Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6364 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20937/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME E SOCI RAGIONE_SOCIALE F.GALLO (-) rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE).
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che ex lege lo rappresenta e difende.
–
contro
ricorrente –
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 81/2020, depositata il 21/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova accoglieva il ricorso di RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento relativo alla rettifica della rendita catastale (euro 3.348,00), proposta con DOCFA datata 11/8/2014, di un’area adibita a pontile con 57 posti barca, oltre alle aree di alaggio, varo e servizio, per complessivi mq. 8.471, sita a Santa Margherita Ligure, avendo l’Ufficio attribuito la Categoria D/8, (esclusa la Cat. E per ricorrenza dello scopo di lucro) ed elevato (euro 23.000,00) la rendita proposta.
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo motivato l’avviso di accertamento impugnato anche se non riportava le linee guida (“prezzario”) poste a fondamento di tutti i conteggi aritmetici effettuati dall’Ufficio, trattandosi di documentazione conoscibile, e corretto il modus operandi dell’Ufficio quanto al riferimento al valore dei posti barca, indicati nella planimetria allegata al DOCFA, secondo la lunghezza RAGIONE_SOCIALE imbarcazioni.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la società RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In prossimità dell’udienza la ricorrente depositava memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7, l. n. 212 del 2000 e 3, l. n. 241 del 1990, nella parte in cui la decisione della CTR ha escluso la violazione del diritto di difesa in
relazione alla omessa indicazione nell’avviso di accertamento di tutti gli elementi e parametri di riferimento ed alla mancata allegazione degli atti richiamati.
Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546 del 1992, carenza o apparenza della motivazione della sentenza di secondo grado su criteri e modalità di calcolo della rettifica della rendita, atteso che nonostante il formale riferimento al ‘procedimento indiretto di stima’, basato sul ‘costo di costruzione’, il quale valorizza la rendita catastale partendo dal valore di mercato dell’immobile (c.d. market approach ), se un mercato RAGIONE_SOCIALE compravendite esiste, ovvero il ‘costo di ricostruzione’ (c.d. cost approach ), se siffatto mercato non esiste, il metodo di calcolo utilizzato dall’Ufficio risulta essere, contraddittoriamente, quello del ‘procedimento diretto’, consistente nella stima mediante capitalizzazione dei redditi di locazione.
Con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 28, 29, d.P.R. n. 1142 del 1939, della circolare 30 novembre 2012 n.6/t dell’RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) , dell’art. 1,comma 244, l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) che ha fornito una interpretazione autentica codificando i contenuti del documento di prassi, non avendo la CTR considerato che nella procedura DOCFA la società aveva proposto una rendita calcolata con ‘stima indiretta”, sulla scorta del valore del capitale fondiario nel c.d. ‘costo di ricostruzione’, trattandosi dell’unico metodo concretamente applicabile al caso di specie.
Le censure sono infondate per le ragioni di seguito esposte.
Nella giurisprudenza di legittimità si è consolidato l’orientamento secondo il quale, «in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre
nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.» (tra le altre, Cass. n.30166/2019; n. 31809/2018; n. 12777/2018; n. 12497/2016; n. 23237/2014).
La questione dell’adeguatezza della motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita è stata risolta da questa Corte, nel senso sopra ricordato, sul rilievo che il provvedimento costituisce l’atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale è quella attivata dalla presentazione del DOCFA, che implica per l’appunto l’indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente, che, nella specie, l’Ufficio si è limitato a valutare in maniera difforme rispetto alla proposta, circostanza che non impedisce al contribuente, mediante il raffronto con i dati indicati nella propria dichiarazione, di intendere il “petitum provvedimentale”, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie.
E’ stato, inoltre, affermato (Cass. n. 17971/2018) che: «in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà RAGIONE_SOCIALE ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione.»
A tale principio si è uniformata la CTR ligure laddove ha tenuto ben distinto il piano della validità formale dell’impugnato provvedimento di accertamento catastale, da quello – di natura squisitamente meritale – che attiene alla valutazione della sua fondatezza, soffermandosi, per quanto concerne il primo profilo, sulla ininfluenza della mancata allegazione del «prezzario sulla base del quale l’Ufficio ha calcolato la rendita catastale», trattandosi di documento «conosciuto e/o conoscibile dalla Società essendo stato inviato dall’Ufficio a tutti gli RAGIONE_SOCIALE professionali e associazioni di RAGIONE_SOCIALE e quindi facilmente conoscibile.»
Quanto al secondo profilo, la CTR ha evidenziato la rilevanza, ai fini della determinazione del valore economico dei beni classati, singolarmente considerati, dei dati risultanti dalla stessa «planimetria allegata alla DOCFA presentata dalla Società stessa» e, segnatamente, della lunghezza dei posti barca, «essendo questo l’unico parametro del costo di noleggio di un posto barca.»
Il giudice di secondo grado, in buona sostanza, ha condiviso l’utilizzo della «prezzario sulla base del quale l’ufficio ha calcolato la rendita», cioè il tariffario che riporta gli elementi di costo necessari per la stima RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari, con riguardo alle varie tipologie edilizie, a cui fanno riferimento i professionisti che operano per l’appunto nel del settore catastale, fermo restando che l’esigenza di ricorre ad elementi economici più specifici in considerazione della peculiarità dell’immobile destinato ad attività diportistiche, è stata soddisfatta dall’Ufficio tenendo conto anche della «redditività del bene secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale.»
L’RAGIONE_SOCIALE, nel controricorso, ribadisce, al riguardo, quanto già aveva dedotto in appello ed evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, non v’è contraddizione tra metodo di stima enunciato nell’avviso di accertamento e metodo concretamente applicato, avendo l’Ufficio fatto riferimento al ‘costo di ricostruzione deprezzato’ ed al ‘saggio di fruttuosità’ e che, in tale operazione estimativa, l’elemento reddituale di cui al prezzario del Comune di Santa Margherita Ligure (tariffe dei posti barca), svolge soltanto una funzione di «supporto» alla valutazione estimale operata.
Al riguardo giova sottolineare che, nell’atto di gravame, l’RAGIONE_SOCIALE aveva precisato con riferimento a quest’ultimo documento, che esso riporta «le tariffe dei posti barca, a dimostrazione della coerenza dei prezzi applicati dall’ufficio. Partendo dalla redditività, ad esempio, di un posto barca di 10m, lo stesso viene affittato ad un prezzo di € 3.611,20. Portando tale valore al biennio finanziario 1988/1989, applicando il coefficiente ISTAT pari a 2,167, si ha una rendita di 1.666,45 €, notevolmente superiore a quella accertata dall’ufficio a parità di posto barca (esempio posto barca di 10 m rendita catastale 370).»
La decisione impugnata conferma, tra l’altro, le ragioni dell’elevazione della rendita, conseguita esclusivamente a una differente valutazione tecnica in ordine al valore economico dei beni facenti parte del compendio immobiliare, senza che l’Ufficio avesse disatteso alcuno degli elementi di fatto indicati nel DOCFA dalla contribuente, ed ha per tale via ribadito che la società RAGIONE_SOCIALE, mediante il semplice raffronto dei valori in questione, poteva comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi, come del resto ha fatto, mediante ricorso alle commissioni tributarie.
Nell’avviso di accertamento impugnato (riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza dal ricorso per cassazione) sono presenti tutti i riferimenti di fatto (particelle catastali comprese) e normativi utilizzati, integrati da quelli presenti nell’allegata ‘Scheda relazione categorie speciali’, e sono esplicitati sia il metodo che i criteri utilizzati per l’accertamento catastale.
La CTR, quindi, ha ritenuto sufficiente la mera indicazione nell’atto impositivo del ‘prezzario’ («pubblicato presso tutti gli RAGIONE_SOCIALE professionali ed associazioni di RAGIONE_SOCIALE. Si tratta quindi di un listino proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE di appartenenza della stessa ricorrente …)» utilizzato dall’Ufficio per la determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale, in quanto, ancorché non materialmente allegato o trascritto, si presume conosciuto o, comunque, conoscibile dalla contribuente, essendo «pubblicato presso gli RAGIONE_SOCIALE professionali ed associazioni RAGIONE_SOCIALE» del settore immobiliare.
L’RAGIONE_SOCIALE, al riguardo, nell’atto d’appello aveva anche evidenziato che «( i )n ogni caso, nell’atto impugnato sono state riportate analiticamente le voci del prezzario utilizzate dall’Ufficio per la quantificazione del reddito dei posti barca.»
Si tratta di conclusione corretta, quella del giudice tributario di secondo grado, ed in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi sull’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 7, l. n. 212 del 2000, in tema di atti impositivi (l’avviso di accertamento catastale non rientra tra gli atti impositivo ma è uno strumento teso a determinare i redditi derivanti da beni immobili e la base imponibile dei tributi), che si fonda su una lettura non formalistica della norma, escludendo la necessità dell’allegazione degli atti richiamati che siano conoscibili dal contribuente senza pregiudizio per il diritto di difesa (v. Cass. n. 34474/2021, in motivazione).
Quanto alla doglianza della società RAGIONE_SOCIALE attinente al merito della valutazione catastale degli immobili, osserva il Collegio che per inficiare il risultato finale dell’operazione di classamento effettuata dall’Ufficio, difforme da quanto proposto con la procedura DOCFA, la società ricorrente insiste sulla prospetta «discrasia» metodologica che il giudice di appello non avrebbe rilevato.
Al riguardo giova ricordare che per le categorie D ed E, che si riferiscono agli immobili a destinazione speciale e particolare la legge n. 1249 del 1939, art. 10, prescrive che la rendita venga determinata con stima diretta.
Nella Circolare n. 6/2012 dell’RAGIONE_SOCIALE, “Si precisa, innanzitutto, che con la locuzione “stima diretta” si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità RAGIONE_SOCIALE relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema RAGIONE_SOCIALE tariffe. In tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con “procedimento diretto” o con “procedimento indiretto”. Il procedimento diretto è quello delineato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento ( d.P.R. n. 1142 del 1949 ), ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite. Il reddito lordo ordinario è il canone di locazione, fatte salve le eventuali aggiunte e detrazioni di cui agli artt. 16 e 17
(tra le prime, le spese di manutenzione ordinaria sostenute dal locatario anziché dal proprietario; tra le seconde, alcune spese condominiali sostenute dal proprietario anziché dal locatario). Il procedimento indiretto è, invece, quello previsto dagli artt. 27 e seguenti del Regolamento, nei quali si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell’immobile (se esiste un mercato RAGIONE_SOCIALE compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest’ultimo caso, di un adeguato “coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari” (deprezzamento)”.
Premesso quanto sopra, la rendita catastale viene determinata (con procedimento diretto) apprezzando, ove possibile, la redditività propria dell’unità immobiliare (reddito lordo ordinariamente ritraibile ovvero canone di locazione, detraendo le spese e le eventuali perdite), secondo un approccio reddituale che, ovviamente, presuppone l’esistenza e la conoscenza del mercato RAGIONE_SOCIALE locazioni immobiliari ( income approach ).
In caso contrario, quando non esistono dati di locazioni di immobili similari, la rendita catastale si determina (procedimento indiretto) partendo dal capitale fondiario, cioè dall’accertato valore venale dell’unità (identificabile nel valore di mercato ovvero nel valore di costo di ricostruzione adeguatamente ridotto (deprezzamento) in rapporto allo stato attuale del bene, applicando un adeguato tasso di fruttuosità ( market approach e cost approach ).
La CTR ha esaminato, disattendendola, la questione posta dalla società in ordine alla presunta inattendibilità dell’accertamento del valore catastale, confermando i valori attribuiti dall’Ufficio e motivando che l’Ufficio ha richiamato ben precisi elementi di riferimento per l’individuazione della rendita del compendio immobiliare.
In questo senso la Commissione ha ritenuto di non poter condividere la tesi della società, avendo l’Ufficio parametricamente «tenuto conto della redditività del bene» nella procedura valutativa, nei termini dianzi precisati, in ragione «dei valori dei posti barca con le varie lunghezze sulla base della planimetria allegata alla DOCFA presentata dalla Società stessa», considerate le caratteristiche dei beni che compongono il compendio immobiliare, come
emergenti dal più volte menzionato ‘prezzario’, in relazione al quale la società RAGIONE_SOCIALE non ha prospettato alcuna contestazione diversa da quella, purante formale, della sua mancata conoscenza.
La motivazione della sentenza, per quanto sintetica, dà conto RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a base del convincimento del giudice tributario di secondo grado in ordine alla congruenza dei valori accertati, richiamando, praticamente, le risultanze dell’accertamento dell’Ufficio.
La decisione, per quanto detto, resiste alla critica della ricorrente che non va oltre una generica doglianza metodologica sui criteri seguiti, mediante un approccio difensivo che non tiene conto del «consolidato orientamento giurisprudenziale», richiamato dal giudice di appello, in tema di determinazione della rendita catastale di un porto turistico (tra le altre, Cass. n. 23681/2020; n. 7868/2016).
Il ricorso va rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il r orso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 febbraio 2024.