Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34230 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24072/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME (NCSRMR66E51D643U)
-ricorrenti- contro RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO -controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 3069/2020 depositata il 10/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello delle contribuenti società con conferma della decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento catastale, per la rendita del parco eolico, modificando la rendita proposta con Docfa, con l’inclusione anche del ‘palo eolico’;
ricorrono in cassazione le due società contribuenti con tre motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;
resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Risulta fondato il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), che assorbe logicamente gli altri due motivi di ricorso (violazione dell’art. 269 7 cod. civ.; violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 114 del 1949 e del R.d.l. n. 652 del 1939; in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.).
Deve darsi continuità all’orientamento costante di questa Corte sulla questione controversa: «Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina» (Sez. 5 – ,
Sentenza n. 6685 del 06/03/2023, Rv. 667408 -01; vedi anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1010 del 20/01/2021, Rv. 660262 -01; Sez. 5 – , Sentenza n. 25784 del 22/09/2021, Rv. 662324 – 01).
La stessa amministrazione finanziaria con la circolare 28/E del 16 ottobre 2023 ha preso atto dell’orientamento della Corte di Cassazione disponendo di ‘abbandonare la pretesa’.
3. Il problema della rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pali o torri eoliche che, all’interno delle centrali di produzione, sorreggono gli impianti aerogeneratori propriamente detti (navicella e rotore) deve essere risolto alla luce dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015 cit. (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che «a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento ». La norma soggiunge poi che: «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». L’orientamento interpretativo consolidatosi è nel senso che: «Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benchè stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia » (così Cass.n.1010/21; nello stesso senso: Cass. nn. 20726/20; 21287/20; 21460/20). I passaggi fondamentali di questo indirizzo possono così riassumersi: – la disposizione
sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo di rilevanza catastale segnato dalla nozione di ‘immobile urbano’ (art.4 r.d.l. 652/39), di ‘unità immobiliare’ (art.2, co. 3^, dm 2.1.98 n. 28) e la scelta legislativa è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (così Cass. n. 20726/20); con conseguente sua esenzione dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella; la vocazione ‘strutturale’ e la ‘strumentalità’ sostenitiva della torre non sono dunque indici necessariamente costruttivistici, non risultando infatti esse affatto incompatibili con il parametro legale della ‘funzionalità’ prettamente impiantistica e di partecipazione al processo di produzione energetica. Va ancora qui o sservato come appaia poco persuasivo anche l’argomento dell’Amministrazione Finanziaria secondo cui l’indirizzo di legittimità in materia contrasterebbe con i criteri di stretta interpretazione che devono pacificamente presiedere l’intera materia delle age volazioni. Va infatti considerato che la norma in esame non ha natura impositiva ma catastale e che, soprattutto, essa non delinea l’eccezionalità di una esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che – per quanto infissi al suolo e non privi di connotati ‘immobiliari’ rientrino nella tipologia generale dei ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo’. Conclusione, questa, che non muta sol perché, con specifico riguardo applicativo al settore delle energie pulite e rinnovabili, l’ampiezza del criterio normativo valga ad intercettare anche altre opzioni legislative (di matrice eurounitaria ed internazionale: Cass. n. 15870/21), quanto a tutela ambientale e sostenibilità. Orbene, quanto in diverso senso sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza qui
impugnata contrasta con il su indicato indirizzo nella parte in cui opera sostanzialmente un distinguo non consentito tra funzione di sostegno (imponibile) e funzione di produzione energetica (esente), posto che – come evidenziato -quest’ultima non può pr escindere, nel raggiungimento del suo scopo, dalla prima, sicchè entrambi i ruoli vanno unitariamente ed inscindibilmente ascritti, ex art.1 co. 21 cit., al medesimo impianto ed al medesimo processo produttivo dell’energia da fonte eolica. E siccome le con clusioni alle quali è giunta la Commissione Tributaria Regionale derivano non da una difforme ricostruzione dello stato dei luoghi o da un difettoso accertamento della situazione di fatto (del tutto pacifici tra le parti), ma da una determinata, ed erronea, interpretazione della normativa di riferimento, neppure sussistono i presupposti per il rinvio al giudice del merito sul punto specifico dell’accertamento in concreto di questa unitarietà funzionale; risolvendosi dunque il problema nella correzione in diritto della sentenza secondo quanto rientra nella cognizione di questo giudice di legittimità.
La sentenza deve essere cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale rideterminerà le rendite catastali attribuibili agli impianti, di cui agli avvisi di accertamento impugnati, previa esclusione dal computo delle torri eoliche.
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P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri due motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/12/2024.