Rendita Catastale Impianto Eolico: La Cassazione Esclude la Torre dal Calcolo
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha consolidato un principio fondamentale per il settore delle energie rinnovabili, chiarendo in modo definitivo il calcolo della rendita catastale impianto eolico. La questione centrale riguardava se le torri che sostengono le pale eoliche dovessero essere considerate semplici ‘costruzioni’ e quindi tassabili, oppure ‘macchinari’ funzionali al processo produttivo, e come tali esenti. La Suprema Corte ha optato per la seconda interpretazione, con importanti conseguenze fiscali per gli operatori del settore.
Il Contesto del Caso: La Valutazione degli Impianti Eolici
Due società operanti nel settore dell’energia eolica si erano opposte a degli avvisi di accertamento catastale emessi dall’Amministrazione Finanziaria. L’ente impositore, modificando la proposta di rendita presentata dalle aziende, aveva incluso nel calcolo anche il valore del cosiddetto ‘palo eolico’, ovvero la torre su cui sono installati il rotore e la navicella.
Sia in primo che in secondo grado, i giudici tributari avevano dato ragione all’Amministrazione Finanziaria, confermando l’inclusione della torre nella base imponibile. Secondo le corti di merito, la torre, essendo stabilmente infissa al suolo, andava considerata come una costruzione civile e non come parte dell’impianto produttivo. Le società hanno quindi proposto ricorso in Cassazione per contestare tale interpretazione.
La Decisione sul Calcolo della rendita catastale impianto eolico
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle società, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Giustizia di secondo grado per una nuova determinazione della rendita. Il principio affermato è netto: la torre eolica deve essere esclusa dal calcolo della rendita catastale.
La Torre Eolica: Struttura o Macchinario?
Il cuore della controversia risiede nella natura della torre eolica. Per i giudici di merito, era una struttura con funzione di mero sostegno. Per la Cassazione, invece, la sua funzione è molto più complessa e integrata nel processo di produzione energetica. La torre non si limita a sostenere passivamente il peso del rotore e della navicella, ma svolge anche un ruolo attivo e indispensabile: contrasta la forza impressa dal vento sulle pale, garantendo la stabilità e l’operatività dell’intera ‘macchina’.
Questa duplice funzione, di sostegno e di contrasto attivo, la qualifica come una componente essenziale e inscindibile dell’impianto produttivo, assimilabile a un macchinario piuttosto che a un immobile.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sull’interpretazione dell’articolo 1, comma 21, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). Questa norma ha introdotto un criterio fondamentale per la stima catastale degli immobili a destinazione speciale (categorie D ed E), come gli impianti eolici.
L’Interpretazione della Legge di Stabilità 2016
La legge stabilisce che la determinazione della rendita deve tenere conto del suolo e delle costruzioni, ma devono essere esclusi dalla stima ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo’.
Secondo la Cassazione, la torre eolica rientra pienamente in questa categoria di beni esclusi. La sua ‘funzionalità’ al processo non è accessoria, ma essenziale. Senza la torre, l’aerogeneratore non potrebbe funzionare. Pertanto, distinguere tra una funzione di sostegno (imponibile) e una di produzione energetica (esente) è un errore interpretativo, poiché i due ruoli sono inscindibili e concorrono unitariamente al medesimo processo produttivo.
La Corte ha inoltre sottolineato che questo orientamento è ormai consolidato e che la stessa Amministrazione Finanziaria, con una circolare del 2023, ne ha preso atto, disponendo di ‘abbandonare la pretesa’.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione offre certezza giuridica agli operatori del settore eolico, confermando un regime fiscale più favorevole per questa tipologia di impianti. Le implicazioni pratiche sono significative:
- Corretta determinazione della base imponibile: Gli uffici fiscali e i contribuenti hanno ora un criterio chiaro per calcolare la rendita catastale impianto eolico, escludendo il valore delle torri e riducendo di conseguenza il carico impositivo (es. IMU).
- Coerenza normativa: La sentenza allinea la valutazione catastale con la natura tecnologica e produttiva degli impianti, evitando di trattare componenti meccaniche attive come semplici immobili.
- Sostegno alle energie rinnovabili: Un trattamento fiscale più equo e aderente alla normativa può incentivare ulteriormente gli investimenti nel settore delle energie pulite, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.
In definitiva, la Suprema Corte ribadisce che la valutazione catastale deve basarsi sulla funzionalità del bene rispetto al processo produttivo, superando una visione puramente strutturale e statica del concetto di ‘immobile’.
La torre di un impianto eolico va inclusa nel calcolo della rendita catastale?
No, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la torre eolica deve essere esclusa dalla stima diretta per la determinazione della rendita catastale, in quanto considerata una componente funzionale al processo produttivo.
Perché la torre eolica è considerata un ‘macchinario’ e non una semplice ‘costruzione’?
Perché oltre alla funzione passiva di sostegno del rotore e della navicella, svolge anche una funzione attiva ed essenziale di contrasto alla forza del vento sulle pale, integrandosi come parte indispensabile della ‘macchina’ per la produzione di energia.
Qual è il principio normativo chiave applicato dalla Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha applicato l’articolo 1, comma 21, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che dalla stima della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale siano esclusi macchinari, congegni e impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34226 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24068/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 3070/2020 depositata il 10/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALE contribuenti società con conferma della decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento catastale, per la rendita del parco eolico, modificando la rendita proposta con RAGIONE_SOCIALE, con l’inclusione anche del ‘palo eolico’;
ricorrono in cassazione le due società contribuenti con tre motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Risulta fondato il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), che assorbe logicamente gli altri due motivi di ricorso (violazione dell’art. 269 7 cod. civ.; violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 114 del 1949 e del R.d.l. n. 652 del 1939; in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.).
Deve darsi continuità all’orientamento costante di questa Corte sulla questione controversa: «Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina» (Sez. 5 – ,
Sentenza n. 6685 del 06/03/2023, Rv. 667408 -01; vedi anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1010 del 20/01/2021, Rv. 660262 -01; Sez. 5 – , Sentenza n. 25784 del 22/09/2021, Rv. 662324 – 01).
La stessa amministrazione finanziaria con la circolare 28/E del 16 ottobre 2023 ha preso atto dell’orientamento della Corte di Cassazione disponendo di ‘abbandonare la pretesa’.
- Il problema della rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pali o torri eoliche che, all’interno RAGIONE_SOCIALE centrali di produzione, sorreggono gli impianti aerogeneratori propriamente detti (navicella e rotore) deve essere risolto alla luce dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015 cit. (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che «a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento ». La norma soggiunge poi che: «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». L’orientamento interpretativo consolidatosi è nel senso che: «Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benchè stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia » (così Cass.n.1010/21; nello stesso senso: Cass. nn. 20726/20; 21287/20; 21460/20). I passaggi fondamentali di questo indirizzo possono così riassumersi: – la disposizione
sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo di rilevanza catastale segnato dalla nozione di ‘immobile urbano’ (art.4 r.d.l. 652/39), di ‘unità immobiliare’ (art.2, co. 3^, dm 2.1.98 n. 28) e la scelta legislativa è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (così Cass. n. 20726/20); con conseguente sua esenzione dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella; la vocazione ‘strutturale’ e la ‘strumentalità’ sostenitiva della torre non sono dunque indici necessariamente costruttivistici, non risultando infatti esse affatto incompatibili con il parametro legale della ‘funzionalità’ prettamente impiantistica e di partecipazione al processo di produzione energetica. Va ancora qui o sservato come appaia poco persuasivo anche l’argomento dell’Amministrazione Finanziaria secondo cui l’indirizzo di legittimità in materia contrasterebbe con i criteri di stretta interpretazione che devono pacificamente presiedere l’intera materia RAGIONE_SOCIALE age volazioni. Va infatti considerato che la norma in esame non ha natura impositiva ma catastale e che, soprattutto, essa non delinea l’eccezionalità di una esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che – per quanto infissi al suolo e non privi di connotati ‘immobiliari’ rientrino nella tipologia generale dei ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo’. Conclusione, questa, che non muta sol perché, con specifico riguardo applicativo al settore RAGIONE_SOCIALE energie pulite e rinnovabili, l’ampiezza del criterio normativo valga ad intercettare anche altre opzioni legislative (di matrice eurounitaria ed internazionale: Cass. n. 15870/21), quanto a tutela ambientale e sostenibilità. Orbene, quanto in diverso senso sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza qui
impugnata contrasta con il su indicato indirizzo nella parte in cui opera sostanzialmente un distinguo non consentito tra funzione di sostegno (imponibile) e funzione di produzione energetica (esente), posto che – come evidenziato -quest’ultima non può pr escindere, nel raggiungimento del suo scopo, dalla prima, sicché entrambi i ruoli vanno unitariamente ed inscindibilmente ascritti, ex art.1 co. 21 cit., al medesimo impianto ed al medesimo processo produttivo dell’energia da fonte eolica. E siccome le con clusioni alle quali è giunta la Commissione Tributaria Regionale derivano non da una difforme ricostruzione dello stato dei luoghi o da un difettoso accertamento della situazione di fatto (del tutto pacifici tra le parti), ma da una determinata, ed erronea, interpretazione della normativa di riferimento, neppure sussistono i presupposti per il rinvio al giudice del merito sul punto specifico dell’accertamento in concreto di questa unitarietà funzionale; risolvendosi dunque il problema nella correzione in diritto della sentenza secondo quanto rientra nella cognizione di questo giudice di legittimità.
La sentenza deve essere cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale rideterminerà le rendite catastali attribuibili agli impianti, di cui agli avvisi di accertamento impugnati, previa esclusione dal computo RAGIONE_SOCIALE torri eoliche.
…
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri due motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/12/2024.