si riferisca proprio alla rendita applicata con gli avvisi di accertamento impugnati in questa sede e che tale accertamento di fatto non può essere svolto in questa sede. A ciò si aggiunga che, in tema di processo tributario, tra la controversia che oppone il contribuente all’RAGIONE_SOCIALE del territorio in ordine all’impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e quella, instaurata dallo stesso contribuente contro il Comune, avente ad oggetto l’impugnazione della liquidazione dell’ICI gravante sull’immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella
relativa alla liquidazione dell’imposta (Cass., Sez. 5, 3/12/2014, n. 25550).
8.In conclusione, nel giudizio r.g. 17182/2021, in accoglimento del ricorso ex art. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., va parzialmente revocata l’ordinanza della Sez. 5 di questa Corte n. 16364 del 2021 e, nel giudizio r.g. n. 15877/2018, va accolto il ricorso per cassazione e cassata la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7378 del 2017, con rinvio del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
nel giudizio r.g. 17182/2021, accoglie il ricorso ex art. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. e conseguentemente revoca, nei limiti dell’impugnazione proposta, l’ordinanza della Sez. 5 di questa Corte n. 16364 del 2021;
nel giudizio r.g. n. 15877/2018, accoglie il ricorso per cassazione e cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7378 del 2017, con rinvio del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 08/11/2023.