Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13631 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18425/2015 R.G. proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente-
NONCHE’
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LIGURIA n. 381/2015 depositata il 01/04/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il P.G. che ha concluso per il rigetto dell’eccezione di giudicato, non applicabile ad annualità diverse da quelle in oggetto e per l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il resto.
Uditi i difensori di tutte le parti.
FATTI DI CAUSA
1.Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ricorre, svolgendo quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 381/01/15, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in controversia riguardante l’impugnazione di un avviso di accertamento per ICI, relativo all’anno di imposta 2007, notificato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria di un’area demaniale, ritenendo, inter alia , di poter usufruire dell’esenzione ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992. La Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 39 del 2013, confermava l’accertamento, rilevando la corretta classificazione catastale dell’immobile in concessione. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello della contribuente e dichiarava la demanialità RAGIONE_SOCIALE aree scoperte con esclusione dell’assoggettabilità ad ICI,
dovendo le stesse essere classate in cat. E/1, e confermando la categoria D/8 esclusivamente per i fabbricati.
RAGIONE_SOCIALE si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, illustrati nelle memorie difensive.
Anche il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha depositato memorie illustrative.
All’udienza del 4.06.2019, la Corte ha disposto l’integrazione del contradditorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha provveduto alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE il giorno 13 dicembre 2019.
La società ha depositato memorie ex art. 380 bis 1 cod.proc.civ. eccependo la carenza di legittimazione attiva del comune in merito al classamento RAGIONE_SOCIALE aree scoperte.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un ‘atto di costituzione’ solo ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.
All’udienza del 28 settembre 2023, la Corte ha rinviato la controversia alla pubblica udienza.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell’eccezione di giudicato, non applicabile ad annualità diverse da quelle in oggetto e per l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il resto.
MOTIVI DI DIRITTO
Con la prima censura del ricorso principale si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione ex art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ.; per avere la Regionale trascurato di considerare che il RAGIONE_SOCIALE aveva reiteratamente confermato di aver calcolato l’imposta comunale sulla base della rendita catastale proposta dalla proprietaria autorità portuale nell’anno 2008, rendita accettata dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e messa in atti nell’anno 2009, mai oggetto di impugnazione. Assume,
pertanto, che la contribuente avrebbe dovuto impugnare non tanto l’avviso di accertamento emesso dal RAGIONE_SOCIALE, quanto la rendita catastale dall’autorità portuale proposta, ed accettata dall’amministrazione finanziaria. L’omesso esame consisterebbe, pertanto, nella mancata disamina della definitività della rendita proposta.
La seconda doglianza lamenta la violazione dell’art. 2697 cod.civ. e dell’art. 7, primo comma, lett.b) d.lgs. 504/92, ex art. 360, primo comma, n.3), cod.proc.civ.. Per avere il decidente affermato la natura pubblica dell’attività svolta nelle aree scoperte dalla società, ancorchè la stessa non avesse fornito alcuna prova per dimostrare il diritto all’esenzione di cui alla norma rubricata. Si obietta che era onere della contribuente dimostrare l’insussistenza della funzione imprenditoriale degli immobili (aree scoperte) classificate in categoria E); funzione da ritenersi esclusa dallo svolgimento dell’attività commerciale non suscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni RAGIONE_SOCIALE aree oggetto dell’atto impositivo. Al riguardo, l’ente locale assume che la natura demaniale o doganale RAGIONE_SOCIALE aree – utilizzate per il movimento RAGIONE_SOCIALE merci ed il deposito RAGIONE_SOCIALE stesse – affermata dai giudici territoriali non sarebbe stata correttamente individuata, atteso che solo lo spazio affidato in concessione (terminal) ha natura pubblica, mentre la gestione dell’attività su detta area ha natura privatistica.
4. Il terzo strumento di ricorso deduce violazione dell’art. 3, secondo comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ex art. 360, co. 1^, n. 3, cod.proc.civ.; per avere il giudicante escluso dalla tassazione le aree scoperte, senza considerare la modifica apportata dall’art. 18, terzo comma, legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede, a far data dal primo gennaio 2001, che nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
L’ultimo mezzo del ricorso denuncia la violazione dell’art. 1, comma secondo, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ.; per avere la CTR fondato il decisum sulla distinzione tra aree scoperte ed aree coperte, ritenendo assoggettabile ad ICI i fabbricati ad uso commerciale che insistono sulle aree in questione, ma non anche le aree scoperte ritenute esenti. Si obietta che la definizione RAGIONE_SOCIALE unità immobiliare è offerta dall’art. 2 del d.lgs citato, secondo cui l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato o da insiemi di fabbricati o da aree che nello stato in cui si trovano e secondo l’uso locale presentano una potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
Con ricorso incidentale condizionato, la società espone con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 2 e 3, d.lgs. 504/1992 e 74 legge 342/2000, ex art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ.; per avere i giudici territoriali ( motivo subordinato all’accoglimento del motivo del ricorso principale in merito alla classificazione in categoria D/8 RAGIONE_SOCIALE aree scoperte) sancito la retroattività dell’applicazione della rendita catastale attribuita a dette aree ad annualità antecedenti all’epoca di presentazione della Docfa, 18 dicembre 2008, da parte dell’autorità portuale e validata dall’ufficio in data 9 dicembre 2009.
Assume che dalle medesime difese e ricorsi per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE risulta che l’accatastamento RAGIONE_SOCIALE aree scoperte deriva dalla presentazione della predetta Docfa nell’anno 2008, ancorchè sia principio consolidato che l’attribuzione ex novo della rendita ad un immobile che ne sia privo ha valore costitutivo, e non può costituire la base di calcolo dell’ICI per i periodi di imposta precedenti.
L’imposta comunale doveva essere determinata per dette annualità sulla base RAGIONE_SOCIALE rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione, ex art. 5 citato in rubrica. Si assume che
nel 1998, il terminal portuale gestito da RAGIONE_SOCIALE era stato accatastato a titolo definitivo. Deduce altresì la società che non può trovare applicazione l’art. 1, comma 337, legge 311/2004, in quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non le avrebbe mai notificato alcuna richiesta di accatastamento come eccepito nell’atto di appello dalla società (atto in parte qua trascritto al fine di dimostrare la proposta contestazione in ordine alla mancata prova documentale in ordine alla notifica della richiesta di accatastamento) – sebbene l’amministrazione locale avesse affermato nel giudizio di merito di aver invitato l’autorità portuale, già nell’anno 2001, ad effettuare l’accatastamento RAGIONE_SOCIALE aree scoperte.
7.Con la seconda censura, la società lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, primo comma, n.4, c.p.c, nonché degli artt. 36 e 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 426 ex art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ..
Si deduce che il giudice d’appello avrebbe omesso di motivare in ordine alla eccepita carente documentazione di una richiesta di accatastamento antecedente all’annualità 2008, sostenendo la società l’inesistenza di una istanza comunale di accatastamento ai sensi della legge n. 311/2004.
8.Con il terzo strumento di ricorso incidentale si lamenta l’illegittima duplicazione di imposta in relazione a fabbricati minori accatastati in un unico subalterno in cat. D/8, che avrebbe scontato l’imposta due volte per un errore del RAGIONE_SOCIALE, nonché l’erronea applicazione di imposta ad immobile che non ha mai costituito oggetto di concessione tra la società e l’autorità portuale ed altro immobile demolito nel 2001; nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ..
Si lamenta che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe analizzato le risultanze documentali prodotte dalla società, da cui era inferibile l’accorpamento degli immobili in un’unica unità immobiliare
(mappali nn. 947, 954 e 943), poi demolita (come il capannone svuotamento containers fg. 12, n. 947), oppure non più in concessione (fabbricato fg. 12, n. 943); errori eliminati nella successiva Docfa del 2012 presentata dalla società con il nulla osta dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (all.10 del giudizio di primo grado).
9 . Con controricorso al ricorso principale, la società eccepisce la carenza di legittimazione dell’ente locale ad impugnare l’accatastamento RAGIONE_SOCIALE aree scoperte, ribadendo le proprie conclusioni con le memorie di cui all’art. 380 -bis cod.proc.civ..
9.1.Con memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ., il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE eccepisce il giudicato formatosi sulla sentenza di questa Corte 12 aprile 2019, n. 10287, resa in un giudizio del tutto identico e coevo al presente, instaurato tra RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ossia tra le medesime parti dell’odierno giudizio.
Si afferma che il giudicato esprime un principio di diritto che si reputa applicabile anche al presente caso, giacché ha già riconosciuto che ‘ in tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell’imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito ” (Cass. n. 10031 e 10032 del 2017; Cass., sez. V, 12 aprile 2019, n. 10287).
9.2. L’eccezione di carenza di legittimazione del RAGIONE_SOCIALE, sollevata dalla contribuente, è fondata.
Al riguardo, questa Corte ha reiteramente affermato che va escluso il «litisconsorzio necessario fra l’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale, il provvedimento di attribuzione della quale, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche
l’ente impositore, tenuto ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l’imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura» (Cass. n. del 2021; Cass. nn. 9203 del 2007; Cass. n. 25278 del 2008; v. anche Cass. nn. 6386 e 26380 del 2006).
Cass. n. 25678 del 24/10/2008 (seguita da Cass. n. 9894 del 19/04/2017; Cass. n. 8070 del 21/03/2019; Cass. n. 25550 del 03/12/2014 ) ha statuito che <in tema di contenzioso tributario, il rapporto di pregiudizialità sussistente fra la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile da parte dell'Ufficio del Territorio e quella promossa avverso l'avviso di liquidazione dell'ICI, calcolata sulla base di detta rendita, emesso dal RAGIONE_SOCIALE, anche se abbia dato luogo all'opportuna riunione dei processi ed alla pronuncia di un'unica sentenza, non è idoneo, in ragione del diverso ambito soggettivo (essendo il RAGIONE_SOCIALE carente di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale) ed oggettivo (essendo diversi i rapporti giuridici in contestazione e le "causae petendi"), a rendere le controversie medesime inscindibili, dovendosi escludere la sussistenza, rispetto alle parti convenute nelle due controversie, di un litisconsorzio necessario processuale. Ne consegue che, qualora il contribuente abbia impugnato congiuntamente il provvedimento di attribuzione della rendita catastale e l'avviso di liquidazione dell'imposta, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado emessa sulla controversia pregiudiziale (conseguente, nella specie, all'omessa impugnazione, in via principale, da parte dell'Ufficio del Territorio), determina il venir meno del presupposto della maggior pretesa tributaria, con conseguente inammissibilità dell'appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, e del successivo ricorso per cassazione; il RAGIONE_SOCIALE, dunque, è privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla
rendita catastale (Cass. n.11424/2022; Cass. n. 3226 del 10/02/2021; in motiv.).
9.3. Ancorchè l'ente locale non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza della C.T.R. in merito all'attribuzione catastale, tuttavia, in quanto destinatario del ricorso avverso l'avviso ICI, notificato alla contribuente, lo stesso è legittimato ad invocare il giudicato concernente l'attribuzione della categoria catastale, la quale rappresenta la base imponibile sulla quale ha calcolato l'imposta richiesta alla concessionaria e da questa impugnata, ciò, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione sulla liquidazione dell'imposta.
Questa Corte ha affermato che (Cass. n.
del 09/07/2010; Cass. n. del 19/04/2017).
9.4. Occorre premettere che il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo RAGIONE_SOCIALE parti. Ne consegue che qualora il giudizio si sia concluso con il rilievo del giudicato formatosi in un precedente giudizio (nella specie, di attribuzione di categoria catastale), preclusivo di un diverso accertamento sullo stesso rapporto giuridico, sulla base di una sentenza prodotta in giudizio da una RAGIONE_SOCIALE parti, il giudice deve poi valutare tale giudicato anche
d’ufficio, indipendentemente dal fatto che sia stata curata la produzione della sentenza. Ove, peraltro, come nel caso in esame, il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo da eventuali allegazioni operate in tal senso RAGIONE_SOCIALE parti (le quali, del resto, sono a conoscenza della formazione del precedente giudicato), e facendo ricorso, se necessario, agli strumenti informatici ed alle banche dati elettroniche (cfr. Cass. del 30/12/2020, n. 29923 Sez. 5, 15/04/2011, n. 8614; Cass. Sez. 5, 15/06/2007, n. 14014; Cass. Sez. 5, 24/01/2007, n. 1564).
9.4.Ciò posto, si osserva che l’ordinanza di questa Corte – n. 10287/2019, concernente il ricorso cumulativo proposto dal RAGIONE_SOCIALE (Rg 29021/14 con riferimento alle sentenze nn. 516, 517, 518, 519 e 520 del 2014) – è stata revocata esclusivamente nella parte in cui la Corte non ha deciso in merito al ricorso incidentale condizionato proposto dalla concessionaria, concernente, segnatamente, l’applicabilità retroattiva o meno della rendita catastale attribuita con Docfa del 2008; con la conseguente sopravvivenza RAGIONE_SOCIALE parti della decisione non impugnate e indipendenti da quella oggetto di revocazione, concernenti la questione relativa alla attribuzione della categoria catastale RAGIONE_SOCIALE aree scoperte.
L’accoglimento della domanda di revocazione concernente solo una parte della sentenza/ordinanza della Suprema Corte comporta, pertanto, la rescissione solo della parte impugnata e di quelle strettamente connesse e/o conseguenziali, a cui, dunque, va limitato il giudizio rescissorio, essendosi formato il giudicato sulle altri parti del provvedimento, che non sono state oggetto di impugnazione (conf. Cass. de l 21/11/2022, n. 32288; Cass. n. 8773/2020).
9.5. Il giudicato di questa Corte -intervenuta con riferimento alle medesime parti ed alle medesime aree – ha affermato il principio secondo cui: ( Cass. n. 10031 e 10032 del 2017 ).
9.6.Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di ICI, la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l’unica rendita valida ed efficace, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, con la conseguenza che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale (Cass., Sez. 5, 9 giugno 2022, n. 18637 Cass., Sez. 5, 31 luglio 2015, nn. 16242 e 16243; Cass., Sez. 5, 29 gennaio 2019, n. 2392; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2019, nn. 8837, 8838, 8839 e 8840; Cass., Sez. 5, 10 aprile 2019, nn. 10000, 10001, 10002, 10003 e 10004; Cass., Sez. 6-5, 27 novembre 2020, n. 27109; Cass., Sez. 5, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 5, 9 giugno 2022, n. 18637).
È stato così affermato dalla giurisprudenza, con orientamento del tutto condiviso nell’odierna pronuncia (v. Cass. n. 11904/2008), proprio in tema di ICI che . È stato, altresì chiarito che . La rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri RAGIONE_SOCIALE statuizioni giudiziali, fin dal momento dell’efficacia RAGIONE_SOCIALE maggiori rendite contenute nell’atto impugnato (Cass. n. 11904/2008; Cass. n. 18637/2022).
10. Il primo motivo del ricorso incidentale deve essere accolto nei termini che seguono, assorbito il terzo mezzo.
10.1. Quanto al profilo dedotto con la prima censura relativa alla irretroattività della rendita attribuita nell’anno 2008 alle annualità pregresse, occorre chiarire che, in tema di determinazione della base imponibile ICI, l’applicabilità del secondo ovvero del terzo comma dell’art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è ancorata alla iscrizione o meno dei fabbricati in Catasto.
10.1. L’art. 5, comma 2, del cit. d.lgs. recita: v. Cass. del 11/06/2021, n.
16679; Cass. del
07/09/2018, n. NUMERO_DOCUMENTO).
10.2. Pertanto, per i fabbricati iscritti in catasto, la Corte ha avuto modo di precisare che: – le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all’ufficio dal contribuente, conseguendo all’originaria acquiescenza del
contribuente alle operazioni catastali, sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta ‘messa in atti’), ricavabile dall’art. 5, comma secondo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854); – detta regola generale non si applica, però, al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, n. 19066 cui adde , ex plurimis , Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 5 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); laddove la riconducibilità dell’errore di fatto all’Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); -le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass. n. 2771/2021,
in motiv; Cass. n.1215/2021, in motiv; Cass. nn. 29683 e 29078 del 2020; Cass. n. 29888/2020; Cass. n. 7745/2019; n. 10126/2019; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018).
In definitiva, la regola generale ricavabile dall’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse, difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia, ciò in quanto il fatto che la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un’applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all’Amministrazione>(v. Cass.15/03/2022, n. 8358; Cass. n.16679 del 11/06/2021; Cass.n. 26347 del 29/09/2021; Cass. ord. Cass. n. 10312/2020; Cass. in motiv.; n.7745/2019; Cass. n. 10126 del 2019; Cass. n. 4971/2018; Cass. 11472 del 2018; Cass.n.17756/2018; Cass. 21760 del 07/09/2018; Cass. n. 11844/17; Cass. n. 11846/2017; S.U. n. 3160/2011).
10.3. Diversa, invece, è la fattispecie, disciplinata dall’art. 5, comma 3, relativa agli immobili non iscritti in Catasto, presumibilmente come le aree scoperte del terminal, ma iscrivibili in categoria D), per i quali vale la regula juris , secondo la quale (v. Cass. 08/08/2022, n. 24456).
11.Nel caso in esame, non risultano elementi certi dai quali desumere se le aree scoperte del terminal erano o meno iscritte in Catasto per le annualità antecedenti alla data di presentazione della Docfa (anno 2008) che attribuiva loro la categoria D/8, atteso che se le aree scoperte e gli immobili oggetto di imposizione non erano iscritti in Catasto, ma iscrivibili in categoria D) come statuito da questa Corte con ordinanza 10287/2019, troverebbe applicazione il terzo comma dell’art. 5 cit., contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente.
11.1. L’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi RAGIONE_SOCIALE rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Cass. 09/06/2017, n. 14402; Cass. 11/04/2019, n. 10126; Cass. 08/08/2022, n. 24456).
11.2. In altri termini, la disposizione in esame trova applicazione alle annualità sospese solo previa notifica della rendita ai soggetti intestatari della partita catastale; nella fattispecie sub iudice , la rendita non doveva certamente essere notificata all’autorità portuale che aveva proposto la Docfa, ma alla società RAGIONE_SOCIALE che, alle pagine 26 e ss. del ricorso, si afferma concessionaria dei beni e cointestataria catastale degli immobili de quibus.
11.3. Con sentenza n. 23369 del 26 luglio 2022, questa Corte ha affermato il seguente principio < in tema di ICI, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l'RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE è tenuta a notificare l'atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato l'atto non notificato al concessionario di un'area demaniale marittima intestatario della partita catastale e rimasto estraneo alla procedura Docfa; v. anche Cass. n. 14025/2019; Cass. nn. 14680 e 14681 del 2020, in motiv.; Cass. n. 807 del 2018). L'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000 prevede, difatti, che ; secondo l’insegnamento di questa Corte sussiste dunque in capo all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di notifica dell’attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario dell’area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell’imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, in ossequio agli obblighi d’informazione gravanti sull’Amministrazione secondo il disposto dell’art. 6 della legge n. 212/2000>. Ne deriva che pur sussistendo il potere di accertamento anche per i periodi precedenti alla notifica, esso non può essere esercitato relativamente agli anni antecedenti la rettifica, in mancanza di notificazione della rendita, non potendosi confondere l’efficacia della modifica con la sua applicabilità.
12. Il secondo mezzo del ricorso incidentale non si confronta con la decisione impugnata, la quale, sebbene con motivazione incoerente con la disciplina di cui alla legge 311/2004, ha ritenuto di escluderne l’applicabilità alla fattispecie concreta. La CTR non ha
affermato la retroattività della nuova rendita catastale alla stregua della legge 311/2004, tant’è che ha escluso l’applicabilità della menzionata normativa (pagina 6 della sentenza censurata), richiamando invece i principi affermati dalle S.U. con sentenza n. 3160/2011 cit. laddove ha sancito l’estensibilità della rendita notificata alle annualità sospese (in materia di fabbricati per i quali in mancanza di accatastamento venivano applicati i criteri contabili).
13. In definitiva, va accolto il ricorso principale del RAGIONE_SOCIALE per l’intervenuto giudicato costituito dall’ordinanza di questa Corte n. 10287/2019 che ha incluso le aree in contestazione nella categoria D/1; va accolto nei limiti di cui alla motivazione il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, respinto il secondo ed assorbito il terzo motivo, in quanto riproponibile dinanzi al giudice di merito, il quale dovrà accertare se la società RAGIONE_SOCIALE era -rispetto alla annualità 2007 -cointestataria dei beni di cui all’avviso di accertamento Ici notificato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dunque se, in quanto tale, aveva diritto alla notifica della rendita (v. Cass. n. 14025/2019; Cass. 14680 e 14681 del 2020 tra le medesime parti, in motiv.; Cass. 23369/2022), secondo quanto indicato ai paragrafi 11 e ss, e se le aree oggetto di detto atto impositivo erano iscritte o meno (sempre rispetto all’ annualità 2007) in Catasto, come da paragrafi 10 e ss.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale; accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, respinto il secondo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinchè svolga gli accertamenti fattuali di cui ai paragrafi 10 e ss ed 11 e ss., nonché per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso nell’adunanza camerale della Sezione Tributaria della