Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13025 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13025 Anno 2024
Presidente: COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
Oggetto: catasto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19012/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese anche disgiuntamente dagli AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliate presso il loro studio RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso i propri uffici, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – per la correzione dell’ordinanza n. 17483/2023 della Corte di Cassazione, pronunciata in data 9 giugno 2023, depositata in data 19 giugno 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, i (d’ora in poi ricorrenti) chiedono la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza in epigrafe indicata, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 15504/2022 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1502/1/2021.
Le ricorrenti rilevano l ‘ errore materiale consistente nel fatto che il testo dell’ordinanza non riguardi il procedimento avente R.G. n. 15504/2022, ma abbia ad oggetto un altro procedimento (R.G. 20805/2022) tra le stesse parti e avente ad oggetto le medesime questioni, discusso nella medesima udienza del 9 giugno 2023.
Rappresentano, inoltre, che il testo della sentenza di Cassazione n. 17415/2023, pronunciata sempre il 9 giugno 2023 e depositata il 16 giugno 2023, conclusiva del sopra citato procedimento (RG. n. NUMERO_DOCUMENTO/2022) contiene la decisione relativa al procedimento R.G. n. 15504/2022 oggetto del presente ricorso per correzione di errore materiale.
CONSIDERATO CHE
Ritiene il Collegio ribadire il principio di legittimità per cui il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile, non solo, per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi , ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria
consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Può, inoltre, farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del file informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire, ad un’epigrafe pertinente, uno “svolgimento del processo”, dei “motivi della decisione” ed un dispositivo afferenti ad una diversa controversia decisa in data coeva nei confronti RAGIONE_SOCIALE stesse parti: in tal caso, infatti, l’estensione della correzione non integra il deposito di una decisione affatto distinta, la quale verrebbe interamente sostituita a quella corretta (Cass. Sez. 3, n. 4319 del 14/02/2019, Rv. 652825 -01, Sez. 6 – L, n. 16087 del 09/06/2021, Rv. 661678 – 01). L’invio errato di files informatici estranei alla fattispecie trattata è equiparabile all’ipotesi di lapsus calami quale materiale divergenza tra ideazione del giudice e sua grafica rappresentazione.
Nella fattispecie, dal raffronto RAGIONE_SOCIALE ordinanze sopra richiamate con gli atti di causa, è evidente l’errato inserimento e conseguente invio informatico n ell’ordinanza di cui si chiede oggi la correzione (n. 17483/2023 ) del testo dell’ordinanza n. 17415/2023.
Nel caso in esame nell’epigrafe della sentenza è, inoltre, stata indicata una sola RAGIONE_SOCIALE parti resistenti, la RAGIONE_SOCIALE non anche l’altra parte resistente , la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata dai medesimi difensori presso cui aveva eletto domicilio.
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi l’ordinanza n. 17483/2023, pubblicata il 9/06/2023 con:
-l’aggiunta , dopo le parole « -controricorrente e ricorrente incidentale -» RAGIONE_SOCIALE parole «RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO -controricorrente e ricorrente incidentale -»;
-l’eliminazione dell’intero testo dalle parole «avverso la sentenza n. 249/2022» fino alle parole «in data 9.6.2023»
-la sostituzione del testo con quello dell’ordinanza n. 17415/2023, in particolare, con l’inserimento RAGIONE_SOCIALE parole « avverso la sentenza n. 1502/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata – tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 9/6/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva parzialmente accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 500/2018 della Commissione tributaria provinciale di Pisa in rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di rettifica della rendita catastale proposta dalla società a mezzo DOCFA con riferimento a centrale geotermica, nella quale si affermava che concorrerebbero alla determinazione della rendita varie componenti che caratterizzerebbero intrinsecamente il processo produttivo e costituirebbero parti essenziali della centrale, tra cui i pozzi di produzione e di reiniezione; RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi; la controricorrente ha da ultimo depositato memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 4 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, dell’art. 1 quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv., e dell’art. 1, comma 244, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente affermato che il valore dei pozzi di estrazione o reiniezione non devono essere inclusi nella rendita catastale dell’opificio relativo alla centrale elettrica geotermica atteso che essi non sarebbero pertinenza di una miniera, ma sua parte costitutiva, sicché ad essi si applicherebbe direttamente la norma speciale di esenzione;
1.2. le censure vanno disattese;
1.3. come già recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7322 del 13/03/2023), sulla base di principi di diritto che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, occorre premettere che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio sono stati adottati nel 2016, all’esito di una DOCFA del contribuente del 2016, e sono, quindi, soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
1.4. occorre altresì evidenziare che, secondo le stesse allegazioni dell’RAGIONE_SOCIALE, i pozzi geotermici sono parti dell’impianto produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce di Cass. 15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatto applicazione, ratione temporis, della disciplina previgente) e Cass. 20/01/2023 n. 1827;
1.5. invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica;
1.6. risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie;
1.7. rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l’energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l’asse della turbina è collegato al rotore dell’alternatore che, ruotando, trasforma l’energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione; il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l’acqua prodotta dalla condensazione del vapore, ed a questo punto l’acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile;
1.8. alla luce di tali premesse si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, non rilevano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge n. 208 del 2016, il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass. 20/01/2023 n. 1827);
1.9. per completezza va inoltre osservato che la circolare n. 6 del 2012, sebbene richiamata dalla legge di stabilità del 2015, è anteriore rispetto alla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità del 2016), per cui, in base ai criteri della successione della legge nel tempo, non è risolutiva nella decisione della questione;
1.10. ne consegue che il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, sebbene la stessa presenti un evidente errore di sussunzione del caso concreto, ricondotto erroneamente ad una norma non pertinente e, cioè, all’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931, mentre i pozzi presenti nella centrale non sono pertinenze di una miniera, ma piuttosto parti inscindibili dell’impianto, alla cui funzione produttiva partecipano;
2.1. con il primo motivo di ricorso incidentale la Società denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’intervenuta formazione del giudicato interno relativamente all’illegittima valorizzazione, ai fini catastali, dei cd. «carriponte»;
2.2. la censura è fondata;
2.3. dal raffronto tra l’appello proposto dall’Ufficio (ritualmente trascritto nel controricorso) e la parte motiva della sentenza di primo grado (parimenti trascritta nel controricorso) emerge palese che l’appellante non ha in alcun modo specificamente impugnato la pronuncia della Commissione tributaria provinciale nella parte in cui si ritenevano «esclusi dalla stima … i carriponte»;
2.4. la Commissione tributaria regionale, nell’affermare, al contrario, che dovessero comprendersi nella determinazione della rendita degli impianti anche i «carriponte» ha pronunciato in violazione del giudicato interno formatosi con riguardo alla suddetta parte della pronuncia di primo grado, incorrendo quindi nella denunziata inosservanza dell’art. 2909 cod. civ.;
3.1. con il secondo motivo di ricorso incidentale la Società denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per vizio di extrapetizione in quanto la Commissione tributaria regionale si sarebbe pronunciata anche in ordine alla legittima valorizzazione ai fini catastali di ulteriori beni, quali vapordotti, alternatori e trasformatori, sebbene tali beni non avessero mai costituito oggetto del contendere nel giudizio;
3.2. la censura è inammissibile per difetto di interesse in quanto la stessa Società afferma di non aver mai contestato la valorizzazione, ai fini catastali, dei suddetti beni, il che esclude quindi la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante a proporre la suddetta censura riguardo alla sentenza d’appello;
4.1. con il terzo motivo di ricorso incidentale la Società denuncia, «in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.», violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di esaminare e valutare la perizia di parte ricorrente circa la lamentata erronea sovrastima dei costi ed erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni in contestazione, diversi da quelli per i quali la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente;
4.2. va preliminarmente ribadito che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. SU. n. 20867 del 30/09/2020, SU n. 15486 del 22/6/2017 in motiv.; Cass. n. 11892 del 10/5/2016);
4.3. a tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053 del 7/04/2014), e, nella fattispecie, i giudici del gravame, come di seguito illustrato, hanno preso in esame tutte le circostanze fattuali indicate in ricorso, valutandole sulla base degli elementi delibatori hinc et inde dedotti -diversamente da come auspicato dalla ricorrente;
4.4. la censura in esame va dunque disattesa, in quanto, sotto l’egida della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito proprie valutazioni (peraltro del tutto generiche), su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita in questa sede di legittimità;
4.5. la Commissione tributaria regionale, al riguardo, infatti, ha motivato come segue:« Anche il motivo concernente l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus. Infatti, al riguardo nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall’Ufficio … »;
4.6. va quindi ribadito che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009);
4.7. vieppiù, va evidenziato che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021), come nel caso in esame in cui la Società ha peraltro del tutto omesso di indicare le pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso principale e accolto quello incidentale limitatamente al primo motivo, respinti i rimanenti motivi; 6. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, limitatamente all’esclusione della rendita catastale dei «carriponte»; 7. poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione,
si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali RAGIONE_SOCIALE fasi di merito e della fase di legittimità
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale limitatamente al primo motivo, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara esclusi dalla determinazione della rendita catastale i carriponte, confermando, nel resto, la sentenza impugnata; compensa integralmente le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto,