Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3071 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3071 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 17941-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE COGNOMEO STATO -controricorrente- avverso la sentenza n. 169/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della BASILICATA, depositata il 17.5.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/1/2026 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata aveva accolto parzialmente l’appello erariale avverso la sentenza n. 576/2022, emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso gli avvisi di classamento con i quali l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva rettificato in aumento le rendite proposte (DOCFA) relativamente a sei aerogeneratori di proprietà della contribuente, ritenendo di includere nel valore fondiario (e, quindi, nella rendita catastale) anche la componente torre dell’aerogeneratore.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente dichiarato inammissibile il primo motivo di appello in quanto attinente a questioni mai formulate in precedenza.
1.2. La censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.
1.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermato quanto segue: «L’appello è infondato, atteso che, come dedotto dall’agenzia nelle controdeduzioni, il primo motivo di gravame è inammissibile per violazione dell’art. 57 DLgs cit. in quanto l’addebito rivolto all’amministrazione di non aver fornito la prova della valutazione del suolo è nuovo e come tale inammissibile. Infatti nelle controdeduzioni l’ufficio non aveva mai fatto riferimento ad atti pubblici di acquisto del diritto di superficie».
1.4. Ciò posto, il cd. principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., anche in caso di deduzione di errores in procedendo , impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della
giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. n. 21346/2024).
1.5. Nel motivo manca, invece, del tutto la trascrizione RAGIONE_SOCIALE censure formulate in primo grado, che si assumono pretermess e dai Giudici d’appello nel valutare la novità del primo motivo di gravame, né è stato prodotto il ricorso di primo grado, ed in tal modo non è stato consentito alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’ iter processuale.
2.1. Con il quarto motivo, da esaminare preliminarmente rispetto ai rimanenti motivi, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. motivazione meramente apparente in quanto la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non avrebbe illustrato «la ragione per la quale ha ritenuto che non si fosse verificata la duplicazione denunciata» della rendita catastale.
2.2. La censura va parimenti disattesa considerato che per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017; Cass. Sez. Unite n. 22232/2016; Cass. n. 9113/2012; Cass. n. 16736/2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, mentre nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita adeguatamente la ratio decidendi , circa la mancata prova della duplicazione della rendita sulla scorta della documentazione prodotta dall’Ufficio, evidenziando quanto segue:« … come risulta dagli atti prodotti dall’ufficio, la pala eolica alla quale fa riferimento l’appellante si colloca a cavallo di due particelle appartenenti a distinti proprietari che hanno concesso il diritto di superficie. Con un diverso DOCFA veniva dichiarata sulla particella 606 la torre e parte del piazzale. La rettifica di cui oggi è causa attiene alla part. 615. Quindi nessuna duplicazione».
3.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7, comma 5 -bis , d.lgs. n. 546/1992 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente attribuito alla contribuente l’onere di provare l’erroneità del
valore fondiario di un immobile a destinazione speciale accertato dall’Ufficio , non avendo, al contrario, l’RAGIONE_SOCIALE dimostrato la correttezza della rendita catastale rettificata.
3.2. La ricorrente lamenta che i Giudici d’appello abbiano confermato gli atti impugnati sebbene l’Ufficio non avesse fornito elementi di prova a supporto della valutazione del suolo.
3.3. Va dunque in primo luogo evidenziato che la censura, sì come dedotta, è da ritenere inammissibile in quanto viene lamentata la violazione di una norma non applicabile alla fattispecie in esame posto che il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso depositato anteriormente (circostanza che emerge dalle stesse dichiarazioni della ricorrente) all’introduzione del comma 5bis nell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 in forza dell’art. 6, comma 1, L. 31 agosto 2022, n. 130.
3.4. Sul punto è stato condivisibilmente precisato che in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge predetta (Cass. n. 20816/2024).
3.5. È comunque opportuno evidenziare che la violazione del precetto di cui all’art. 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546/1992 cit ., al pari di quello di cui all’art. 2697 c.c., si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte contribuente, laddove essa non ne sia gravata, non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
3.6. Assume, in ogni caso, valore dirimente che la Corte di merito abbia ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la censura «di non aver fornito la prova della valutazione del suolo», come dianzi illustrato con riferimento al primo motivo, cosicché il secondo motivo di ricorso è inammissibile anche sotto il profilo che la ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata.
4.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di valutare che per altre piazzole del medesimo parco eolico, con caratteristiche simili alla particella, era stato confermato un valore inferiore per il biennio censuario 1988/1989, nonché omesso di esaminare i documenti prodotti dalla contribuente, che avrebbero dimostrato la correttezza del valore dichiarato nella DOCFA.
4.2. Le censure sono inammissibili poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348ter , comma 5, c.p.c., rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).
Il ricorso, pertanto, va integralmente respinto.
A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.1.2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)