Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27547 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9898/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE, (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: CODICE_FISCALE; p.e.c.: EMAIL), presso cui è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Casamicciola Terme, alla INDIRIZZO (P.IVA: P_IVA), in persona del suo amministratore e legale rappresentate COGNOME COGNOME, nato a Pomigliano D’Arco (NA) il DATA_NASCITA e residente in Roma, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), rapp resentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC:
Avviso accertamento rettifica rendita catastale struttura alberghiera -PDA
EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), elettivamente domiciliata in Napoli, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (indirizzo PEC: EMAIL), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato al controricorso;
– controricorrente –
-avverso la sentenza n. 7194/08/2022 emessa dalla CTR Campania in data 04/11/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) impugnava l’avviso di accertamento con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Territorio, Ufficio di Napoli, aveva attribuito la rendita di € 125.000,00, in luogo di quella proposta di € 76.012,96 (con Docfa del 3.9.2018), in relazione alla struttura alberghiera della tipologia a 4 stelle, denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sita nel Comune di Casamicciola.
La CTP di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso sul presupposto di una ‘inerzia difensiva’ dell’Ufficio e di una rimodulazione della richiesta della società, per cui fissava in € 84.500,00 la rendita in contestazione.
Sull’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE, la CTR della Campania rigettava il gravame, affermando che non era stato contestato il passaggio in giudicato della sentenza n. 17780/40/2015 resa dalla C.T.P. di Napoli con cui veniva definita in € 93.700,00 la rendita attribuita all’immobile per cui è controversia, in luogo di quella accertata (con l’atto prot. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO) dall’RAGIONE_SOCIALE, che la società contribuente, con Docfa NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO, aveva denunciato una mera riduzione -per stralcio – RAGIONE_SOCIALE aree di corte costituenti autonome aree urbane catastalmente singolarmente identificate, con la conseguenza che la consistenza immobiliare ‘di partenza’ si era ridotta, sicchè, in assenza di elementi incrementativi in termini di superfici e/o di valore, aree o quant’altro, non si comprendeva il presupposto logico/giuridico su cui fondava la ‘rivalutazione’ dell’intero complesso che l’RAGIONE_SOCIALE aveva operato
con l’atto impugnato.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. La RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso.
Con proposta di definizione agevolata il consigliere delegato reputava manifestamente infondato il ricorso.
La ricorrente ha formulato istanza di decisione del ricorso, illustrata da memoria.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per aver la CGT considerato quale giudicato esterno la sentenza n. 17780/40/2015 resa dalla C.T.P. di Napoli, così estendendone illegittimamente, a suo dire, gli effetti sulla fattispecie.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del dm Finanze 19.04.1994, n. 701, anche in combinato disposto con l’art. 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere la CGT omesso di considerare che nel caso di specie non vi era stata alcuna diversa valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, ma semplicemente una diversa valutazione tecnica degli elementi.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono infondati.
Invero, il rilievo operato dalla ricorrente, secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe considerato ‘le sopravvenienze attestate in causa’ (con la conseguenza che la CTR erroneamente avrebbe valorizzato il giudicato formatosi con la sentenza n. 17780/40/2015 resa dalla C.T.P. di Napoli, con cui era stata definita in € 93.700,00 la rendita attribuita all’immobile per cui è controversia, in luogo di quella accertata con l’atto prot. NUMERO_DOCUMENTO dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALETerritorio) è rimasto al rango d i mera affermazione unilaterale di parte, essendosi l’RAGIONE_SOCIALE limitata apoditticamente a sostenere che ‘In ogni caso risulta innegabile che l’hotel
è stato oggetto di un intervento edilizio straordinario nel 2013 che ha comportato, oltre al cambio di destinazione, una fusione ed un ampliamento’ (senza, peraltro, neppure precisare se di tale intervento straordinario già si fosse tenuto conto con il Doc fa presentato l’8/8/2013 -prot. NUMERO_DOCUMENTO – e giudicato congruo dalla precedente sentenza della C.T.P., passata in giudicato, n. 17780/40/2015). Senza tralasciare che la contribuente ha espressamente contestato l’avvenuta esecuzione di interventi di ristrutturazione (<>).
In ogni caso, nelle controversie riguardanti la verifica della attendibilità del provvedimento di classamento, emesso dall’Amministrazione in rettifica di quello proposto dal contribuente, a seguito di lavori di ristrutturazione di un immobile e a mezzo della procedura DOCFA di cui al d.m. Finanze 19 aprile 1994, n. 701, l’onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla stessa Amministrazione, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l’accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l’immobile; ne consegue che il giudice del merito, dovendo verificare se la categoria e la classe attribuite all’immobile risultino adeguate secondo i dati presenti nella motivazione dell’atto, non può trarre tale prova positiva dall’insuccesso dell’onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell’assolvimento dell’onere della prova posto a carico dell’Ufficio (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15495 del 20/06/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16569 del 13/06/2024).
In quest’ottica, va ricordato che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di
detta norma.
3.1. Avuto riguardo, in particolare, al secondo motivo (il quale è parzialmente sovrapponibile al primo), premesso che oggetto del contendere è la ragione per la quale l’Ufficio, a fronte del valore unitario di 800,00 €/mq riconosciuto nel 2015 e nonostant e successivamente -nel 2018 – la contribuente avesse denunciato esclusivamente una riduzione della consistenza immobiliare, abbia attribuito una rendita sensibilmente superiore, la considerazione dell’RAGIONE_SOCIALE, secondo cui lo stralcio della corte non avreb be inciso sul valore dell’immobile, rappresenta una valutazione di merito inammissibile nella presente sede.
Pertanto, sollecita una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede, il rilievo espresso dall’RAGIONE_SOCIALE secondo cui, alla luce <>, sarebbe <>.
Di contro, risulta congrua dal punto di vista logico-formale la considerazione espressa dalla CTR a mente della quale, a fronte di una rendita definitiva di € 93.700,00 accertata per via giudiziale dell’intero complesso immobiliare, si giustifica una rendi ta leggermente più bassa di € 84.500,00 a seguito di una riduzione della consistenza immobiliare denunciata dalla contribuente. Va, in proposito, ribadito il consolidato principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove l’allegazione, come nel caso di specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Anche di recente Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25182 del 19/09/2024 ha ribadito che, i n tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica pertanto un problema interpretativo di quest’ultima, laddove l’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione. In ogni caso, anche un eventuale vizio motivazionale sarebbe precluso dalla circostanza che si è in presenza di una cd. doppia conforme, né la ricorrente ha dedotto che le due decisioni di merito siano fondate su differenti ragioni in fatto. Invero, come ha chiarito Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l’art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.
Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della di euro 2.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , non si app lica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge;
condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore della resistente dell’ulteriore somma di euro 4.000,00; condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 8.10.2024.