Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22310 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22310 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9890/2021 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in San Sostene (CZ), in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’ Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria l’8 ottobre 2020, n. 2356/01/2020;
CATASTO ACCERTAMENTO PARCO EOLICO VALUTAZIONE DELLA TORRE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 luglio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
L” RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria l’8 ottobre 2020, n. 235 6/01/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento catastale n. CZ0109169/2016 da parte dell’Agenzia delle Entrate, a seguito di procedura DOCFA per aggiornamento ex art. 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riguardo ad una stazione elettrica a servizio di un parco eolico, sita in San Sostene (CZ) e censita in catasto con la particella 129 del folio 34, del quale la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ era proprietaria superficiaria, essendo stata rettificata la rendita da € 868,00 ad € 8.210,00, ha accolto l’appello proposto dall ‘Agenzia delle Entrate nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro il 30 gennaio 2020, n. 156/05/2020, con compensazione per metà e condanna alla rifusione per metà delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente con l’annullamento dell’atto impositivo sul presupposto « che anche la torre vada posta a base della stima diretta della rendita catastale, non avendo essa natura di macchinario, congegno, attrezzatura od impianto funzionale allo specifico processo produttivo, ma rientrando tra le costruzioni e gli altri elementi “strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità ‘ ».
L ‘Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in combinato disposto con l’art. 4 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e con l’art. 2, comma 3, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere stata prestata dal giudice di secondo grado adesione acritica alle tesi dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la torre dell’impianto eolico è fabbricato in ragione delle caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, laddove essa non è configurabile come fabbricato.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in combinato disposto con l’art. 4 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e con l’art. 2, comma 3, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ ., per essere stato erroneamente affermato dal giudice di secondo grado che « anche la torre vada posta a base della stima diretta della rendita catastale, ( … ) rientrando tra ( … ) gli altri elementi “strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità” », laddove essa non è componente impiantistica che accresce la qualità o l’utilità del cespite in via ordinaria .
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere
stata erroneamente ricostruita dal giudice di secondo grado la fattispecie concreta, senza ben valutare, anche alla luce degli elaborati peritali versati in atti nel giudizio di primo grado, la natura impiantistica dell’aerogeneratore .
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione manifestamente apparente e contraddittoria.
Derogando all’ illustrato ordine di prospettazione delle censure per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, si deve prioritariamente esaminare il quarto motivo.
Il quarto motivo è infondato.
3.1 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile
2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
3.2 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’a mpia ed articolata illustrazione delle ragioni sottese al l’ inclusione della torre nel computo della rendita di un impianto eolico (al di là della fondatezza in diritto delle argomentazioni enunciate). Per cui, la motivazione del decisum raggiunge appieno la soglia del minimo costituzionale. 4. Il primo motivo ed il secondo motivo -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono fondati.
4.1 Invero, con riguardo all’esegesi dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a dispetto delle indicazioni fornite dalla circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate l’1 febbraio 2016, n. 2/E, la quale comprende nella categoria di
cespiti esclusi dalla stima catastale « gli aerogeneratori (rotori e navicelle) », pur ritenendo che le « torri » siano riconducibili alla categoria delle « costruzioni » (par. 2.1), secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, in materia di catasto, ai fini del calcolo della rendita di un impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la torre, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina per la produzione di energia elettrica (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 20 settembre 2020, nn. 20726, 20727 e 20728; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287 e 21288; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2021, n. 1010; Cass., Sez. Trib., 23 novembre 2022, n. 34570; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2023, n. 6685; Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19457; Cass., Sez. Trib., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233 e 5235).
4.2 Ne discende che la sentenza impugnata si è discostata da tale principio con la conclusione « che anche la torre vada posta a base della stima diretta della rendita catastale, non avendo essa natura di macchinario, congegno, attrezzatura od impianto funzionale allo specifico processo produttivo, ma rientrando tra le costruzioni e gli altri elementi “strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità” ».
Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.
Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e del secondo motivo, l’infondatezza del quarto motivo e l’ assorbimento del terzo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigetta il quarto motivo e dichiara l’assorbimento del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.