Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26982 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26982 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9759/2023 R.G. proposto da : COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI OLBIA, rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-resistente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sardegna, CAGLIARI n. 788/2022 depositata il 27/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha riformato la decisione di primo grado dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate e, in accoglimento dell’appello del Comune di Olbia ed in rigetto di quelli della contribuente, confermava gli avvisi di accertamento ICI/IMU per gli anni di imposta dal 2006 al 2013, a seguito della rettifica della rendita catastale operata d’ufficio, dopo una procedura DOCFA;
ricorre per cassazione la NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE con 4 motivi di ricorso, come integrati anche da successiva memoria;
il Comune resiste con controricorso e chiede di dichiarare inammissibile il ricorso della contribuente in relazione alla proposizione di motivi misti e non chiari;
la Procura Generale ha depositato conclusioni scritte di rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, ad eccezione di una parte del primo motivo e di una parte del quarto motivo, che devono essere accolti, con la cassazione della decisione, su questi aspetti, ed il rinvio per nuovo giudizio alla CGT di secondo grado della Sardegna.
Con il primi tre motivi di ricorso, che si analizzano unitariamente, la ricorrente prospetta (con il secondo ed il terzo motivo) vizio di motivazione della decisione impugnata (motivazione apparente) e violazione di legge (con il primo motivo), in quanto la rendita, come aggiornata dall’Ufficio, non sarebbe stata notificata
(notificata al defunto contribuente NOME COGNOME precedente proprietario dei beni, trasferiti agli eredi); con il primo motivo la ricorrente prospetta anche la violazione dell’art. 7, l. 212 del 2000 (vizio di motivazione dell’avviso di accertamento) e la violazione dell’art. 2909 cod. civ. (giudicato per gli anni 2009 e 2010), nonché violazione degli art. 81, 103 e 112 cod. proc. civ. (sul difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate).
3. Deve preliminarmente ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso , in relazione all’art. 366, cod. proc. civ., in quanto pur se il primo motivo è misto e cumulato (più motivi nello stesso n. 1) non sussiste incompatibilità tra i motivi prospettati, ma solo accorpamento di diversi motivi nello stesso capo («In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse», Cass. Sez. L., 06/02/2024, n. 3397, Rv. 670129 -01; vedi anche Cass. Sez. 1, 23/09/2011, n. 19443, Rv. 619790 – 01).
Nel caso in giudizio, il cumulo di doglianze non preclude l’individuazione delle singole censure, né rende incomprensibile o contraddittoria la tesi impugnatoria.
Relativamente alla questione della violazione dell’art. 74, l. n. 342 del 2000 (parte del primo motivo prospettato) deve rilevarsi che lo stesso è fondato. Deve premettersi che l’annotazione della ruralità è stata respinta (il 17 giugno 2014); circostanza pacifica e non messa in discussione con il ricorso.
L’art. 74, l. n. 342 del 2000 specifica che le rendite ‘sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio del territorio competente’. Tuttavia deve darsi continuità all’indirizzo di questa Corte sugli effetti della rendita: «In tema d’ICI, l’art. 74 della l. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione, ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita» (Cass. Sez. 6, 21/02/2020, n. 4587, Rv. 657318 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 14/09/2016, n. 18056, Rv. 640963 -01 e Cass. Sez. 5, 11/04/2019, n. 10126, Rv. 653366 – 01).
1. Del resto, la rendita catastale una volta determinata, eventualmente dopo un’impugnazione all’esito della notifica, in sede giudiziaria (con efficacia di giudicato) opera retroattivamente anche per l’ICI: «In tema imposta comunale sugli immobili (ICI ), la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario rappresenta, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, con la conseguenza che, per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 18637 del 09/06/2022, Rv. 664932 -01).
La contribuente, quindi, potrà richiedere il rimborso dell’ICI, se la rendita catastale fosse ridotta: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall’Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell’efficacia delle maggiori rendite contenute nell’atto impugnato, con la conseguenza che il contribuente può richiedere al Comune il rimborso di tutte le annualità d’imposta versate e non dovute, entro il termine triennale previsto dall’art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (abrogato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, commi 164 e 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma applicabile “ratione temporis” nel caso di specie), il quale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita catastale» (Sez. 5, Sentenza n. 11094 del 07/05/2008, Rv. 603491 -01; vedi anche Sez. 5, n. 29500 del 2024).
Conseguentemente deve ritenersi che, in tema di ICI, la rettifica della rendita catastale effettuata dall’Agenzia del territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA (come nel caso in giudizio, come anche prospettato nel ricorso per cassazione) per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall’epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione (vedi Cass. Sez. 5, 29/09/2021, n. 26347, Rv. 662286 – 01).
Tuttavia, l’omessa notifica preclude che la rendita rettificata costituisca la base imponibile per gli anni in contestazione per le imposte comunali.
Questa parte del primo motivo, quindi, risulta fondata.
5. Infondata, invece, la questione sul giudicato interno per gli anni 2009 e 2010, in quanto la sentenza 32/2019 riguardava
l’Agenzia del territorio e non il Comune (parti diverse). La questione, inoltre, si risolve in una mera prospettazione in diritto e, in quanto tale, non può essere coperta da giudicato esterno: «In tema di giudicato esterno, l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis . (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale, respingendo l’eccezione di giudicato esterno, aveva operato un’autonoma valutazione della fattispecie oggetto di giudizio, relativamente alla legittimità del metodo utilizzato dall’Ente comunale per la stima dell’immobile soggetto ad ICI)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 5822 del 05/03/2024, Rv. 670813 -01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 23723 del 21/10/2013, Rv. 628972 – 01).
La questione della violazione dell’art. 7, l. 212 del 2000 riguarda sempre la rendita che si assume mai notificata; la fondatezza della questione principale rende assorbito questo motivo.
Infondato anche il motivo sulla legittimazione dell’Agenzia delle entrate, in quanto la decisione rileva l’omessa impugnazione della rendita e, quindi, l’insussistenza di un petitum nei confronti della stessa.
La controversia sulla rendita risulta pregiudiziale e, in assenza di impugnazione della stessa (non contestata), non sussiste nessun litisconsorzio necessario o facoltativo: « Nel giudizio di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, costituente il presupposto di un diverso atto impositivo, come l’ICI, anch’esso impugnato, atteso il rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti non sussiste litisconsorzio necessario fra l’Agenzia del territorio ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla
rendita catastale» (Cass. Sez. 5, 10/02/2021, n. 3226, Rv. 660645 – 02).
I motivi secondo e terzo sono infondati in quanto non sussiste l’apparenza della motivazione della sentenza che affronta tutti i problemi sollevati con l’appello.
in tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 – 01). In tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, statuendo sui motivi di appello hanno motivato adeguatamente e comprensibilmente su tutti gli aspetti. Risolvendosi
le censure, per il resto, nella sollecitazione a nuove considerazioni di merito, inammissibili in questa sede.
Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente prospetta omessa pronuncia sulla doppia imposizione (art. 112 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e violazione di legge (art. 2, primo comma, d. lgs. 504 del 1992, 13, secondo comma, d.l. 201 del 2011 e art. 53 costituzione, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) relativamente alla rendita del fabbricato comprensiva del terreno. Il motivo è in parte inammissibile (prospetta questioni incompatibili, una omessa pronuncia e una violazione di legge per lo stesso fatto) e in parte infondato. La sentenza impugnata analizza la questione della tassazione del terreno (asseritamente comportante una doppia imposizione) ed esclude la prova della pertinenza.
Nel quarto motivo la ricorrente prospetta una ulteriore questione (omessa pronuncia e violazione di legge) che invece risulta fondata, in relazione alla dedotta vendita, dell’area di cui al foglio 33, mappale 329, del 19 settembre 2011.
Sul punto, quindi, la sentenza deve essere cassata, per omessa pronuncia, con rinvio per nuovo giudizio alla CGT di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione cui si demanda anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.
In definitiva, il primo motivo va respinto in punto legittimazione dell’Agenzia delle Entrate e va invece accolto in punto mancata notificazione della rendita (salvo accertamento fattuale di avvenuta notifica alla parte deceduta). Il secondo motivo va rigettato, atteso che l’istanza autocertificata di ruralità del settembre 2011 è stata disconosciuta dall’Agenzia, con conseguente esclusione dell’efficacia retroattiva quinquennale. Inammissibile il terzo motivo perché implicante una valutazione fattuale di pertinenzialità. Il quarto motivo va rigettato in punto doppia imposizione, essendovi stata pronuncia del giudice territoriale, mentre va accolto in ordine alla
dedotta vendita del terreno nel corso del 2011, aspetto sul quale il giudice di merito non si è pronunciato.
P.Q.M.
Rigetta il secondo ed il terzo motivo di ricorso; accoglie in parte il primo ed il quarto motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, rigetta nel resto il primo ed il quarto motivo di ricorso; cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte con rinvio alla CGT di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 30/04/2025 . Il Presidente NOME COGNOME