Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2552 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2552 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
Liberato COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel. –
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 25/11/2025
CATASTO – RETTIFICA RAGIONE_SOCIALE – PROCEDURA DOCFA – MOTIVAZIONE AVVISO – PROVA MAGGIOR VALORE – GIUDICATO –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29479/2022 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del procuratore speciale e legale rappresentante, dr.ssa NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 173/2/2022 della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata in data 13 maggio 2022, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 25 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento indicato in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rettificava la rendita catastale proposta con procedura docfa in data 16 maggio 2016 da RAGIONE_SOCIALE in relazione ad un impianto di produzione di energia elettrica, elevandola (dalla somma di 289.500,00 €) all’importo di 526.000,00 €.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello proposto dalla contribuente e confermava la sentenza n. 190/1/2018 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, assumendo che:
-la rideterminazione della rendita della quota parte dell’unita immobiliare, effettuata tramite attività di accertamento con sopralluogo, si palesava legittima e congrua in considerazione di quanto dichiarato e proposto dalla società stessa con la dichiarazione docfa, reputando corretta la maggiore rendita accertata;
-detta rendita concerneva la sola porzione dell’impianto ricadente nel comune di Sesto Campano, costituito dal Bacino Superiore del Monte Cesima, dall’arginatura perimetrale, la diga, il canale di scarico di superficie, la galleria dello scarico di fondo e le gallerie di convoglio RAGIONE_SOCIALE acque verso le condotte in acciaio, opere queste che giustificavano l’aumento del valore catastale;
-inoltre, l’intero impianto venne, a suo tempo, stimato e classato ed in termini definitivi all’esito di tre gradi di giudizio, il che imponeva alla contribuente di versare la somma richiesta in ragione della rendita stimata nella somma di 526.000,00 €.
Con ricorso notificato in data 12 dicembre 2022 RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando quattro motivi di impugnazione.
L’ RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 19 gennaio 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Commissione omesso di pronunciarsi sul motivo di appello concernente il difetto di motivazione dell’avviso impugnato, il quale aveva posto a base della rideterminazione della rendita catastale elementi (pozzi, cabina, galleria di derivazione e di scarico, pali di sottofondazione, cancello) che non erano stati considerati dalla contribuente nella dichiarazione docfa, così valorizzando elementi diversi da quelli dichiarati.
Con la seconda ragione di contestazione l’istante ha dedotto, sempre a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Commissione omesso di pronunciarsi sul difetto di prova del maggior valore assegnato ai beni in contestazione, non essendo stati allegati i dati (OMI e quelli reperiti da aziende specializzate) posti a base della diversa valutazione economica.
I due motivi, connessi nella deduzione dell’omessa pronuncia, vanno esaminati congiuntamente e vanno disattesi.
3.1. Va preliminarmente richiamato, al riguardo, il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.
Inoltre, poiché l’omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti.
Per contro, il mancato o insufficiente esame RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (vedi su tali principi, Cass. n. 5224/2025, 5226/2025, 5228/2025; 5230/2025, 5231/2025; 5233/2025; 5235/2025, Cass. n. 5730/2020, Cass. n. 7662/2020; Cass. n. 33336/2023; Cass. n. 2151/2021; Cass. n. n. 2153/2020; Cass. n. 1525/2019; Cass. n. 2942/2024; Cass. n. 4656/2024; Cass. n. 24155/2017).
Va così considerata sussistente la pronuncia con motivazione sufficiente quella che fornisce una spiegazione logica della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione RAGIONE_SOCIALE tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (v., tra le tante, Cass. n. 33336/2023 e Cass. n. 7662/2020).
3.2. Tanto chiarito sul piano dei principi, va osservato che la decisione impugnata non può considerarsi omissiva della statuizione, tanto con riferimento alla motivazione dell’avviso, che con riguardo alla prova del maggiore valore dei beni.
Detti temi sono stati indicati dal Giudice regionale quali ragioni di impugnazione e sono stati esaminati, reputando che «le deduzioni tutte e le richieste formulate dalla società appellante nella impugnativa proposta si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e vanno quindi disattese », reputando l’avviso fondato, in quanto «la rideterminazione della rendita catastale si appalesa del tutto legittima e congrua in considerazione di quanto dichiarato e proposto dalla società stessa mediante modello DOCFA », precisando che « le opere indicate rappresentano elementi giustificativi dell’incremento del valore catastale dell’immobile ai fini del suo classamento»(così nella pronuncia impugnata).
Ebbene, può convenirsi o meno con tale valutazione, può ipotizzarsi un suo deficit motivazionale, ma detti profili sono estranei alla censura in oggetto, che riguarda, invece, l’omessa pronuncia sui predetti motivi di appello, la quale, di certo, non sussiste, sia in ordine alla motivazione dell’avviso che alla sua fondatezza, avendo la Commissione, dato conto della sussistenza di tali censure e reputato, tuttavia, l’atto impugnato complessivamente corretto, così
confermandolo in tutti suoi aspetti, in termini logicamente e giuridicamente incompatibili con i vizi dedotti, stante il rapporto di necessaria dipendenza tra il riconoscimento dell’adeguata motivazione dell’atto, la fondatezza della pretesa e la conferma della pretesa fiscale.
Con la terza ragione di contestazione l’istante ha dedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di contestazione tra le parti, rappresentato dai contenuti della relazione tecnica di parte depositata nei gradi di merito, la quale aveva stimato un diverso valore del bacino superiore e della galleria di derivazione, da cui derivava una rendita catastale di poco superiore a quella proposta dalla contribuente, ma di gran lunga minore rispetto a quello accertata dall’Ufficio.
4.1. Tale censura è doppiamente inammissibile.
Intanto, perché sconta il limite preclusivo della doppia conforme, avendo la ricorrente anche omesso di indicare le eventuali differenze tra le due sentenze di merito (cfr., su tali principi, tra le tante, Cass. n. 2630/2024; Cass. n. 7442/2024 e le tante ivi richiamate; Cass. n. 5947/2023; Cass. n. 26934/2023).
In secondo luogo, perché la perizia di parte non è un fatto (storico-materiale) nel senso considerato da tale disposizione, ma partecipa della natura di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico (cfr., tra le tante, Cass. n. 33503/2018 e la varia giurisprudenza ivi richiamata, nonché Cass. 22965/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata), per cui anche sotto tale profilo il suindicato canone censorio non risulta appropriato (cfr., e x multis, Cass. n. 9029/2015¸ Cass. n. 8621/2018; Cass. n. 29961/2018;
Cass. n. 20358/2019; Cass. n. 6554/2020; Cass. n. 17882/2021; Cass. n. 1049/2022; Cass., Sez. n. 5177/2022).
5. Con la quarta ed ultima doglianza la contribuente ha sostenuto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che nessun giudicato esterno poteva recuperarsi dalla pronuncia n. 23317/2011 della Corte di cassazione, in quanto resa tra soggetti diversi (l’RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALE) ed avente ad oggetto un tema decisorio del tutto diverso da quello oggetto di causa, giacché quel giudizio aveva riguardato il controverso tema dell’inclusione o meno nel processo di stima dei beni infissi al suolo che non facevano parte degli impianti, laddove nel presente procedimento la controversia verte sul valore economico da attribuire a detti elementi in funzione della determinazione della rendita catastale, tenuto conto della loro vetusta ed obsolescenza, fattori che avevano indotto la contribuente a presentare la variazione di tali valori tramite la procedura DOCFA.
5.1. Anche tale censura non può essere accolta.
La doglianza risente, infatti, di una lettura incompiuta della sentenza impugnata, la quale non ha fondato la propria decisione, avvalendosi del giudicato, qui contestato, derivato dall’accertamento compiuto in relazione alla rettifica eseguita dall’Ufficio nell’anno 2011, giudizialmente definita con la sua conferma (per un valore dell’intera centrale -comprensiva dell’opificio sito nel comune di Presenzano, oltre a quello, oggetto di causa, ubicato nel comune di Sesto Campano) dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 23317/2011.
In realtà, il riferimento a tale accertamento è stato compiuto dal Giudice regionale ad abudantiam, con valutazione aggiuntiva, come reso evidente dall’uso RAGIONE_SOCIALE locuzioni «peraltro» ed «inoltre», dopo
avere già ritenuto che «tutte le opere indicate rappresentano elementi giustificativi dell’incremento del valore catastale dell’immobile ai fini del suo classamento» (così nella pronuncia in esame).
In tale direzione, il successivo rilievo secondo cui «la intervenuta definitività del classamento e della rendita catastale accertati dall’ufficio di Caserta imponeva alla società contribuente di versare in favore dell’Erario tutte le imposte dovute, di fatto versate negli anni, in ragione della rendita stimata in € 526.000,00» ha voluto solo dar conto e significare che la nuova rendita dei soli beni ubicati nel comune di Sesto Campano era stata correttamente determinata, all’esito della procedura DOCFA presentata nel 2016, sulla base degli stessi elementi componentistici degli impianti considerati nella precedente stima, considerando corretto il valore di 560.000,00 € stimato nell’avviso dell’anno 2016, che è ancora oggetto di controversia.
Per tale via, la decisione non si è basata sul menzionato giudicato, essendo stato tale accertamento, piuttosto, utilizzato come ulteriore argomento di convincimento per ritenere corretta la rettifica dei valori economici dei beni già considerati dalla citata pronuncia come elementi da contemplare nella determinazione della rendita.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE riflessioni sopra sviluppate, il ricorso va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Va dato, altresì, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
eventualmente previsto per il ricorso principale, a norma dell’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE nella misura di 5.093,00 € per competenze, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente previsto per il ricorso principale, a norma dell’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME