Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2553 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2553 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME AVV_NOTAIO
NOME COGNOME AVV_NOTAIO – rel.-
NOME COGNOME AVV_NOTAIO
NOME COGNOME AVV_NOTAIO
ha deliberato di pronunciare la seguente
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –
PROCEDURA DOCFA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15546/2022 del ruolo generale, proposto
DALLA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del procuratore speciale e legale rappresentante, dr.ssa NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 4383/19/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 10 dicembre 2021, notificata il 28 gennaio 2022.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 25 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento indicato in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rettificava la rendita catastale proposta con procedura docfa in data 27 maggio 2016 da RAGIONE_SOCIALE in relazione alla centrale idroelettrica sita nel Comune di Edolo, elevandola (dalla somma di 56.598,96 €) all’importo di 180.000,00 €.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e confermava la sentenza n. 218/4/2019 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, assumendo che:
-l’avviso era motivato in modo apparente, in quanto caratterizzato da frasi di mero stile, da meri richiami normativi, senza precisare le ragioni di fatto e di diritto della maggiore rendita accertata, così come nella relazione di stima veniva ribadita l’adozione del criterio comparativo, senza indicare i beni posti in comparazione, come reso evidente dai chiarimenti forniti in sede di giudizio che avevano colmato l’originaria carenza motivazionale, la quale non aveva consentito di ricostruire l’ iter logico giuridico seguito nella stima della maggiore rendita;
-l’atto impugnato si era basato su precedenti avvisi annullati dal giudice tributario;
non era stata riconosciuta la riduzione del 50% applicata dalla società in considerazione della vetustà ed obsolescenza funzionale dei beni;
-la nuova rendita determinata dall’Ufficio aveva considerato elementi dell’impianto (le condotte di scarico e/o di alleggerimento) che erano stati correttamente esclusi dalla società ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, in quanto opere non fisse al suolo.
Con ricorso notificato in data 8 giugno 2022 l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando due motivi di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 18 luglio 2022, poi illustrato con memoria ex art. 380bis. 1. c.p.c. depositata il 12 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 1, comma 10, d.m. Finanze n. 701/1994 e 56 d.P.R. n. 1142/1949 , riportando integralmente i contenuti dell’avviso, costituiti, in primo luogo, dal prospetto dei dati catastali del bene (segnatamente, quelli precedenti la dichiarazione docfa, quelli indicati in dette dichiarazione e quelli rettificati) e dall’indicazione della tipologia del bene esaminato (centrale idroelettrica con annessa diga) e, poi, dal richiamo alla relazione tecnica di stima allegata all’avviso (contenente il dettaglio del valore di tutti gli elementi considerati in base al costo di costruzione con riferimento alla loro tipologia, destinazione, consistenza, valore
unitario e deprezzamento), oltre che alla stima del suolo, così giungendo al valore finale della centrale su cui calcolare la rendita.
L’avviso avvertiva, altresì, che il classamento era avvenuto sulla base del procedimento di stima diretta secondo le prescrizioni della circolare numero 6/2012 dell’RAGIONE_SOCIALE, aggiungendo al costo di realizzazione a nuovo riportato al biennio censuario 1988/1989, il costo RAGIONE_SOCIALE spese tecniche di progettazione, di direzione lavori e collaudo e gli oneri accessori di urbanizzazione, oltre quelli finanziari e l’utile del promotore, ripristinando la valorizzazione RAGIONE_SOCIALE condotte di scarico-alleggerimento in quanto non costituenti impianti fissi e comunque non contemplate nella normativa di settore.
Sulla base di tali contenuti, l’RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che l’avviso fosse compiutamente motivato, richiamando sul punto la giurisprudenza della Corte di legittimità circa la motivazione esigibile nell’operazione di riclassamento del valore dichiarato nella procedura docfa nelle ipotesi in cui l’Ufficio – come nella specie – non vengano modificati gli elementi fattuali indicati nella dichiarazione.
1.1. La censura è fondata.
Si ripetono principi reiteratamente affermati da questa Corte nel ritenere che la motivazione della rettifica resa dall’Ufficio in seno alla procedura DOCFA è da ritenersi sufficientemente compiuta tramite la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi solo da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni, laddove soltanto nel caso vi sia immutazione del quadro fattuale offerto dal contribuente è necessario specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno
esercizio del diritto di difesa del contribuente, che per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (cfr., tra le tante, Cass., Sez. Trib., 1° marzo 2025, n. 2025, che richiama Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014 n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. Trib., 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. Trib., 5 aprile 2024, n. 9127).
1.2. Ciò posto sul piano dei principi, si evince dai contenuti dell’avviso interamente riportato nel ricorso e sopra riepilogato che la rendita catastale è stata dall’Ufficio attribuita attraverso una maggiore stima degli stessi elementi fattuali e componentistici indicati dalla società nella procedura docfa e, dunque, senza modifica degli elementi fattuali costitutivi dell’impianto così come in origine dichiarati dalla società medesima e ciò anche nella parte in cui sono state considerate, sulla base di una valutazione squisitamente tecnica, anche le condotte escluse dalla valutazione economica offerta dalla società.
1.3. Detto ordine di idee ordine è stato seguito da questa Corte in vari giudizi intercorsi tra le stesse parti sui medesimi temi (cfr. tra le tante, Cass., Sez. Trib., 29 maggio 2023 n. 14959; Cass., Sez. Trib., 14 aprile 2023 n. 10064; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023 n. 9908) e si è avuto cura di chiarire che anche con riguardo agli specifici profili della mancata indicazione degli immobili similari assunti a comparazione, nonché della mancata allegazione dei prontuari di settore, l’avviso, pur facendo formale richiamo a questi criteri,
doveva pur tuttavia ritenersi adeguatamente motivato sulla base degli altri elementi oggettivi di descrizione sia dei singoli componenti dell’impianto, che del valore ad essi partitamente attribuito, così come il richiamo ai prontuari di settore attingeva ad elementi estimativi (prezziari camerali o comunque normalmente in uso nella qualificata cerchia degli operatori di categoria) di pubblica consultazione, certamente noti anche ad un gestore qualificato come RAGIONE_SOCIALE e, in quanto tali, non necessitanti (stante la specifica indicazione dei valori attribuiti alle singole componenti dell’impianto) di materiale allegazione.
1.4. In conclusione, la pacifica rideterminazione estimativa degli stessi elementi di fatto risultanti dalla istanza docfa ha reso, sulla base dei suindicati principi, l’avviso compiutamente motivato.
1.5. Né può incidere sul tema della motivazione il riferimento in esso contenuto ad avvisi in precedenza annullati, attenendo tale profilo alla fondatezza dell’atto, non alla sua motivazione.
Tali distinti aspetti, infatti, non devono essere confusi, giacché la motivazione dell’avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell’atto impositivo, distinto da quello dell’effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l’indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria operanti nell’eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (cfr., tra le tante, Cass. Sez. T., 14 maggio 2024, n. 13305, che richiama Cass. Sez. T., 21 febbraio 2020, n. 4639 e, nello stesso senso, Cass. 5 aprile 2013, n. 8399; Cass. 28 settembre 2020, n. 20428; Cass. 10 maggio 2022, n. 14744 ).
1.6. La Commissione regionale si è discostata da tali principi il che comporta l’accoglimento del motivo.
Con la seconda ragione di contestazione l’istante ha dedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, sostenendo che le condotte di scarico di alleggerimento non potessero essere escluse dalla rendita catastale in quanto costituivano elementi strutturalmente connessi che accrescevano la qualità e l’utilità della centrale.
La circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 aveva, difatti, incluso nella categoria costruzioni anche le opere di fondazioni di supporto in genere, come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzioni di materiali solidi liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico RAGIONE_SOCIALE acque i canali serbatoi le cisterne e le vasche, escludendo solo le condotte forzate, ma non anche i canali di scarico.
2.1. Anche tale motivo va accolto nei termini che seguono, avendo il Giudice regionale affrontato, nonostante la ritenuta nullità dell’avviso, tale tema.
2.2. Va premesso che i dati catastali di cui si discute traggono origine dalla dichiarazione docfa presentata in data 27 maggio 2016, per cui riceve applicazione l’art. 1, comma 21, della legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016), secondo cui: ‘A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei
limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».
2.3. Anche su tale versante si ribadiscono principi più volte espressi da questa anche tra le stesse parti (v., per tutte, Cass., Sez. Trib., 29 maggio 2023 n. 14959 cit., da cui si mutuano le riflessioni che seguono) nell’osservare che tale disposizione mediante una tecnica legislativa ‘per esclusione’ nella prima parte descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore e, nella parte finale, esclude dalla nozione di bene immobile tutte le componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti) meglio noti con la denominazione di ‘imbullonati’.
Si è così è stabilito di sottrarre al carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura ed energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo.
E così l’RAGIONE_SOCIALE, con la circolare n. 2/E del 10 febbraio 2016, ha indicato i nuovi criteri di individuazione dell’oggetto della stima diretta relativamente agli immobili a destinazione speciale e particolare alla luce RAGIONE_SOCIALE previsioni dell’art. 1, comma 21, L. n.208/2015, precisando, quanto all’esclusione dalla stima catastale di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo che «si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non
conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale».
Successivamente, con specifico riferimento alle centrali idroelettriche, la Direzione RAGIONE_SOCIALE Catasto, con nota prot. n.60244 del 27 aprile 2016, ha escluso dalla stima, con riferimento alle centrali di produzione di energia idroelettrica, le condotte forzate e le altre tubature connesse alle turbine, tenuto conto della loro funzione nell’ambito del processo produttivo, capace di far annoverare detti elementi (non tra le “costruzioni”, ma piuttosto) tra i «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».
Per giurisprudenza pacifica, la nozione emergente dall’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo (cfr. Cass., Sez. T., 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728; Cass., Sez. T., 6 ottobre 2020, n. 21460, nonché Cass., Sez. T., 16 marzo 2021, n. 7343; Cass., Sez. T., 22 settembre 2021, n. 25784; Cass., Sez. T., 10 gennaio 2022, n. 380 e Cass., Sez. T., 1° marzo 2022, n. 6687), sicchè ciò che risulta decisivo è, fondamentalmente, il rapporto di strumentalità dell’elemento rispetto al processo produttivo.
Dunque, ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al
processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. Vengono, cioè, considerate, ai fini della stima diretta, solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo l’esclusione dei macchinari, dei congegni, RAGIONE_SOCIALE attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo dal computo del valore dell’immobile.
In conclusione, la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 sancisce, l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto -un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.
2.4. Nel caso in esame i giudici di appello hanno operato un generico rinvio agli argomenti svolti dalla contribuente per escludere la rilevanza catastale RAGIONE_SOCIALE condotte di scarico-alleggerimento, senza però farsi carico del doveroso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel verificare se la funzione di tali condotte sia assolutamente integrata nell’impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale o addirittura un unicum con gli impianti interni, come tale da escludere dalla valorizzazione catastale o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornire utilità indipendenti dal processo produttivo di energia idroelettrica e quindi computarle nella rendita catastale.
3. Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per tale accertamento, nonché per regolare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME