Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5803 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5803 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20628/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE -rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-intimata- avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA n. 272/2022 depositata il 04/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con DOCFA inoltrata il 18/10/2016 gli odierni ricorrenti proposero, in relazione a un proprio immobile sito in Alassio (SV), un riclassamento a seguito di lavori di ristrutturazione con diversa distribuzione degli spazi
interni, proponendo di mantenere le precedenti categoria, classe e consistenza in A/3, classe 2, vani 10 e rendita di € 1.833,42.
L’Ufficio respinse la proposta e notificò avviso d’accertamento catastale con il quale determinò il classamento in A/2, classe 1, vani 11, 5 e rendita di € 2.375,70.
I contribuenti proposero ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona che, con sentenza n. 80 del 5/3/2019, respinse il ricorso.
Su appello dei contribuenti e con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha respinto l’appello.
Secondo la Corte territoriale:
-l’avviso era sufficientemente motivato;
era corretta la valutazione del primo giudice secondo cui la vicinanza al litorale poteva influire sulla classe ma la valutazione operata dall’Ufficio non si basava sulle caratteristiche relative alla categoria ma su istruzioni del RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che non fosse stata fornita prova della inclusione nella categoria e classe proposte dai contribuenti;
-la variazione conseguente alla ristrutturazione giustificava la rideterminazione della categoria, della classe e del numero dei vani, richiamando:
quanto alla prima, la circolare n. 5/92 del RAGIONE_SOCIALE e la diversa distribuzione dei locali in modo da formare una zona giorno e una notte, nonché la presenza di quattro servizi igienici a servizio RAGIONE_SOCIALE camere; b) quanto alla seconda, le differenze con l’unità immobiliare sita al piano inferiore;
quanto al terzo, le valutazioni dell’Ufficio, che la pronuncia ha riportato per esteso dichiarando di condividerle.
Ricorrono per cassazione i contribuenti sulla base di due motivi.
Il ricorso è stato notificato il 12/9/2022 sia all’RAGIONE_SOCIALE sia all’Avvocatura dello Stato, ma la parte pubblica è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 3 e 22 della l. 241/90 in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. Sostengono che la giurisprudenza richiamata in ordine alla motivazione dell’avviso impugnato non sia pertinente in quanto l’Ufficio, variando il numero dei vani dai proposti 8,5 ( rectius 10 n.d.r.) a 11,5, sarebbe stato onerato di una motivazione più completa, secondo l’orientamento espresso da questa Corte con la pronuncia n. 12278/21 in un caso in cui, similmente, erano state realizzate nuove tramezzature e un secondo bagno senza alterare la superficie complessiva.
1. Il motivo è fondato.
1.2 Secondo l’orientamento che si è recentemente formato sul punto presso questa Corte, in esito a precedenti ed ormai superati contrasti giurisprudenziali (vv. Cass. sez. 5, 9/2/2021 n. 3104), in tema di rendita catastale attribuita mediante dichiarazione del contribuente con la cd. procedura DOCFA, l’avviso di accertamento derivante dalla rettifica del numero dei vani catastali dichiarati non può essere motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, poiché la determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell’unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali, che, a vario titolo, concorrono alla sua identificazione, in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano, dovendo l’amministrazione dare specifico conto della relativa rettifica (Cass. Sez. 5, 26/06/2024, n. 17624, Rv. 671616 -01, ribadito da Sez. 5, Ordinanza n. 17350 del 27/06/2025 (Rv. 675158 – 01). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 1 DM 19/4/1994 n. 701 e 61 d.P.R. 1142/1949, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.. Lamentano che la Corte di merito abbia svalutato, a fini di attribuzione della categoria, la distanza dal mare, ritenendo erroneo il riferimento alla istruzione IV del RAGIONE_SOCIALE richiamata.
Evidenziano come questa Corte (8725/2020) abbia chiarito che non esistono definizioni legislative RAGIONE_SOCIALE categorie e classi dovendosi avere riguardo alla situazione di fatto, valutandola nel tempo e con riferimento all’area ove l’immobile si trova. Lamentan o altresì che non si sia tenuto conto della consulenza di parte depositata nei gradi di merito dove si attesta come le categorie siano diverse a seconda della distanza maggiore o minore dal litorale. Sostengono che tutti gli immobili siti a partire dalla SS1 (INDIRIZZO) verso il mare sono in categoria A/2 mentre tutti quelli che vanno da essa verso il monte, come quello in questione, sono in A/3. L’amministrazione avrebbe proposto la comparazione con altro immobile in categoria A/2 che è pure in INDIRIZZO, ma nella porzione di via sita a valle della INDIRIZZO, più vicina al litorale e quindi in coerenza con la distinzione proposta. Sostengono infine di avere documentato come l’immobile sia stato in più occasioni, a partire dal 1986, classificato in categoria A/3. Affermano a tal fine che abbia errato l’Ufficio nel valorizzare il fatto che vi sono quattro servizi igienici e un ampio terrazzo, atteso che le caratteristiche dell’immobile non sono mutate dopo le operazioni di ristrutturazione del 1992 con spostamento di tramezze interne e senza alcun aumento di superficie.
2.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.
In accoglimento del primo motivo, la sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. accogliendo l’originario ricorso dei contribuenti.
La presenza del richiamato contrasto giurisprudenziale, risolto solo nel 2024, integra le ragioni ex art. 15, comma 2, del d.lgs. 546/92 per compensare tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026 tenutasi da remoto .
Il Presidente NOME COGNOME