Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5452 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5452 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8054/2023 R.G., proposto
DA
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Torino, in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Torino, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
CATASTO ACCERTAMENTO PARCO EOLICO VALUTAZIONE DEL SUOLO, DELLE FONDAZIONI, DELLE SPESE TECNICHE, DEL PROFITTO E
DEGLI ONERI FINANZIARI
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata il 30 settembre 2022, n. 251/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 gennaio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata il 30 settembre 2022, n. 251/01/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento catastale n. PZ0119229/2018 del 19 dicembre 2018, a seguito di procedura DOCFA per nuova costruzione (in virtù di denuncia presentata il 25 gennaio 2018, prot. n. PZ0009767), con riguardo ad un impianto eolico sito in Potenza alla INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE e censito in catasto con la particella 1661 del folio 1 e con la categoria D/1, del quale la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ era proprietaria, essendo stata rettificata la rendita da € 414,04 ad € 630,00 , ha accolto l’appello proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Potenza il 9 novembre 2020, n. 391/03/2020, con compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
Premesso che « la torre di sostegno è collegata da un rapporto di strumentalità e funzionalità con la navicella e a tal fine ha fornito prove convincenti … non resta che concludere nel senso che la parte privata ha fornito ampia ed esauriente prova che la torre di sostegno e strumentale e funzionale al processo produttivo e che, avulsa dall’impianto generatore virgola non è suscettibile di alcuna utilizzazione » e
che « la torre (…) non è idonea ad esplicare altra e diversa funzione, una volta avulsa dal contesto produttivo », il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente -sul rilievo che: « Nella relazione di stima risultano essere riportati gli elementi che determinano il valore con riferimento al costo di costruzione (non assoggettato a deprezzamento trattandosi di costruzione successiva agli anni 1988-1989) in modo tale che il costo dell’immobile risulta essere stato costituito dalla somma: (del valore del suolo considerando il valore del diritto di superficie è desunto dall’esame di atti pubblici; della Fondazione, della piazzola e della cabina prefabbricata, del costo di realizzazione a nuovo delle strutture, determinato avvalendosi dei progetti depositati presso la regione, delle spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori ecc.) Del costo, sempre a nuovo, degli impianti fissi, sulla base del prezzario regionale degli oneri di concessione ed urbanizzazione degli oneri finanziari, che applicando il saggio del 2% darà la rendita catastale ».
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa, richiamando recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in senso favorevole al proprio assunto.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per disapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 ), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile ex art. 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 111, sesto comma, Cost. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato accolto l’appello dal giudice di secondo
grado con motivazione meramente apparente «con riguardo ai profili di valutazione economica contenuti nell’avviso di accertamento impugnato (maggior valore del suolo, delle fondazioni, delle spese tecniche e del profitto dell’imprenditore e la valorizzazione degli oneri finanziari, ecc.) ».
Secondo la ricorrente: « Dal tenore delle affermazioni rese dal giudice d’appello e qui criticate non si evince se il giudice abbia inteso comprendere ovvero escludere gli elementi considerati dall’Ufficio ai fini della quantificazione della rendita catastale. Nel caso di specie, la pronuncia adottata relativamente alla rettifica delle spese tecniche, degli oneri finanziari e del profitto dell’imprenditore operata dall’Ufficio nell’avviso di accertamento impugnato, risulta del tutto incomprensibile ».
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 La sentenza impugnata ha motivato l’accoglimento dell’appello della contribuente, enunciando argomentazioni conformi all’orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina per la produzione di energia elettrica (Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2021, n. 1010; Cass., Sez. Trib., 23 novembre 2022, n. 34570; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2023, n. 6685; Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19457)
1.3 Tuttavia, la motivazione è assolutamente carente in relazione alla computabilità del maggior valore del suolo, delle fondazioni, delle spese tecniche e del profitto dell’imprenditore
e degli oneri finanziari, essendosi limitata la sentenza impugnata ad affermare in modo generico ed apodittico che « il costo dell’immobile risulta essere stato costituito dalla somma: (del valore del suolo considerando il valore del diritto di superficie è desunto dall’esame di atti pubblici; della fondazione, della piazzola e della cabina prefabbricata, del costo di realizzazione a nuovo delle strutture, determinato avvalendosi dei progetti depositati presso la Regione, delle spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori ecc.) (d)el costo, sempre a nuovo, degli impianti fissi, sulla base del prezzario regionale degli oneri di concessione ed urbanizzazione degli oneri finanziari, che applicando il saggio del 2% darà la rendita catastale ».
1.4 I precedenti richiamati dall’amministrazione finanziaria hanno evidenziato che la decisione sullo scomputo della torre eolica dal calcolo della rendita catastale, non può esimere il giudice di merito dal decidere e motivare adeguatamente in ordine alle questioni poste dalle parti relativamente al maggior valore del suolo, al valore delle fondazioni, all’entità delle spese tecniche e del profitto dell’imprenditore e alla valorizzazione degli oneri finanziari, nonché con riguardo agli altri elementi di fatto che, secondo la normativa vigente in materia catastale, incidono sulla quantificazione della rendita catastale dell’unità immobiliare (in termini: Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2024, nn. 34232, 34233, 34234 e 34235).
Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio