Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22306 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22306 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22202/2020 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Napoli, in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania -sezione staccata di Salerno il 22 novembre 2019, n. 8792/02/2019;
CATASTO ACCERTAMENTO PARCO EOLICO COMPUTO DELLA TORRE NELLA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 luglio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. L RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania -sezione staccata di Salerno il 22 novembre 2019, n. 8792/02/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale nn. AV104086/2017, AV104089/2017, AV104093/2017, AV104096/2017, AV104098/2017, AV104099/2017, AV104102/2017 e AV104110/2017 del 7 giugno 2017 da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima, a seguito di procedure DOCFA per aggiornamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in virtù di denunce presentate il 13 giugno 2016, prot. n. AV0071088, AV0072231, AV0072232, AV0072234, AV0072247 e AV0072248, nonché il 14 giugno 2016, prot. n. AV0072480), con riguardo ad aerogeneratori eolici siti in Aquilonia (AV) e censiti in catasto con le particelle 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77 del folio 14 e con la categoria D/1, dei quali la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ era proprietaria superficiaria, essendo stata rettificata per ciascuno la rendita da € 674,00 ad € 5.650,00, ha accolto l’appello proposto dall ‘Agenzia delle Entrate nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino il 24 giugno 2018, n. 790/02/2018, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente -sul rilievo che la torre avesse solo funzione di sostegno dell’intera e complessa struttura di ciascun aerogeneratore eolico.
L ‘Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale si deduce « che l’Agenzia delle Entrate ha, nelle more, con atto di avviso n. 2025 AV0017555 del 3 marzo 2025, comunicato alla società ricorrente di aver provveduto, in autotutela, a riesaminare l’atto di accertamento impugnato, alla luce della propria Circolare n. 28/E del 16.10.2023, procedendo all’annullamento del precedente classamento attribuito con tale accertamento » e, per conseguenza, si chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale dell’amministrazione finanziaria ai fini delle spese giudiziali.
CONSIDERATO CHE:
Come si è detto, in corso di causa, con avviso n. AV0017555 del 3 marzo 2025, l’amministrazione finanziaria ha comunicato alla contribuente di aver provveduto all’annullamento in via di autotutela del precedente classamento d’ufficio , alla luce della circolare emanata il 16 ottobre 2023, n. 28/E, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere.
Ora, in tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6^, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5^, 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5^, 6 novembre
2020, n. 24894; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n. 27405; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2022, n. 4832; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, nn. 30472, 30496 e 30497; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657).
3. Peraltro, è pacifico che in tale ipotesi può essere disposta la compensazione delle spese giudiziali ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un’ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2010, n. 19947; Cass., Sez. 6^-5, 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33587; Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2019, nn. 20349 e 20350; Cass., Sez. 6^-5, 19 novembre 2019, nn. 30086 e 30087; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10161; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24841; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24878; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33157; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657; Cass., Sez. Trib., 14 marzo 2025, n. 6851).
Ciò anche tenendo conto che, in relazione al caso di specie, si è consolidato soltanto in corso di causa l’orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la torre, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo,
poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina per la produzione di energia elettrica (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 20 settembre 2020, nn. 20726, 20727 e 20728; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287 e 21288; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2021, n. 1010; Cass., Sez. Trib., 23 novembre 2022, n. 34570; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2023, n. 6685; Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19457; Cass., Sez. Trib., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233 e 5235).
4. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è applicabile ove il procedimento per cassazione si concluda, come nel caso di specie, con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.