Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32398 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32398 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 22/11/2023
Catasto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18761/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1101/2020, depositata il 26 febbraio 2020, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 luglio 2023, dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l ‘accoglimento del ricorso.
Rilevato che:
– RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1101/2020, depositata il 26 febbraio 2020, con la quale Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di avvis i di accertamento catastale con i quali, in applicazione della l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, era stata rideterminata classe e rendita catastale di tre unità immobiliari site in Roma (in catasto al fol. 572, p.lla 241, sub 8 e 521, nonché al fol. 546, p.lla 139, sub. 3);
-l’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
-il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 e 11, deducendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva escluso l’inammissibilità dell’appello per difetto di legitimatio ad processum del sottoscrittore dell’atto, e atteso che – a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazioni svolte da essa esponente – controparte non aveva dato conto del potere (così) esercitato, in ragione dell’u fficio ricoperto ovvero per delega;
1.2 -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n n. 4 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, al d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546 , art. 1, ed all’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che gli avvisi di accertamento impugnati difettavano di una qualche specifica motivazione in ordine alle ragioni giustificative poste a fondamento della rettifica catastale, per di più esponendo la medesima motivazione – astratta e generica – sinanche nel caso di rettifica catastale per attribuzione di una inferiore classe di merito; e, come precisato dall’RAGIONE_SOCIALE nell’atto di appello , il rapporto di valori (catastali e di mercato) era diminuito nelle microzone di inclusione dei quartieri Trieste e Parioli;
1.3 -il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, nonché di «motivazione apparente», così riproponendo la ricorrente la questione relativa al deficit di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati sull’assunto che detta motivazione si risolveva nella generica indicazione della microzona di riferimento, e RAGIONE_SOCIALE relative connotazioni (in tesi di rivalutazione del patrim onio immobiliare), senz’alcuna esplicitazione degli effettivi presupposti della procedura di riclassamento a riguardo RAGIONE_SOCIALE connotazioni tipologiche della unità immobiliare presa in considerazione (d.P.R. n. 138/98, cit., artt. 8 e 9); e, per di più, dette connotazioni dedotte in giudizio in termini che essa esponente aveva documentalmente smentito;
1.4 -col quarto motivo, formulato anch’esso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, al l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, ed al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, così riproponendo, sotto diverso profilo, il denunciato vizio di motivazione in relazione al difetto di ogni specifica indicazione sulle connotazioni tipologiche RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari oggetto del riclassamento e di quelle indicate a comparazione;
– in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica RAGIONE_SOCIALE soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza, a quello dell’ordine RAGIONE_SOCIALE questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, come costituzionalizzate dall’art. 111 Cost.; ne consegue che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole e pronta soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v., tra le altre, Cass., 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass. Sez. U, 8 maggio 2014, n. 9936);
3. -tanto premesso il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso – dal cui congiunto esame, dettato dalla medesima quaestio iuris di fondo che sottendono, consegue l’assorbimento del primo motivo sono fondati, e vanno accolti, nei limiti di quanto in appresso precisato;
3.1- secondo un orientamento interpretativo della Corte che si è venuto progressivamente a delineare, così consolidandosi, la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall’art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è costituita dalla rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona ma, al momento dell’attribuzione della classe e della rendita catastale, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie dell’unità immobiliare, di cui all’art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, che assumono, pertanto, specifica rilevanza in sede di
motivazione dell’atto, motivazione nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell’intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza RAGIONE_SOCIALE quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (v., ex plurimis , Cass., 24 agosto 2022, n. 25201; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32546; Cass., 28 novembre 2019, n. 31112; Cass. 19 dicembre 2019, n. 29988; Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; v. altresì, più di recente, Cass., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass., 1 luglio 2020, n.13390);
3.2 – in particolare la Corte ha rimarcato che:
-la disposizione di cui all’art. 1, c omma 335, cit., va letta nel più complessivo contesto regolativo di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
i dati normativi che, così, vengono in considerazione – per come interpretati dallo stesso Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249) – esplicitano che la revisione «parziale» del classamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari consegue, nella fattispecie, dalla specifica (ed esclusiva) valorizzazione del cd. fattore posizionale (art. 8, commi 5 e 6, cit.), qui inteso in riferimento ad «una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona» che «abbia una ricaduta sulla rendita catastale», ove, dunque, non è irragionevole che detta modifica di valore dell’immobile si ripercuota sulla rendita catastale il cui «conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.);
-la disposizione che autorizza la revisione «parziale» del classamento – in relazione ad unità immobiliari ricadenti in microzone comunali «per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali» – integra, dunque, il presupposto degli «atti attributivi RAGIONE_SOCIALE nuove rendite» che, però, essi stessi debbono esplicitare le ragioni della revisione del classamento con riferimento, com’è nella fattispecie, alla (nuova) classe, e rendita catastale, attribuite all’un ità immobiliare (classe a sua volta «rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare nell’ambito del mercato edilizio della microzona»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3);
-difatti, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, l’obbligo di motivazione degli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare «proprio in considerazione del carattere ‘diffuso’ dell’operazione, deve essere ass olto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento» (Corte Cost. n. 249/2017, cit.);
-l’indicazione RAGIONE_SOCIALE «caratteristiche edilizie del fabbricato» ( d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7) torna ad assumere (col fattore cd. posizionale) una sua specifica rilevanza per il profilo della motivazione dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i suoi presupposti e) volto a giustificare l’adozione della stima comparativa (avuto riguardo alla cd. unità tipo; v. il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61; v. Cass., 6 marzo 2017, n. 5600) in sede di attribuzione della classe e della rendita catastale (d.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, comma 1, e art. 8; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154); e, del resto, il valore di mercato rilevante, quale presupposto per la richiesta di riclassamento, non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di
una intera microzona così che, una volta giustificato quest’ultimo (secondo i rapporti di valore posti dall’art. 1, c omma 335, l. n. 311 del 2004), rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza RAGIONE_SOCIALE quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento;
-in definitiva, l’atto attributivo della nuova rendita catastale (quale conseguente alla diversa classe identificativa del superiore «livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale ( recte del loro rapporto), nel contesto RAGIONE_SOCIALE microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua categoria, classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»;
3.3 – come espongono le censure in trattazione – e per come risulta dallo stesso contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento (riprodotto in ricorso) oltrechè dalla ricostruzione operatane dalla gravata sentenza – il giudice del gravame ha effettivamente risolto l’obbligo motivazionale, nella fattispecie rilevante, sotto l’esclusivo profilo dei presupposti giustificativi del riclassamento di natura diffusa – presupposti peraltro genericamente esposti nello stesso avviso di accertamento senza considerare, con ciò, che l’atto attributivo della nuova rendita catastale (qual conseguente alla diversa classe dell’unità immobiliare»; d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto RAGIONE_SOCIALE microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), «così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare»;
-la gravata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente;
in considerazione RAGIONE_SOCIALE antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali, col progressivo consolidarsi in corso di giudizio della pertinente giurisprudenza della Corte, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il primo motivo , cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2023.