Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20380 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8512/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliatosi in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosi in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -PEC e EMAIL
-controricorrente e ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosi in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME
PEC e
NOME (CODICE_FISCALE) –EMAIL
-controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana n. 1091/2021 depositata il 05/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva in parte, limitatamente ai carriponte, l’appello principale e respingeva l’appello incidentale rispettivamente proposti dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quanto all’appello principale, e viceversa quanto all’appello incidentale, ambedue avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE a Commissione tributaria provinciale di Pisa n. 479/2018 di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente RAGIONE_SOCIALE avverso l’ avviso di accertamento catastale NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE Te rritorio aveva rettificato la rendita catastale elevandola (con efficacia dal 2012 al 31.12.2015) a euro 260.160,00 dalla precedente reddita catastale di euro 17.440,00, con riferimento alla centrale geotermica ubicata nel comune di Monteverdi Marittimo denominata Monteverdi 1.
Avverso la suddetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui hanno resistito con controricorso, proponendo altresì contestuale ricorso incidentale affidato a tre motivi, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (società beneficiaria RAGIONE_SOCIALEa scissione parziale di RAGIONE_SOCIALE con atto del 19/12/2019).
Successivamente RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria illustrativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 cod. proc. civ. e memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto che parte ricorrente incidentale ha depositato una doppia memoria, rispettivamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 cod. proc. civ. e 380 bis .1 cod. proc. civ., nei termini di legge.
1.1. A prescindere dalla erronea rubricazione RAGIONE_SOCIALEa prima memoria sub art. 378 cod. proc. civ., deve ribadirsi, in continuità con orientamento già espresso da questa Corte, che ambedue le memorie sono ammissibili, atteso che ‘L ‘art. 380bis .1 c.p.c. consente alle parti di depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio, sicché non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘anzidetto termine, la presentazione di più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi la consumazione del potere di difesa scr itta’ (Cass. 31/08/2020, n.18127). Tale duplicazione deve invece essere considerata ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, trattandosi di attività superflua ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ., in quanto unicamente rimessa alla evitabile iniziativa RAGIONE_SOCIALEa parte, la quale ben avrebbe potuto depositare una memoria unica.
Deve rilevarsi in via preliminare che, come già chiarito da questa Corte (Cass. 29/04/2024, n. 11359), la presente fattispecie (inerente una rettifica catastale con efficacia compresa tra il 2010 ed il 31.12.2015) va regolata in base alla normativa previgente alla riforma legislativa di cui all’art. 1, comma 21, legge 208/2015 (legge di stabilità 2016). Trattasi di norma chiaramente innovativa, la cui retroattività è stata anche dallo stesso legislatore esplicitamente esclusa (“a decorrere dal 1° gennaio 2016”), sicché non è qui invocabile quanto stabilito da Cass. n. 1827/2023 (anche in questo caso tra le stesse parti) la quale ha, in effetti, ritenuto di escludere i pozzi geotermici dal calcolo di rendita, ma appunto con riguardo ad una
fattispecie attributiva di rendita successiva alla presente ed assoggettata, ratione temporis, alla citata riforma di cui alla legge 208/2015.
2.1. In particolare, i commi 22 e 23 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 in esame dimostrano come gli effetti innovativi RAGIONE_SOCIALEa legge 208/2015 operino solo dall’anno 2016 e solo sulla base di una diversa dichiarazione del contribuente. Infatti, recitano i commi 21, 22, 23 e 24: “22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma.
Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
Entro il 30 settembre 2016, l’RAGIONE_SOCIALE comunica al RAGIONE_SOCIALE, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘interno, emana, secondo una metodologia adottata sentitala RAGIONE_SOCIALE, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di Euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l’anno 2016….”.
2.2. In altri termini, il Legislatore ai commi 22, 23 e 24 del medesimo art. 1, ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita
catastale degli immobili già censiti. Tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima. In relazione a tale previsione, nella nuova procedura Docfa è stata introdotta una ulteriore specifica tipologia di documento di variazione, denominata “Dichiarazione resa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 22, legge n. 208/2015″, a cui è automaticamente connessa la causale “Rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 22, L. n. 208/2015″.
2.3. Il legislatore ha ritenuto, dunque, di dare efficacia immediata (retroattiva) alle nuove disposizioni sugli “imbullonati”, solo limitatamente alle dichiarazioni di variazioni presentate entro la data 15 giugno 2016 e limitatamente all’annualità 2016. La limitata efficacia retroattiva per la sola annualità 2016, subordinata alla necessità RAGIONE_SOCIALEa presentazione di variazioni catastali entro la data indicata dalla norma citata, suffraga l’interpretazione normativa secondo la quale, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione del privato, l’amministrazione finanziaria non può, di imperio, provvedere all’aggiornamento dei dati catastali di tutti gli impianti produttivi ubicati sul territorio di pertinenza.
3. Ciò premesso, deve rilevarsi che con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 10 del r.d. 13 aprile 1939 n. 652, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005 n. 88, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 244 RAGIONE_SOCIALEa legge 190 del 2014. La decisione impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui esclude dalla stima i pozzi di estrazione e reiniezione sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa assimilazione alle miniere, in quanto i pozzi geotermici, i quali intercettano e convogliano le acque ed i vapori che emergono dalla
frattura RAGIONE_SOCIALEo stato roccioso, contribuendo alla loro trasformazione in energia, sono componenti strutturali ed impiantistiche RAGIONE_SOCIALEa centrale geotermica e non sono, quindi, soggetti, ai fini catastali, alla disciplina RAGIONE_SOCIALE miniere (e, cioè, all’art. 18, comma 1, del r.d. n. 1572 del 1931), ma piuttosto alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa circolare n. 6 del 2012, che ha assunto valore di legge in virtù del richiamo da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 244, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190 del 2014 (ai sensi RAGIONE_SOCIALEa quale la stima catastale coinvolge tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione RAGIONE_SOCIALE‘unità immobiliare abitativa, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione di uso).
3.1. Tale motivo è fondato.
3.2. Va ribadito quanto già affermato da questa Corte nelle più recenti pronunce (Cass. 29/04/2024, n.11359 e Cass. 29/04/2024, n.11329) e più precisamente che in tema di centrali geotermiche, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla legge n. 88 del 2005, applicabile ratione temporis , i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l’alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita, analogamente a tutte le altre componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un’autonomia funzionale e reddituale stabile (Cass., Sez. civ. 5, 15/09/2022, n. 27196).
3.3. Invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica. Risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto
geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti RAGIONE_SOCIALEa crosta terrestre) che salgono verso la superficie. Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l’energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l’asse RAGIONE_SOCIALEa turbina è collegato al rotore RAGIONE_SOCIALE‘alternatore che, ruotando, trasforma l’energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore RAGIONE_SOCIALEa tensione e la immette nella rete di distribuzione. Il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l’acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l’acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile.
3.4. Alla luce di tali premesse si deve concludere che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa stima catastale, i pozzi geotermici, i vapordotti, gli alternatori e trasformatori, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, rilevano sino al 31 dicembre 2015, mentre sono ne sono esclusi dal 1 gennaio 2016, sicché il ricorso principale è fondato, in considerazione del periodo di efficacia RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato e RAGIONE_SOCIALEa disciplina a cui è soggetto (art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv., con modif., in legge n. 88 del 2005).
3.5. Difatti, è ormai pacifico che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv., con modif., in legge n. 88 del 2005, contribuiscono a determinare la rendita catastale, trattandosi di parti essenziali, volte a realizzare un unico bene complesso, tutti quei
componenti, anche mobili, la cui assenza altererebbe le caratteristiche complessive RAGIONE_SOCIALEa struttura, che non potrebbe più essere considerata una centrale elettrica – v., ad esempio, Cass., Sez. 5, 5/02/2019, n. 3277. Assumono dunque rilevanza tutti gli impianti necessari al ciclo di produzione RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica, laddove sia “impossibile separare l’uno dall’altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso…che non sarebbe più nel caso di specie, una centrale elettrica”, poiché anch’essi costituiscono una componente strutturale ed essenziale RAGIONE_SOCIALEa centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed, altresì, incompleta nella sua struttura (Cass. 6, 19/02/2015, n.3354).
3.6. Al contrario, tutte le parti impiantistiche non rilevano più, a decorrere dal 1 gennaio 2016, ai fini RAGIONE_SOCIALEa stima catastale, in virtù RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2016, che non ha efficacia retroattiva ed il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori RAGIONE_SOCIALEa siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827). In questa sede, quindi, non rileva, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, il diverso principio affermato da Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827, secondo cui i pozzi di estrazione e reiniezione e i vapordotti sono soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità
e l’utilità, nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
3.7. Tale motivo di ricorso va dunque accolto.
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., le società ricorrenti in via incidentale deducono la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa legge 11 luglio 1942 n. 843.
4.1. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente valorizzato ai fini RAGIONE_SOCIALEa stima i vapordotti (motivo n. 1), gli alternatori ed i trasformatori (motivo n. 2) , in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa legge 11 luglio 1942 n. 843 in quanto ivi non menzionati.
4.2. Tali motivi sono infondati, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni già svolte in riferimento al motivo di ricorso formulato dalla RAGIONE_SOCIALE, cui si rinvia, atteso che si è pervenuti alla conclusione che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa stima catastale, i pozzi geotermici, i vapordotti, gli alternatori e trasformatori, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, certamente rilevano sino al 31 dicembre 2015 (mentre sono ne sono esclusi dal 1 gennaio 2016).
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., le società ricorrenti in via incidentale deducono la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in quanto il giudice d’appello ha affermato la legittimità RAGIONE_SOCIALEa valorizzazione dei carriponte, sebbene il tema non fosse in discussione, perché neanche col ricorso introduttivo v’era contestazione al riguardo.
5.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, proprio con riguardo al tenore RAGIONE_SOCIALEa censura, secondo cui la valorizzazione di tali beni non aveva mai costituito oggetto del contendere in giudizio, posto che l ‘interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che
la parte subisca a causa RAGIONE_SOCIALEa decisione da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento.
5.2. Non è stato, d’altronde, dedotto, indicato e dimostrato, in ossequio al principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., che i carriponte erano stati esclusi dalla rendita catastale nell’atto impugnato – a fronte di quanto contrariamente indicato nella sentenza impugnata, secondo cui, invece, tali beni erano stati inclusi tra i componenti RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita.
5.3. Il principio contenuto nell’art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (cfr. Cass. nn. 28307/2020, 3991/2020; SU n. 12637/2008).
Con il quarto motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., le società ricorrenti in via incidentale deducono la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c od. proc. civ.
6.1. La sentenza di appello, nel valutare la stima del valore in relazione anche al deprezzamento per vetustà, non si sarebbe pronunciata sulla CTU alla quale con i motivi di appello le società facevano integrale rinvio.
6.2. Come già affermato da questa Corte in analoghe decisioni (Cass. 29/04/2024, n.11329) tale motivo è da ritenere inammissibile.
6.3. Innanzitutto le parti ricorrenti stanno richiedendo al giudice di legittimità un ‘ inammissibile rivalutazione nel merito.
6.4. Nella fattispecie in esame, i giudici del gravame hanno preso in considerazione tutte le circostanze di fatto rilevanti, motivando come segue: “Anche il motivo di appello incidentale concernente l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus deve essere disatteso …. nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall’RAGIONE_SOCIALE “. A fronte di tale motivazione, le ricorrenti incidentali, pur prospettando la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., hanno fondamentalmente contestato la valutazione dei giudici di merito in ordine alla genericità RAGIONE_SOCIALE loro argomentazioni difensive.
6.5. Al contrario, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione RAGIONE_SOCIALEa norma, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020, Sez. U. n. 15486 del 22/6/2017 in motiv.; Cass. n. 11892 del 10/5/2016). Deve, inoltre, ricordarsi che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., Sez. U. 7/04/2014, n. 8053).
6.6. Più precisamente l’art. 115 cod. proc. civ. impone di porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione del giudice le prove dedotte ed i fatti
pacifici. Tuttavia, la conformità RAGIONE_SOCIALEa sentenza al moRAGIONE_SOCIALEo di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione (Cass., Sez. 3, 28/10/2009, n. 22801; cfr. anche Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009, secondo cui, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni).
6.7. Peraltro, la perizia invocata non costituisce una prova in senso tecnico, ma piuttosto il veicolo di una serie di argomentazioni tecniche per contrastare la quantificazione fatta dall’RAGIONE_SOCIALE (v. in proposito Cass., 9/04/2021, n. 9483, secondo cui la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili).
6.8. Trattandosi di sostanziale richiesta di rivalutazione del merito, deve dunque concludersi per la inammissibilità del motivo.
In conclusione va accolto il ricorso principale, mentre il ricorso incidentale va rigettato, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Toscana in diversa composizione per una nuova valutazione dei fatti di causa alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del RAGIONE_SOCIALE‘ art 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Toscana in diversa composizione.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti incidentali, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 02/07/2024.