Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34622 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34622 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 15980-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in atti
-ricorrenti- contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE PEIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE AUTONOMA DI TRENTO , in persona del Presidente p.t. -intimata- avverso la sentenza n. 12/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO di TRENTO, depositata il 19/4/2023, notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2025 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) propongono separati ricorsi, affidati, rispettivamente, a due e quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento aveva respinto gli appelli, riuniti, avverso la sentenza n. 43/2022 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Trento in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso avvisi di accertamento RAGIONE_SOCIALE rendite catastali di due complessi idroelettrici (Centrale di Malga Mare Careser e Centrale di Pian Palù Cogolo).
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; la Provincia Autonoma di Trento è rimasta intimata.
Il RAGIONE_SOCIALE ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 74 della L. 342/2000 nonché degli artt. 10, 14 e 19 D.Lgs. 546/1992, per avere i Giudici d’appello omesso di tenere conto della circostanza che «la Società non vantava più alcun diritto reale sugli Impianti in contestazione già dal … 1999», lamentando altresì che il RAGIONE_SOCIALE fosse privo della legittimazione ad impugnare la rendita catastale in oggetto.
1.2. La doglianza è infondata.
1.3. In primo luogo, va chiarito che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. Cass. SU n. 2951/2016; conf. Cass. n. 10435/2025).
1.4. La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra, dunque, una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d’ordine regolativo del processo, altro è l’introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere (cfr. Cass. n. 16814/2024), cosicché è rilevabile di ufficio se risultante dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato (cfr. Cass. n. 23721/2021).
1.5. Nel caso in esame i Giudici d’appello hanno respinto la contestazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, circa l’effettiva titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso sulla scorta dei seguenti rilievi:« Nonostante la Società asserisca in questa sede, per la prima volta e senza comprovarlo, di essere stata ‘proprietaria RAGIONE_SOCIALE due citate Centrali fino al 30 settembre 1999′, emerge all’opposto da tutti gli atti processuali presenti presso questa Corte che RAGIONE_SOCIALE è stata proprietaria dei manufatti di causa fino a fine giugno 2008, tanto che dichiarando tale qualità essa ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI con: ricorso n. 272/2011 per l’anno d’imposta 2005; -ricorso n. 211/2012 per l’anno d’imposta 2006; – ricorso n. 149/2013 per l’anno d’imposta 2007; -ricorso n. 118/2014 per l’anno d’imposta 1° semestre 2008; ricorsi tutti coi quali ha lamentato che l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE rendite catastali, determinanti ai fini della quantificazione dell’imposta comunale, era di competenza dell’Ufficio
Catasto per cui non sarebbe stato consentito al RAGIONE_SOCIALE di anticipare o condizionare l’operato dell’Ufficio preposto. La Commissione Tributaria di Primo Grado con sentenza n. 51, depositata il 23 giugno 2022, ha annullato quegli avvisi di accertamento. Pertanto RAGIONE_SOCIALE si trova con i beni in oggetto in una posizione qualificata che l’ha legittimata ad assumere la titolarità dapprima ad agire e poi anche a contraddire resistendo in giudizio, posto che in tutte le cause che hanno originato il presente appello era ed è in discussione il corretto accertamento della rendita catastale anche per i periodi temporali (retroattivamente fino all’anno 2005) in cui RAGIONE_SOCIALE era proprietaria RAGIONE_SOCIALE due Centrali».
1.6. Ne consegue che correttamente la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto la doglianza di RAGIONE_SOCIALE, in difetto di prova circa l’asserito difetto di titolarità del diritto di proprietà degli immobili, oggetto dell’impugnata rendita catastale, dovendo peraltro essere dichiarata inammissibile la produzione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, in allegato al ricorso in cassazione, della documentazione rivolta a dimostrare tale circostanza, in quanto tale produzione viola il disposto dell’art. 372 c.p.c., non trattandosi di atti relativi alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso.
1.7. Occorre infine ribadire che , secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, l’interesse a promuovere le controversie aventi ad oggetto la rendita o l’atto di classamento è ravvisabile anche nell’amministrazione comunale, e non (o non solo) nel contribuente (cfr. Cass. Sez. U. n. 15201/2015).
1.8. È stato infatti evidenziato che, diversamente opinando occorrerebbe ritenere che il RAGIONE_SOCIALE (che potrebbe vedere ridotte le proprie entrate tributarie dalla attribuzione di una determinata rendita ad un immobile situato nel proprio teRAGIONE_SOCIALE ovvero dall’accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso l’attribuzione di una nuova e maggiore rendita catastale) non abbia alcuna possibilità di agire in giudizio a tutela del proprio interesse, e ciò in contrasto con l’art. 24 Cost., comma 1, oppure che, mentre il contribuente può impugnare la rendita catastale ricorrendo al giudice tributario, il RAGIONE_SOCIALE deve invece rivolgersi al giudice
amministrativo, con l’effetto di dilapidare un bene prezioso come la giurisdizione (se della medesima questione debbono conoscere due diversi giudici), ma soprattutto con l’effetto di compromettere la certezza e la stabilità RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche nonché la stessa funzionalità del processo, valori che verrebbero tutti inevitabilmente frustrati dalla possibilità che sulla medesima questione intervengano decisioni contrastanti.
2.1. Con il primo motivo di ricorso NOME denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, per avere i Giudici d’appello respinto la censura circa il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento catastale, in quanto «inidonea a consentire alla Società di comprendere i criteri alla base della determinazione della rendita attribuita dall’Ufficio alle Centrali in questione».
2.2. La censura va disattesa.
2.3. La Corte è ferma nel ritenere che, in tema di classamento di immobili compresi nella categoria D, l’obbligo di motivazione è osservato quando nel provvedimento siano indicati il capitale fondiario ed il saggio di redditività, poiché l’atto di classamento costituisce l’esito di un procedimento specificamente regolato dalla legge, che prevede la partecipazione del contribuente (Docfa) e che, per gli immobili appartenenti alla indicata categoria, trova il proprio presupposto in una stima diretta eseguita dall’Ufficio, in relazione alla quale viene espresso un giudizio sul valore economico di beni classati di natura eminentemente tecnica, stima che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (tra le altre, Cass. n. 19140/2021, n. 8236/2021, n. 32861/2019, n. 17971/2018, n. 15495/2013, n. 5404/2012).
2.4. Ne discende che, nel caso in esame, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non avrebbe potuto rilevare il difetto di motivazione, essendo sufficiente, per l’adeguata motivazione dell’accertamento catastale, ai fini dell’apprestamento RAGIONE_SOCIALE difese, l’indicazione del criterio applicato e dei dati di riferimento (riferimenti catastali e consistenze degli
immobili), giacché i risultati valutativi sono da dimostrare in giudizio, a fronte RAGIONE_SOCIALE eventuali contestazioni del contribuente.
2.5. La bontà intrinseca della motivazione, infatti, rileva non già a fini della legittimità, ma dell ‘ attendibilità concreta del giudizio accennato, e non v’è dubbio che, come emerge da gli atti impugnati (ritualmente allegati al ricorso), essi riportano gli elementi di fatto indicati dalle contribuenti, non disattesi dall’Ufficio, visto che la differenza con la rendita proposta deriva, piuttosto, da una diversa metodologia valutativa del valore economico dei beni in merito alla quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ampiamente argomentato (tra le altre, Cass. nn. 30166/2019, 31809/2018).
3.1. Con il secondo motivo NOME denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 7 del D.lgs. 546/1992 per avere i Giudici d’appello respinto le censure della ricorrente circa «la nullità degli accertamenti catastali per … carenza di prova».
3.2. La censura è infondata.
3.3. L a violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura , invero, nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di un ‘ incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il v izio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
3.4. La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile a tale ipotesi, essendo stato unicamente lamentato, dalla stessa ricorrente, che l’Ufficio avrebbe erroneamente «determinato le rendite RAGIONE_SOCIALE Centrali ricostruendo il loro valore venale attraverso il criterio del c.d. ‘costo di ricostruzione’ », utilizzando coefficienti «senza alcun supporto probatorio», contestando quindi la valutazione che il giudice aveva svolto RAGIONE_SOCIALE prove proposte dalle parti.
4.1. Con il terzo motivo NOME denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. v iolazione dell’art. 28 del DPR 1142/1949 e degli artt.
4 e 10 del R.D.L. 652/1939 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente confermato la sentenza di primo grado «in punto di determinazione della rendita RAGIONE_SOCIALE Centrali in contestazione ritenendo validi i valori stabiliti dal CTU nel proprio elaborato finale»
4.2. In particolare, la ricorrente lamenta che: sia stato erroneamente « avallato l’operato del CTU il quale si …(sarebbe)… limitato … ad applicare il c.d. ‘metodo del costo di ricostruzione’, applicando coefficienti di vetustà e di obsolescenza … inadeguati rispetto ai beni in contestazione»; il CTU abbia commesso errori di calcolo con duplicazione di «quattro voci di consistenza»; non sia stata eliminata la voce di costo relativa al calcestruzzo, pur avendo, il CTU, indicato che non doveva essere inclusa; sia stato utilizzato «il deprezzamento sui costi a nuovo RAGIONE_SOCIALE opere edili non comprensivo dei costi indiretti (spese tecniche, oneri finanziari ed utile del promotore finanziario)» in contrasto con quanto previsto «nel Manuale operativo RAGIONE_SOCIALE stime immobiliari (Mosi) di emanazione RAGIONE_SOCIALE Entrate» con applicazione dei costi indiretti al costo deprezzato; sia stato erroneamente effettuato il calcolo della «stima storica» utilizzando «un valore riferito all’anno 2006 … anticipa(to)… al 198889 con l’indice di variazioni ISTAT del costo della vita»; siano stati utilizzati «prezziari predisposti per la generalità di opere edili senza alcuna analisi dei dati e senza eseguire alcun confronto fra opere oggetto di stima e l’ … opera prevista dal prezziario»; non siano state applicate correttamente le disposizioni di cui alla circolare n. 6/2012 dell’RAGIONE_SOCIALE relativamente al deprezzamento per vetustà con erronea applicazione di un valore residuo a fine ciclo di vita utile della singola componente, al tempo ordinario di realizzazione RAGIONE_SOCIALE opere edili (essendo stata erroneamente ridotta a due anni la durata ordinaria) , all’ errata applicazione dell’ aliquota per gli oneri finanziari, al mancato utilizzo del prezziario del Servizio Catasto comprensivo di un ridotto numero di voci, al mancato svolgimento di «indagini ed analisi di mercato in proprio» da parte del ctu ed al mancato esame della «documentazione messa a disposizione del Servizio Catasto, in forma di collaborazione», alla mancata applicazione del ribasso d’asta, all’errato computo dell’utile del promotore
finanziario, ed agli errori materiali relativi al valore del «costo unitario di ‘scavo in roccia degradata’ » e « della voce rivestimento di galleria in ‘spritz beton’ ».
4.3. Le critiche sono prive di pregio.
4.4. In primo luogo va ribadito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte, e le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (conf. Cass. 33742/2022, 1815/2015, 282/2009, 8355/2007).
4.5. Nel caso in esame la sentenza impugnata, dopo aver dato atto che «tutte le posizioni e le osservazioni dei Consulenti RAGIONE_SOCIALE Parti» erano state riportate nella consulenza tecnica d’ufficio senza che nulla fosse stato dedotto circa «eventuali discrepanze tra osservazioni presentate e osservazioni riportate nella relazione», ha esaminato tutte le critiche avanzate dalla contribuente, dianzi illustrate, confutandole con ampia motivazione (cfr. pagg. 18 -23 sentenza impugnata), né la ricorrente si confronta con tali diffuse argomentazioni, limitandosi a riproporre i rilievi critici alla CTU già formulati nel giudizio di merito.
4.6. Le censure, inoltre, anche laddove debbano ritenersi formulate ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., incorrono comunque nella preclusione della c.d. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348ter , ultimo comma, c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis , trattandosi di giudizio d’appello introdotto dopo l’ 11 settembre 2012, ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012.
5.1. Con il secondo e quarto motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado condannato le ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE spese di CTU nonostante la soccombenza parziale tra le parti, senza disporne la compensazione.
5.2. La censura va disattesa.
5.3. In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata – nemmeno in minima parte – al pagamento RAGIONE_SOCIALE stesse, al che consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 9860/2025).
Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna ciascuna RAGIONE_SOCIALE ricorrenti a pagare le spese del giudizio in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, liquidandole in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.12.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)