Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2561 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2561 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3597/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, con l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Piemonte, sede di TORINO n. 721/2019 depositata il 04/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha impugnato, con separati ricorsi proposti innanzi alla CTP di Torino, gli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO emessi per rettificare le rendite catastali oggetto di dichiarazioni DOCFA, relativamente ai seguenti complessi immobiliari: A) Officina di produzione – Ufficio – Centrale Enel e cantina – Locali spogliatoio, mensa e wc: Categoria D7 – Rendita proposta € 2.370.00 -Rendita accertata € 8.090.00: B) Officina di produzione – Ufficio – Area di corte: Categoria D7 R endita proposta € 628.00 Rendita accertata € 1.900.00.
Le sentenze n. 1252/2/2017 e n. 1522/2/2017 hanno accolto parzialmente i ricorsi riguardanti, rispettivamente, il RAGIONE_SOCIALE A e il RAGIONE_SOCIALE B. In entrambi i casi, la Commissione di prime cure ha rilevato che l’ ufficio erariale non aveva effettuato il sopralluogo, il quale avrebbe evidenziato la mancata manutenzione e il degrado degli immobili, documentati nelle perizie allegate. Sulla base di tali considerazioni, la rendita catastale è stata rideterminata in € 4.100 per il RAGIONE_SOCIALE A e in € 1.300 pe r il RAGIONE_SOCIALE B, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese tra le parti.
La RAGIONE_SOCIALE ha interposto gravame e la CTR, previa riunione, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto gli appelli ritenendo che il sopralluogo non fosse più necessario, essendo sufficiente la metodologia comparativa supportata dai dati forniti nella dichiarazione DOCFA. Ha poi valutato lo stato degli immobili, rilevando che i fabbricati erano in buono stato e che non vi erano elementi a giustificare valori minimi dovuti a degrado o scarsa manutenzione. Inoltre, la CTR ha evidenziato incoerenze nei valori proposti dal contribuente rispetto alle tabelle catastali e ha constatato l’assenza di variazioni dello stato degli immobili tali da giustificare differenze significative di rendita.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi che vi è istanza di riunione al fascicolo recante n. NUMERO_DOCUMENTO.
Tale istanza va respinta, rilevandosi che la trattazione dei medesimi fascicoli avviene nel corso della stessa udienza e che tale adempimento, di carattere ordinatorio, risulta quindi superfluo, non incidendo sulla regolarità e completezza del procedimento.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma I, n. 4. c.p.c. in violazione degli artt. 116 e 112 c.p.c.
2.1. La censura contesta la sentenza della CTR su due principali profili.
2.2. In primo luogo, lamenta violazione dell’art. 116 c.p.c., poiché la Commissione avrebbe valutato lo stato di fatto dell’immobile basandosi unicamente sulle fotografie, senza analisi tecnica approfondita né CTU. Tale approccio sarebbe metodologicamente errato, perché la determinazione della rendita catastale richiede competenze tecniche di settore e l’acquisizione di elementi tramite consulenza tecnica. Inoltre, la CTR si sarebbe sostituita all’ ufficio erariale , valutando il buono stato dell’immobile, me ntre l’ a mministrazione aveva contestato solo l’irrilevanza normativa di eventuali condizioni di degrado rispetto alla rendita.
2.3. In secondo luogo, si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso sulla base di argomentazioni non corrispondenti a quelle dell’ ufficio erariale: invece di confermare l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE variazioni di stato degli immobili, la Commissione ha motivato la sentenza valutando lo stato reale del bene, creando una
discrepanza tra il chiesto e il pronunciato. Questi profili, secondo il ricorrente, costituiscono vizi tali da rendere la sentenza nulla.
2.4. La censura non merita accoglimento.
2.5. Non vi è violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (secondo profilo) perché è in discussione la fondatezza della pretesa dell’erario, che nella prospettazione offerta nel grado di merito era correlata anche allo stato degli immobili.
In altre parole, il giudice di appello non ha deciso su un tema nuovo o estraneo al petitum . Oggetto del giudizio è, sin dall’origine, la fondatezza della pretesa dell’erario, cioè la correttezza della rendita catastale contestata.
Nel giudizio di merito, la pretesa erariale è intrinsecamente comprensiva anche RAGIONE_SOCIALE caratteristiche concrete degli immobili, e quindi anche al loro stato di conservazione, vetustà e degrado. Di conseguenza, la valutazione di questi elementi non costituisce un ampliamento dell’oggetto del giudizio né una pronuncia ultra o extra petita, ma rientra pienamente nel perimetro della domanda così come delineata dalle parti. Il giudice, esaminando anche tale profilo, si è quindi limitato a valutare uno degli elementi costitutivi della pretesa fiscale dedotta in giudizio, senza andare extrapetita.
2.6. Il giudice del gravame, inoltre, non si è limitato ad operare una propria valutazione sulla base di prove fotografiche, come erroneamente deduce la società contribuente, ma ha rilevato altresì che l’appellata società non avesse fornito elementi specifici relativi a quali elementi dell’immobile si dovessero valutare in tale prospettiva (cfr. sentenza impugnata, in ultima pagina).
2.7. In ogni caso, non può non sottolinearsi che la prospettazione del ricorrente porterebbe comunque a seguire una prospettiva ermeneutica infondata, atteso che la CTR ha operato una valutazione probatoria di merito, che non è sindacabile in questa sede, che la ha portata a ritenere che la richiesta variazione di stato degli immobili non
era giustificata dallo stato di degrado, posto che nel caso fabbricato B è stata ritenuta addirittura migliorativa, mentre nel caso A è stata ritenuta invariata, escludendosi perciò che avesse potuto originare le differenze di rendita invocate.
2.8. Il motivo va dunque rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c. in violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che il ricorso di primo grado mirava a far riconoscere all’organo giurisdizionale gli elementi alla base della denuncia di variazione della rendita, ignorati dall’ ufficio erariale nell’assegnazione di una rendita corrispondente alle reali caratteristiche dei beni sottoposti a stima diretta. La CTR, tuttavia, ha motivato la decisione sostenendo che tra la Docfa precedente e quella in vertenza non si rilevassero variazioni di stato degli immobili, affermazione estranea alle tesi RAGIONE_SOCIALE parti e non supportata da elementi di conoscenza concreti. L’ erario aveva invece ritenuto le variazioni ininfluenti ai fini della determinazione della rendita, poiché non incidono su consistenze, tipologie o destinazione dell’immobile. La Commissione, considerando irrilevanti aspetti come lo stato di manutenzione o le scarse prestazioni energetiche, avrebbe espresso un giudizio estraneo alla materia del contendere, violando l’art. 112 c.p.c. e determinando, secondo il ricorrente, la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
3.1. Il motivo va rigettato.
3.2. Come già osservato, il petitum della causa verteva specificamente sulla contestazione della rendita catastale attribuita agli immobili a seguito della rettifica seguente alla DOCFA, quindi ogni valutazione della CTR relativa allo stato dei fabbricati, alle variazioni rilevate o alla documentazione DOCFA prodotta rientrava pienamente, in virtù del principio devolutivo, nell’ambito della materia del contendere. Gli elementi considerati dalla Commissione -consistenze,
tipologie, destinazione e condizioni ordinarie degli immobili -sono pienamente attinenti alle ragioni della controversia e pertinenti alla determinazione della rendita, non essendo stati introdotti argomenti estranei o valutazioni al di fuori dell’oggetto del giudizio. Pertanto, non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c., e il motivo risulta conseguentemente infondato.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, ai sensi de ll’ art. 360 comma 1, n. 4. in relazione all’art. 116, comma 1, c.p.c., sostenendo che la CTR abbia attribuito valore probatorio a mere asserzioni difensive dell’ ufficio senza verificarne l’esattezza. La ricorrente evidenzia l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti estimative utilizzate dall’ amministrazione, relative ai valori 1988-1989, ma presentate in modo parziale e con discrepanze rispetto ai valori denunciati dalla società tramite DOCFA. Inoltre, segnala la carenza istruttoria nei controlli informatici dichiarati dall’Ufficio, poiché non sono note le modalità, gli strumenti e i risultati di tali verifiche. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe quindi violato il principio del prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, fondando la decisione su elementi non verificati e lacunosi, determinando la nullità della sentenza.
4.1. La doglianza non merita accoglimento.
4.2. E’ consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso. Inoltre, l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede che egli dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati,
siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibile con un controllo sul punto, perché il significato RAGIONE_SOCIALE prove lo deve stabilire il giudice di merito. La Corte, inevitabilmente, compirebbe un non consentito giudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della sua decisione (cfr. tra le tante, Cass. 20/02/2024, n. 4583, Cass. 15/09/2022, n. 27250, Cass. 11/12/2023, n. 34374 Cass. 21/01/2015, n. 961).
4.3. Il motivo va quindi rigettato.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduc e l’omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
5.1. La Commissione di gravame, secondo la società, ha espresso valutazioni generiche riguardanti solo il RAGIONE_SOCIALE B, trascurando il RAGIONE_SOCIALE A, di maggiore rilevanza. Sarebbero stati ignorati aspetti decisivi quali l’importanza del sopralluogo per immobili di Categoria D, la rilevanza dell’obsolescenza, del degrado e RAGIONE_SOCIALE trasformazioni urbanistiche, l’applicazione corretta del principio di ordinarietà nella stima diretta, e l’obbligo di trasparenza previsto dallo Statuto del contribuente in merito alle fonti utilizzate per la determinazione dei valori.
5.2. La censura è infondata.
5.3. S ul punto, questa Corte ha già chiarito che ‹‹L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l ” omesso esame ‘ come riferito ad “un fatto decisivo per il
giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure irritu almente formulate›› (Cass. 26/01/2022, n. 2268; Cass. 08/10/2014, 22152).
5.4. Quanto agli elementi che si assume sarebbero stati ignorati, pur essendo decisivi quali l’importanza del sopralluogo per immobili di Categoria D, la rilevanza dell’obsolescenza, del degrado e RAGIONE_SOCIALE trasformazioni urbanistiche, l’applicazione corretta del principio di ordinarietà nella stima diretta – deve rilevarsi che la determinazione della rendita catastale per tale categoria di immobili avviene mediante stima diretta, che si basa sulle caratteristiche del bene e sui parametri catastali stabiliti per l’epoca censuaria, secondo quanto previsto dagli artt. 10 R.D.L. 652/1939 e 28 D.P.R. 1142/1949.
L’argomento della vetustà e dell’obsolescenza è stato espressamente valutato dal giudice del gravame, e, in sostanza, non si sta contestando l’omesso esame di un fatto storico, ma si sta, all’opposto, proponendo inammissibilmente una diversa valutazione e lettura RAGIONE_SOCIALE prove.
Con il quinto motivo di ricorso, la società contribuente contesta la falsa applicazione dell’art. 4, comma 21, del d.l. 19.12.1984, n. 853, convertito dalla legge n. 17 del 17.2.1985.
6.1. La ricorrente sostiene, nello specifico, che tale norma riguardi solo l’iscrizione in catasto di nuove costruzioni, mentre la controversia riguarda immobili esistenti, costruiti nel 1976, soggetti a revisione della rendita e classificati in Categoria D (stima diretta). Pertanto, l’applicazione della norma alla fattispe cie è errata e, la CTR essendovisi uniformata, avrebbe commesso un vizio di falsa applicazione di legge.
6.2. La censura viola l’onere di specificità e di autosufficienza del ricorso, di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., pur nella versione
dell’onere di specificazione modulata in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo i criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti per la parte d’interesse in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Cass. 04/02/2022 n. 3612).
(Cass., 28/05/2024, n. 14843).
Inoltre l’argomento non è di per sé decisivo, in quanto la decisione è sorretta da ulteriori rationes decidendi , per quanto sopra argomentato.
6.3. La doglianza è inammissibile.
Con il sesto motivo di ricorso, si eccepisce la violazione dell’art. 10 r.d.l. 13/4/1939 n. 652 e dell’art. 28 d.P.R. 01/12/1949 n. 1142.
7.1. In particolare, si contesta l’errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla stima diretta degli immobili in Categoria D, sostenendo che la CTR (o l’ufficio) abbia ignorato l’importanza di vetustà e obsolescenza nel processo valutativo. La ricorrente evidenzia che la normativa e la prassi catastale (art. 10 R.D.L. 652/1939, art. 28 D.P.R. 1142/1949, Circolare 6/2012) richiedono che tali fattori siano considerati, e che la stima debba riferirsi allo stato effettivo dell’immobile al momento della denuncia Docfa, mentre l’Ufficio avrebbe applicato erroneamente il principio di ordinarietà riportando la valutazione alle condizioni degli anni 1988-1989. Ne consegue, secondo la ricorrente, una violazione normativa nella determinazione della rendita catastale.
7.2. Anche tale motivo va respinto.
7.3. Come già osservato, la CTR ha operato una propria valutazione, alla luce dell’impianto probatorio complessivamente
offerto dalle parti, con sindacato che non può essere messo in discussione in sede di legittimità.
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione , se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4305,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 30/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME