Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29656 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29656 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10941/2022 R.G. proposto da: , dall’Avvocatura Generale dello Stato
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– parte ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (beneficiaria di scissione parziale dalla prima), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME di Roma, ivi el.dom.ti in INDIRIZZO, come da procura in atti;
– parte controricorrente e ricorrente incidentale –
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Toscana n.1192 del 27.10.2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osservato che:
§ 1. L’RAGIONE_SOCIALE propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento 30.9.2016 con cui l’Ufficio aveva rettificato (da euro 16.036,00 ad euro 80.100,00) la rendita catastale proposta, con Docfa 5.4.2016, da RAGIONE_SOCIALE in relazione alla centrale ge otermica da quest’ultima posseduta in Comune di Monterotondo Marittimo (GR).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-la maggiore rendita attribuita dall’Ufficio derivava dalla inclusione nel calcolo del valore dei pozzi di estrazione e reiniezione geotermica;
-detti componenti non andavano invece inclusi, in quanto costituenti un elemento sotterraneo inscindibile della miniera alla quale dovevano ritenersi fisicamente ed economicamente incorporati, con conseguente assenza di propria autonomia funzionale e catastale;
-rilevava quindi, a conferma della illegittimità dell’avviso di accertamento, l’esonero ex lege RAGIONE_SOCIALE miniere da autonoma valutazione catastale (art. 18 rd 1572/1931);
-i motivi di appello proposti dalla società s ull’errata considerazione dei costi di costruzione dei pozzi e sui coefficienti di vetustà dei beni dovevano essere disattesi, non avendo l’appellante formulato che censure astratte, senza contrapporre una concreta quantificazione RAGIONE_SOCIALE relative voci econo miche secondo i criteri di cui alla Circ.6/2012 dell’RAGIONE_SOCIALE.
§ 2.1 Con l’unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE lamenta -ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 10 Regio decretolegge n. 652 del 1939, dell’articolo
1 quinquies decreto l. n. 44 del 2005, convertito con modificazioni in legge 88 del 2005, nonché dell’articolo 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014.
Diversamente da quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, anche i pozzi geotermici di iniezione e re-iniezione del calore rinveniente dal sottosuolo dovevano essere considerati ai fini dell’attribuzione di rendita catastale della centrale di produzione geotermica di energia, dal momento che:
-l’equiparazione tra risorse geotermiche e risorse minerarie (art.1 co. 6^ d.lgs. 22/2010) aveva riguardo alle procedure autorizzative e concessorie, risultando per contro irrilevante ai fini catastali; mentre l’esclusione legale RAGIONE_SOCIALE miniere dalla stima fondiaria (art.18 R.D. n. 1572/1931) non poteva estendersi anche a beni diversi, quali appunto i pozzi in esame;
-se di incorporazione dei pozzi voleva parlarsi, ex articolo 812 cod.civ., lo si doveva piuttosto fare con riguardo non alla miniera ma alla centrale di produzione geotermica, pacificamente soggetta a stima in tutte le sue componenti;
-in tal senso si esprimeva la Circolare n. 6 del 2012 (avente forza di legge ex articolo 1, comma 244, legge 190 del 2014) la quale includeva nella stima anche le componenti impiantistiche aventi i caratteri di essenzialità, fissità e stabilità, così da concorrere alla autonomia funzionale e reddituale dell’unità complessivamente considerata (ad esempio: altiforni, pese, grandi impianti di produzione di vapore, binari, dighe, canali adduttori e di scarico, gallerie e reti di trasmissione e distribuzione di merci ecc…);
-analogo principio era stato fissato dall’articolo 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005 per le centrali elettriche, già fatto oggetto di vaglio di legittimità costituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 2008;
-i pozzi in questione rilevavano in ogni caso come ‘costruzione’ in forza dei loro caratteri di solidità, stabilità, consistenza volumetrica
ed immobilizzazione al suolo; caratteri ritenuti catastalmente rilevanti anche dalla novella legislativa di cui all’articolo 1, comma 21, legge 208 del 2015 la quale escludeva dalla stima catastale gli impianti ed i macchinari c.d. ‘imbullonati’, non anche le costruzioni e gli elementi ad esse strutturalmente connessi.
§ 2.2 Resistono con unitario controricorso RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso avversario sui pozzi geotermici rimarcando:
-l’autonomia dei medesimi rispetto alla centrale geotermica, trattandosi piuttosto di strutture sotterranee (canalizzazioni di piccolo diametro) afferenti alla miniera geotermica catastalmente irrilevante perché improduttiva (appunto se sotterranea) di reddito immobiliare, ed esente da stima;
-la corretta distinzione tra funzione di ‘sfruttamento industriale’ del calore proveniente dal sottosuolo per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (centrale), e funzione di mera ‘estrazione’ del calore (miniera);
-che in coerenza con questo assunto l’ordinamento prevedeva un diverso regime autorizzativo o concessorio per le miniere e per le centrali di sfruttamento geotermico;
-che i pozzi in questione non avevano neppure i caratteri della ‘costruzione’, atteso che si trattava di piccole condotte completamente interrate e non oggetto ex lege di licenza o autorizzazione edilizia;
-la dirimente rilevanza, ad esclusione dei pozzi dal calcolo della rendita, di quanto prescritto dall’art. 1 co. 21 l. 208/15, a decorrere dal 1^ gennaio 2016.
§ 2.3 Le controricorrenti formulano inoltre due motivi di ricorso incidentale.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, viene lamentata ex art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod.proc.civ.; per non avere la CTR considerato che la
società, nel secondo e terzo motivo di appello, aveva specificamente lamentato l’erroneità della rendita attribuita anche per quanto concerneva la sovrastima dei costi determinata dall’inclusione di oneri aggiuntivi già ordinariamente compresi nella stima catastale, nonchè l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni in contestazione, e tale contestazione risultava riferita ai puntuali rilievi tecnici di cui alla perizia di stima AVV_NOTAIO. COGNOME, appositamente redatta e versata in atti.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 cod.proc.civ., non avendo i giudici regionali pronunciato in re lazione all’eccepita infondatezza nel merito della rendita catastale rettificata dall’Ufficio, infondatezza risultante dalla – non considerata -perizia COGNOMECOGNOME
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
Le società hanno depositato memoria.
§ 3. Il motivo di ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE è infondato, così che il decisum della sentenza impugnata deve trovare conferma, sebbene all’esito di un iter motivazionale diverso in diritto.
La questione della rilevanza del valore dei pozzi di iniezione e reiniezione ai fini della rendita catastale della centrale geotermica è già stata varie volte vagliata, anche di recente, da questa Corte di legittimità, pure nei confronti RAGIONE_SOCIALE medesime parti (v., tra le altre, Cass.nn.27196/22, 1827/23, 18182/23, 22907/23, 22917/23, 22942/23)
All’indirizzo interpretativo, ormai consolidato, che si è così venuto a formare -ed ai relativi approfondimenti -qui interamente ci si richiama, non senza osservare come esso muova da un dirimente discrimine temporale (non adeguatamente valorizzato dalla Commissione Tributaria Regionale) rilevante anche nella presente fattispecie e dato dall’entrata in vigore del già più volte citato art. 1 co. 21 l. 208/15; disposizione secondo cui: ” A decorrere dal 1°
gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo “.
Orbene, l’avviso di rettifica in questione è stato adottato nel 2016, all’esito di una DOCFA della società contribuente del 2016, ed è quindi, soggetto a questa nuova disciplina. Ne discende che appaiono infondate tutte le censure dell’ufficio basate sui precedenti di legittimità riguardanti la normativa anteriore, ulteriormente precisa ndosi che l’ invocata Circolare n. 6 del 2012, sebbene richiamata dalla legge di stabilità del 2015, è anteriore rispetto alla suindicata l. n. 208 del 2015 per cui, in base ai criteri della successione della legge nel tempo, non è risolutiva ai fini della decisione della questione in esame.
La disciplina applicabile, ratione temporis , alla presente controversia esclude i cc.dd. ‘imbullonati’ dalla determinazione della rendita catastale e, innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. In particolare, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», il legislatore del 2015, nella prima parte della disposizione normativa, descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore per poi escludere, nella seconda parte, da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti appunto con la denominazione di
«imbullonati». La scelta legislativa è stata, quindi, quella di sottrarre dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo. Per giurisprudenza pacifica, la nozione emergente dall’art. 1, comma 21, l. n.208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo, invece, essenziale il loro impiego nel processo produttivo (vedi Cass. nn.20726, 20727, 20728, 21460 del 2020 nonchè Cass. nn.7343/2021 e 2114/2021, n.25784 del 22/09/2021, Cass. n.380/2022, n. 6687/2022), sicchè ciò che è decisivo è, fondamentalmente, il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.
Ai fini della determinazione della rendita si deve, in definitiva, tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. Vengono, cioè, considerate, ai fini della stima diretta, solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo l’esclusione dei macchinari, dei congegni, RAGIONE_SOCIALE attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo dal computo del valore dell’immobile.
Nella specie, si verte di pozzi di produzione cioè di pozzi geotermici che si collegano a fonti di energia geotermica nonchè di pozzi di iniezione progettati per forzare l’acqua nel sottosuolo al fine di mantenere una fornitura costante di acqua nel sistema geotermico. Essi si collegano a centrali geotermiche che utilizzano l’acqua
riscaldata per alimentare turbine o per trasferire calore ad altre sostanze che vengono utilizzate per generare energia.
Secondo le medesime allegazioni dell’RAGIONE_SOCIALE e secondo quanto emerge dagli elementi in fatto valorizzati da giudici di merito, i pozzi geotermici, quale quello in esame, sono, dunque, parti dell’impianto produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce Cass., Sez. civ. 5^, 15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatta applicazione, ratione temporis , della disciplina previgente) e Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827.
Occorre, ancora, richiamare quanto affermato da questa Corte di legittimità secondo c ui ‘ i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica. Risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie. Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l’energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l’asse della turbina è collegato al rotore dell’alternatore che, ruotando, trasforma l’energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione. Il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l’acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l’acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo
ciclo produttivo di energia rinnovabile ‘ (vedi, in parte motiva, Cass . n. 7322/2023).
Alla luce di tali considerazioni, si deve dunque concludere che i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo e componenti strutturali essenziali al funzionamento stesso dell’impianto, non rilevano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della l. n. 208 del 2015 il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (così Cass.nn.1827/23, 18182/23, 22942/23 citt.).
Come detto, la Commissione Tributaria Regionale, dopo aver rimarcato la rilevanza produttiva dei pozzi e la loro necessaria annessione funzionale alla centrale, ha esattamente concluso in tal senso, seppure valorizzando un elemento di sussunzione normativa (la natura e rilevanza mineraria dei pozzi ex art. 18 rd 1572/1931 cit.) in realtà inconferente e comunque del tutto superato.
§ 4. Venendo ai due motivi di ricorso incidentale -suscettibili di trattazione unitaria per l’identità della questione sostanziale ad essi sottesa -se ne rileva la inaccoglibilità (si richiama, anche a tal fine, quanto in uguale fattispecie deciso da Cass.n. 22942/23 ed altre citt.).
Va qui ribadito che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. SU. n.
20867 del 30/09/2020, n. 15486 del 22/6/2017 in motiv.; Cass. n. 11892 del 10/5/2016).
A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053 del 7/04/2014) e, nella fattispecie, i giudici del gravame hanno preso in esame tutte le circostanze esposte in ricorso, valutandole – sulla base degli elementi hinc et inde dedotti – diversamente da come sostenuto dalla società contribuente.
La censura va, dunque, ritenuta inammissibile, in quanto, sotto l’egida della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., introduce surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia, limitandosi a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito, proprie valutazioni, su elementi di fatto, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita in questa sede di legittimità.
Va ancora evidenziato che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021), come nel caso in esame, in cui le società ricorrenti in via incidentale hanno, peraltro, del tutto omesso di indicare le pertinenti parti della perizia di parte ritenute erroneamente disattese.
Infine, vista la motivazione resa dalla Commissione Tributaria Regionale sulle domande in questione (« I motivi di appello concernenti l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus devono essere disattesi. Infatti, al riguardo nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall’Ufficio in applicazione dei criteri di cui alla citata Circ.6/2012 (…)’) , neppure può dirsi che vi sia stata omissione di pronuncia determinante la nullità della sentenza per la, pure lamenta ta, violazione dell’art. 112 cod.proc.civ..
§ 5. Ne segue il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Le spese vengono compensate in ragione della reciproca soccombenza e del consolidarsi solo in corso di lite del su richiamato indirizzo interpretativo.
PQM
La Corte
-rigetta il ricorso principale;
-rigetta il ricorso incidentale;
-compensa le spese;
-v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 18 ottobre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME