Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 989 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 989 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 31514 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2936/17/2021, depositata in data 10 giugno 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE all’esito del procedimento sulla revisione parziale del classamento dell’immobile di proprietà di NOME, sito in Roma INDIRIZZO, in microzona comunale per la quale si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali, GLYPH in applicazione dell’art. 1, comma 335, della I. 30 dicembre 2004, n. 311, rideterminava in aumento la classe di merito, con conseguente aumento RAGIONE_SOCIALE relativa rendita catastale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio respingeva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE ritenendo nullo l’att impositivo per difetto di motivazione.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica la contribuente con controricorso.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
La contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell’art. 26 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto l’atto impositivo privo di motivazione.
Il ricorso è inammissibile per violazione del disposto di cui all’ar 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell’art. 1, comm 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l’atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valor di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l’immobile rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass., sez. 6-5, n. 12025 del 2022; Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019), senza
peraltro che la ricorrente abbia fornito una valida critica a tale indiri giurísprudenziale.
La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 13/12/2022
Il Presidente