Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3083 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3083 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3865/2025 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA BASILICATA n. 35/2025, depositata il 30/1/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 35/2025, depositata il 30/1/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato parzialmente
illegittimo l’avviso di accertamento in rettifica catastale n. NUMERO_DOCUMENTO emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ‘nel senso che dal calcolo della rendita dovrà essere escluso solo il valore della torre’.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di incorporante mediante fusione della RAGIONE_SOCIALE, mentre l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
Depositata proposta di definizione del giudizio ex art. 380 -bis c.p.c., la ricorrente fa opposizione alla proposta, che illustra con memoria. Anche la controricorrente deposita memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che, sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcuna incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenza degli stessi quali componenti del collegio.
Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la C.G.T. annullato solo in parte l’avviso in rettifica con motivazione apparente.
2.1. La doglianza è infondata.
2.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. 13248/2020; 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018; sez. U. 8053/2014).
2.3. Non è, però, questo il caso di specie: il giudice di appello ha dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni poste alla base dell’accoglimento (solo) parziale del ricorso del contribuente, ritenendo che fosse documentata l’esatta applicazione dei criteri legali di stima, tranne che per la torre, da escludersi dal calcolo della rendita, e che fosse mancata la contestazione specifica degli elementi alla base dell’accertamento, con la sola eccezione della torre.
2.4. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrente impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass. 22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).
Col secondo motivo si censura il vizio di violazione dell’art. 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la C.G.T. addossato sulla contribuente l’onere della prova della esattezza della stima.
3.1. Premesso che la parte assume la violazione di una norma che non appare applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis , anche a voler prescindere dall’erroneo riferimento della ricorrente ad una norma – quale il comma 5 bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 -inoperante nel caso di specie, in quanto applicabile ai giudizi introdotti successivamente alla data (del 16 settembre 2022, ovvero) della sua entrata in vigore (cfr. Cass. 20816/2024), sul presupposto che la mancata od erronea indicazione RAGIONE_SOCIALE norme che si assumono violate non comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ove gli argomenti addotti, globalmente apprezzati, consentano di individuare le norme o i principi di diritto violati, rendendo così possibile la delimitazione dell’ambito della controversia, la censura è, sotto diversi profili, inammissibile.
3.2. La Corte di giustizia di secondo grado ha, infatti, ritenuto che la contribuente non abbia specificamente contestato i criteri di determinazione della rendita catastale alla base dell’accertamento impugnato (‘gli ulteriori elementi calcolo non sono stati attinti da valide censure e vanno quindi considerati nella attribuzione della rendita’ ), i quali risulterebbero comunque documentati ‘ in base ad un esame complessivo degli atti processuali’ (v. pg. 3 sentenza impugnata).
3.3. E’, quindi, evidente come la critica non colga affatto nel segno, laddove la ricorrente, muovendo da un’errata sovrapposizione di due piani, quello dell’onere di contestazione e quello della prova, si duole che la C.G.T. abbia illegittimamente invertito l’onere della prova, ponendolo a suo carico, quando invece la ratio decidendi è altra, cioè che i valori ed i criteri alla base della stima catastale, che la contribuente non ha specificamente contestato, risultano documentati ‘ in base ad un esame complessivo degli atti processuali’ .
3.4. Va, inoltre, osservato che la violazione della regola di riparto dell’onere probatorio, censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è configurabile nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto RAGIONE_SOCIALE prove proposte dalle parti (cfr. tra le tante Cass. 34532/2025, che cita n. 18092 e n. 17313 del 2010 e n.13395 del 2018).
3.5. Nel caso di specie, la CGT ha fatto retta applicazione degli oneri probatori in quanto ha ritenuto che la produzione documentale fornita dall’ufficio fosse adeguata a giustificare la rettifica della rendita e che, invece, le contestazioni della contribuente fossero generiche e non supportate da documentazione idonea a costituire una prova contraria.
3.6. L’ulteriore doglianza circa la mancata dimostrazione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, che il valore fondiario dell’immobile (al netto della componente torre) fosse quello indicato nell’avviso di accertamento risulta inammissibile, sostanziandosi in una censura in fatto rivolta alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove da parte del giudice di merito ed in particolare al giudizio di insussistenza di adeguata prova circa l’accertata rendita catastale, in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice di merito, volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n. 32505/2023 e n. 24148/2013).
3.7. Ed invero, a fronte della ricostruzione della vicenda fattuale operata dalla C.G.T., la quale ha ritenuto giustificata la rettifica della rendita, all’esito della valutazione del fatto e RAGIONE_SOCIALE prove ed alla luce RAGIONE_SOCIALE contestazioni e RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive sviluppate dal contribuente, reputate prive di specificità, quest’ultima tenta di contrapporre una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga una differente ricostruzione della vicenda fattuale.
3.8. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,
all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 32505/2023, cit.).
La regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 -bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamata dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 -bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Sez. U. 27433/2023 e 28540/2023).
La ricorrente va, pertanto, condannata a pagare alla controricorrente una somma equitativamente determinata ed a versare una ulteriore somma alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 4.000,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende ed in
applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 2.500,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 28 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME