Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2554 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2554 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME AVV_NOTAIO
NOME COGNOME AVV_NOTAIO – rel. –
NOME COGNOME AVV_NOTAIO
NOME COGNOME AVV_NOTAIO
Ud. 25/11/2025
ICI – IMPIANTO EOLICO – RENDITA CATASTALE – INCERTEZZA NORMATIVA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9274/2022 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del procuratore speciale e legale rappresentante, dr.ssa NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 5 aprile 2022 e di determinazione del responsabile dell’area amministrativa -finanziaria n. 150/2022, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE – per la cassazione della sentenza n. 41/8/2022 della Commissione tributaria regionale della Sardegna -Sezione distaccata di Sassari – depositata in data 25 gennaio 2022, notificata il 28 gennaio 2022.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 25 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
LETTE le motivate conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, depositate in 26 settembre 2025, con cui si è chiesto di rigettare il ricorso principale e di accogliere quello incidentale.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento indicato in atti con cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE accertava per l’anno di imposta 2007, in relazione al parco eolico denominato ‘Littigheddu’, una maggiore ICI pari a 311.539,00 €, oltre sanzioni ed interessi, il tutto per un ammontare complessivo di 428.049,00 €.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Sardegna -Sezione distaccata di Sassari -rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza
414/1/2014 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari, assumendo -per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione -che:
-non era fondata l’eccepita violazione dell’art. 2697 c.c., essendo stato rispettato l’onere probatorio « mediante l’osservanza della applicazione della normativa vigente supportata dalla giurisprudenza di legittimità alla quale si è conformata il giudice di prime cure», avendo inoltre il RAGIONE_SOCIALE prodotto perizia di stima datata 2008, con cui era stato analizzato il complesso industriale, su cui insistono le torri eoliche, in tutti i suoi elementi tecnici ed infrastrutturali, laddove la società non aveva « provato la fondatezza della propria domanda» né « saputo confutare la perizia del RAGIONE_SOCIALE (così nella sentenza impugnata);
-l’accatastamento RAGIONE_SOCIALE centrali elettriche in categoria D1 era stata confermata definitivamente anche dalla Corte di cassazione;
-non sussistevano le condizioni della «incertezza giurisprudenziale» (così nella pronuncia in esame), per cui doveva essere respinta anche la domanda relativa alla disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni,
dovevano, quindi, essere confermate la sentenza di primo grado e gli «atti impugnati» (così nella sentenza in esame);
ogni altra eccezione o motivo di appello restava assorbito.
Con ricorso notificato in data 28 marzo 2022, RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando tre motivi di impugnazione, illustrati con memoria depositata il 12 novembre 2025.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 6 maggio 2022, con il quale articolava altresì ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, il tutto come poi illustrato con memoria ex art. 380bis. 1. c.p.c. depositata il 29 ottobre 2025.
Come anticipato, il Sostituto Procuratore Generale ha depositato in 26 settembre 2025, motivate conclusioni scritte con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso principale e di accogliere quello incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, primo comma, num. 4, c.p.c. e 36, comma 2, num. 4 d.lgs. n. 546/1992, in ragione della dedotta presenza di argomentazioni tra loro contrastanti tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge la decisione adottata.
Ciò considerando che la sentenza impugnata aveva, da un lato, confermato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto le ragioni della società onerando il RAGIONE_SOCIALE di rideterminare la base imponibile dell’imposta e, dall’altro, aveva pure, in termini così non conciliabili, confermato l’avviso di accertamento nella sua interezza.
1.1. Il motivo non può essere accolto.
Va, innanzitutto, osservato che la contestazione è stata chiaramente articolata sul rilievo della « insanabile contraddittorietà della motivazione stante la presenza, nella stessa, di argomentazioni tra loro contrastanti tali da non
permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato (cosi a pagina n. 12 del ricorso, con ciò quindi concependo e strutturando la doglianza sul vizio di motivazione sotto il profilo della sua contraddittorietà, senza attingere al tema della sua conformità al dispositivo.
In tale direzione, va allora dato seguito alla valutazione che è stata espressa da questa Corte con l’ordinanza n. 33470/2023 resa in analogo, se non quasi del tutto sovrapponibile, giudizio tra le stesse parti con riguardo allo stesso impianto eolico ‘Littigheddu’ e con riferimento all’ICI dell’anno di imposta 2008, la quale ha fornito una diversa lettura della sentenza impugnata rispetto all’analogo caso deciso con la pronuncia n. 29637/2023 pure in giudizio pendente tra le stesse parti e sul medesimo tema.
È sufficiente, allora, a mente dell’art. 118 disp. att./trans. c.p.c., rinviare ai contenuti di detta pronuncia, ben nota alle parti, tenuto conto del medesimo apparato argomentativo RAGIONE_SOCIALE pronunce impugnate in cassazione, alla luce di quanto emerge dal testuale resoconto della motivazione dell’altra sentenza riportata nella citata ordinanza di questa Corte.
Ciò per concludere analogamente sul tema in esame, considerando che la dedotta incoerenza della motivazione (e non tra motivazione e dispositivo) sia stata irrilevante ai fini della decisione adottata, la quale risulta testuale nel rigetto ricorso in appello e nella conferma della sentenza di primo grado impugnata, che aveva parzialmente accolto il ricorso di primo grado.
In tale contesto la conferma dell’«avviso di accertamento impugnato» e degli «atti impugnati», pur presente nella
motivazione della sentenza, va letta all’interno della complessiva logica della decisione, che risulta chiaramente diretta a mantenere ferme le valutazioni del primo Giudice, le quali sono state espressamente condivise «sia in fatto sia in diritto» (così nella pronuncia impugnata), il che consente di ritenere che l’incoerenza dei predetti passaggi motivazionali non abbia inciso sull’esternazione del pensiero logico seguito per giungere alla soluzione adottata, la quale risulta chiaramente espressa nel menzionato dispositivo.
Lo stesso riferimento alla perizia di parte su cui il RAGIONE_SOCIALE aveva fondato l’avviso è essenzialmente servito alla Commissione per respingere la contestazione della contribuente circa l’assolvimento dell’onere probatorio che incombeva al RAGIONE_SOCIALE, così come la dichiarata legittimità, correttezza ed esaustività della valutazione operata dall’ente impositore è stata riferita al tema del classamento del bene nella categoria D1 e non della base imponibile.
Si è trattato, in definitiva, di un’imprecisione dell’apparato argomentativo tanto evidente, quanto irrilevante, siccome del tutto neutralizzata dal dispositivo reso, che ha definito le ragioni della decisione con la conferma della sentenza di primo grado, la quale aveva parzialmente accolto della contribuente, riducendo il valore della base imponibile, così annullando parzialmente l’avviso impugnato, soluzione questa, alla fine, confermata dalla pronuncia di secondo grado nell’espressa condivisione RAGIONE_SOCIALE ragioni sviluppate dal primo Giudice.
Con la seconda ragione di contestazione l’istante ha dedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che
il RAGIONE_SOCIALE si era limitato ad indicare il valore asseritamente attribuibile agli impianti eolici de quibus , omettendo di provare la correttezza e la congruità dello stesso, recependo le risultanze di una perizia effettuata da un tecnico di parte, senza nulla argomentare, così ribaltando del tutto illegittimamente l’onere probatorio in capo alla società.
Il tutto, senza considerare che il valore posto alla base della determinazione della maggiore ICI relativa all’anno d’imposta 2007 era eccessivo ed incongruo come emerge con evidenza dalle valutazioni effettuate dalla competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che nel mese di dicembre 2010, con gli atti di rettifica catastale, aveva provveduto ad attribuire a ciascun impianto eolico di cui è causa un valore pari a 940.000,00 € ed una conseguente rendita catastale pari ad 18.800,00 €, ovvero un valore di gran lunga inferiore a quello di 2.250.000,00 € con conseguente rendita catastale di 45.000,00 € indicati nell’atto impugnato..
2.1. La censura non può essere accolta.
Va rammentato che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr., anche da ultimo, tra le tante, Cass. n. 10254/2025; nonché Cass. n. 9225/2022, che richiama Cass., Sez. Un., n. 16598/2016 e Cass. n. 26769/2018 e, nello stesso senso, Cass. n. 1229/2019 ed anche Cass n. 2242/2022, che richiama pure Cass. n. 28894/2021; Cass. n. 30535/2021).
Non assume rilievo, invece, sotto il profilo in esame, che il giudice , « nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. » (così Cass. n. 9225/2022, che richiama Cass., Sez. Un., n. 16598/2016 e Cass. n. 26769/2018 e, nello stesso senso, Cass. n. 1229/2019 ed anche Cass. n. 2242/2022, che richiama pure Cass. n. 28894/2021; Cass. n. 30535/2021).
2.2. Il Giudice regionale si è attenuto ai principi reiteratamente affermati da questa Corte, considerando il valore stabilito nell’avviso impugnato compiutamente dimostrato dalla predetta perizia prodotta dal comune, le cui risultanze non sono state ritenute efficacemente contraddette dalla società.
Vero è, piuttosto, che il motivo risente, da un lato, del tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento fattuale compiuto dal Giudice di merito nella parte in cui ha lamentato la dedotta sproporzione, e ciò in termini inammissibili nella presente sede, senza nemmeno trarre le dovute conseguenze sul fatto che il minor valore di 18.800,00 € stabilito dal Giudice di primo grado era stato, alla fine, espressamente confermato dalla Commissione regionale, evidentemente ritenendo dimostrato tale misura.
Allo stesso modo, non è pertinente con il canone censorio prescelto la dissertazione sui criteri di determinazione della rendita catastali per i beni classificati nella categoria D, non attenendo tale profilo, inerente alla corretta determinazione del predetto valore, al tema, qui dedotto, del riparto dell’onere probatorio, che il Giudice regionale, per quanto sopra esposto, ha ritenuto essere stato assolto dal RAGIONE_SOCIALE.
Con la terza doglianza la contribuente ha sostenuto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e 10, commi 2 e 3, della Legge n. 212/2000, contestando la valutazione della Commissione regionale in considerazione del rilievo che nell’anno 2007 sussisteva l’incertezza interpretativa circa le modalità di stime e di classamento degli impianti eolici, che venne dissipata solo nell’anno 2012 con la pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della Corte di Cassazione n. 4028/4029 e 4030 del 2012, nonché con la circolare 6/T dell’RAGIONE_SOCIALE del 30 novembre 2012, elevata poi a rango normativo con l’introduzione della legge 190/2015.
3.1. Anche tale censura non può essere accolta ed anche sul punto va dato conto che la medesima questione è stata risolta da questa con la menzionata pronuncia n. 33470/2023 secondo cui sulle specifiche questioni oggetto del contendere è intervenuta la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 4031/2012), escludendo del tutto la configurabilità di una situazione di oggettiva incertezza normativa con riguardo alla disciplina dell’accatastamento dei parchi eolici, sotto il profilo della categoria catastale, con indirizzo poi confermato dalle successive pronunce (n. 19334/2019, Cass. n. 14042/2020, Cass. n. 15172/2020; Cass. n. 40695/2021).
Detta pronuncia (n. 33470/2023) ha affermato che già nel 2005 era intervenuto l’art. 1quinquies, d.l. n. 44/2005, convertito con legge n. 88 del 2005 secondo cui «Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso
che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento».
Ebbene secondo la Corte «Quest’ultima disposizione rendeva evidente quale sarebbe stata la soluzione della controversia in esame. Inoltre, si sottolinea che oggetto del contendere non è stato semplicemente il tipo di classamento da porre in essere, con riferimento agli anni di imposta de quibus, ma l’omesso accatastamento e dichiarazione dei detti beni ai fini ICI, circostanze che, in ogni caso, rendevano inevitabile l’inflizione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in esame. Infatti, incertezze normative che incidano sul classamento di una res non possono giustificare l’omesso accatastamento della stessa o la sua non dichiarazione ai fini ICI; pertanto, in presenza di simili violazioni, non è possibile per la parte non corrispondere la sanzione dovuta deducendo tali incertezze normative. Se ne ricava che, con certezza dal 2006 in poi, in ragione RAGIONE_SOCIALE menzionate circolari dell’RAGIONE_SOCIALE nonchè per effetto della summenzionata novella normativa (articolo 1quinquies del d.l. n. 44 del 31 maggio 2005, convertito con legge n. 88 del 2005) e considerato l’omesso accatastamento e la mancanza di dichiarazione ICI, deve escludersi che ricorra
una situazione di oggettiva incertezza normativa che giustifichi la non irrogazione di sanzioni» (così Cass. n. 33470/2023 cit.).
Risulta, invece, fondato il ricorso incidentale, con il quale il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato sul motivo di appello incidentale concernente l’integrale conferma dell’avviso di liquidazione e la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva, in parziale accoglimento del ricorso della contribuente, ridotto il valore imponibile.
4.1. L’ente territoriale ha allegato e dimostrato di aver articolato il motivo di appello incidentale, sostenendo la correttezza del valore contabile (o di libro) ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992, utilizzata nell’avviso per l’anno 2007, stante il mancato accatastamento dei beni e l’omessa trasmissione dei valori contabili del complesso, sebbene più volte richiesti, che aveva condotto al valore indicato di 77.884.615,38 €, scaturito dalla stima redatta il 6 febbraio 2009 sulla base sui dati forniti nella relazione presentata da RAGIONE_SOCIALE alla Regione Autonoma della Sardegna, da cui emergeva il costo per aerogeneratore pari a 2.250.000,00 € alla data del 2008 e dell’intero parco eolico pari a 81.000.00,00 €, devalutato a 77.884.615,38 € per l’anno 2007 .
4.2. Ebbene, come risulta chiaramente dal contenuto della sentenza impugnata, pur a fronte dell’appello incidentale fondato sulle allegazioni e sulla documentazione di cui sopra, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna non ha esaminato tali censure, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado, così incorrendo nel lamentato vizio di omessa pronunzia.
4.3. Né può condividersi la valutazione del Giudice regionale secondo cui ogni altra eccezione o motivo di appello dovevano considerarsi assorbiti, non ricorrendo, in realtà, nessuna RAGIONE_SOCIALE figure dell’assorbimento, né quello proprio (quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno) e tantomeno quello improprio (quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande), risultando evidente che la richiesta, ribadita con l’appello incidentale, di conseguire la conferma dell’avviso impugnato, basato su di una maggiore base imponibile, non può rendere l’esame della domanda superfluo quando si è confermato un valore minore, né può ipotizzarsi una motivazione implicita, mancando ogni nesso di necessaria interdipendenza logicogiuridico tra la statuizione e la domanda inevasa, rivelando, piuttosto, l’assenza di ogni valutazione sul tema in questione le condizioni proprie di un’omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale, che integra la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, il ricorso principale va rigettato, mentre va accolto il ricorso incidentale.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione per l’esame dell’appello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE ed anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente in via principale,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente previsto per il ricorso principale, a norma dell’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE ed accoglie quello incidentale avanzato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente in via principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME