Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8985 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5148/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3046/2019 depositata il 11/07/2019,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento catastale, con nuova determinazione del classamento e della rendita, notificatole in data 21 luglio 2017 dall’RAGIONE_SOCIALE, all’esito della d.o.c.f.a presentata in data 17 maggio 2016, lamentando il difetto di motivazione e l’inclusione nella stima catastale dei piani inclinati di Santo Stefano e Forni.
Il ricorso è stato accolto parzialmente in primo grado ed integralmente, all’esito dell’appello della contribuente, in secondo grado. Più precisamente la Commissione tributaria regionale ha ritenuto, da un lato, che l’avviso fosse carente di motivazione in ordine non alla valutazione di elementi di fatto già indicati dalla contribuente, ma piuttosto alla (re)inclusione dei piani inclinati nella stima (elementi esclusi dalla contribuente) e, dall’altro lato, che, comunque, tali elementi (piani inclinati) sono componenti impiantistiche, sicché in base alla nuova disciplina della l. n. 208 del 2015, sono esclusi dalla stima catastale.
Avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
4.Si è costituita con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
4.Il ricorso, originariamente fissato ad adunanza camerale presso la Sesta Sezione, è stato successivamente rinviato alla pubblica udienza.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria; la contribuente ha depositato due memorie.
La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato nota di conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La causa è stata trattata e decisa all’udienza pubblica del 26 marzo 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 7 della l. n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, oltre che dell’art. 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., unitamente all’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ., avendo la Commissione tributaria ritenuto privo di motivazione l’avviso in ordine alla re -introduzione dei piani inclinati di Santo Stefano e Forni nella stima, senza esaminare la documentazione allegata all’avviso ed in particolare la specifica tabella di calcolo in cui si è rinviato per i criteri di rideterminazione della rendita agli importi usati per la precedente pratica del 2011; 2) la violazione dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., unitamente all’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ., della congruità della percentuale di valorizzazione della componente immobiliare dei piani inclinati applicata dalla contribuente, atteso che, «non esistendo strade carrabili per raggiungere gli impianti in quota, l’accesso alla diga e agli altri manufatti è garantito dalla decauville Forno (non eccepita in ricorso) e dai piani inclinati di S.Stefano e Forni» e che il contribuente ha ritenuto il valore della componente impiantistica di tali piani inclinati nella misura eccessiva dell’87%.
In primo luogo va ribadito, ai fini dell’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure formulate, che, in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente,
ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U, 6 maggio 2015, n. 9100).
L’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può, dunque, essere superata se la formulazione del motivo permette, come avviene nel caso di specie, di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. 1, 9 dicembre 2021, n. 39169).
3. Deve, poi, ricordarsi che quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna RAGIONE_SOCIALE quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes , dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una RAGIONE_SOCIALE riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. Sez. 3, 24 maggio 2006, n. 12372).
Alla luce di tale premessa si procede, quindi, all’esame del secondo motivo, che è infondato e la cui infondatezza determina
l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del primo motivo.
Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Più precisamente il motivo è inammissibile nella parte in cui, da un lato, ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ., non essendo individuabile nel ricorso alcun fatto storico specifico, e, dall’altro lato, nella parte in cui ha lamentato la sopravvalutazione (da parte della contribuente e da parte del giudice di secondo grado) della componente impiantistica dei piani inclinati in contestazione, doglianza che non è riconducibile a quelle previste dall’art. 360 cod.proc.civ. e che tende a rimettere al giudice di legittimità una valutazione di merito, che gli è preclusa.
Il motivo è, invece, infondato nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015.
Come noto, per effetto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016), con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. “imbullonati”), è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato (v. tra le tante, Cass., 22 settembre 2021, n. 25784).
Invero, nel caso di specie, è pacifico, in quanto ammesso da entrambe le parti, che i piani inclinati (che sono quelle particolari macchine costituite da una superficie piana disposta in modo da formare un angolo maggiore di 0 e minore di 90 gradi, rispetto alla verticale, rappresentata dalla direzione in cui si esplica la forza di gravità) costituiscono degli impianti, funzionali al processo produttivo. Si tratta, difatti, di un manufatto univocamente funzionale al processo produttivo, che non ha una utilità trasversale per l’immobile, in quanto non gli conferisce una maggiore fruibilità, apprezzabile dalla generalità degli utilizzatori, ma solo una particolare attitudine nell’ambito del ciclo produttivo. Né rileva la circostanza, evidenziata nel ricorso, dell’uso dei piani inclinati per garantire l’accesso agli impianti in quota, in assenza di strade carrabili, trattandosi di un uso sempre funzionale al processo produttivo e, cioè, al funzionamento ed alla manutenzione della diga.
Il punto controverso investe, piuttosto, la possibilità di individuare, nelle componenti impiantistiche, una parte scindibile rispetto al processo produttivo ed, invece, inscindibile rispetto all’unità immobiliare e conseguentemente la possibilità di includere nella stima catastale, nonostante la nuova disciplina introdotta dalla l. n. 208 del 2015, tale parte cd. immobiliare RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche. Ciò va sicuramente escluso relativamente a tutte quelle parti, sia pure edilizie o murarie, che sono strettamente strumentali e funzionali al processo produttivo (si pensi alla torre nell’impianto eolico), mentre può essere riconosciuto solo ed esclusivamente per quelle parti che conservano una loro autonomia strutturale rispetto al ciclo produttivo (si pensi, ad esempio, al capannone dove si svolge l’attività produttiva). Tuttavia, le questioni relative alla precisa individuazione e valutazione di tali parti integrano questioni di merito, che possono essere censurate in sede di legittimità
limitatamente al profilo motivazionale e, quindi, solo ai sensi dell’art. 360 n. 4 o 5 cod.proc.civ.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: in materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i piani inclinati RAGIONE_SOCIALE centrali elettriche non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono impianti funzionali al ciclo produttivo, sicché è applicabile l’art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo.
La novità della questione giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/03/2024.