Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33733 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33733 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11453/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) e COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 4554/04/22 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il 18/11/2022.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO, con nuova determinazione del classamento e della rendita, notificatole dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, all’esito della d.o.c.f.a presentata in data 22 agosto 2017, lamentando, in particolare, l’inclusione nella stima catastale della c.d. decauville ‘Armisa -Gaggio’, servente la centrale idroelettrica di Venina, sita nel territorio del Comune di Ponte in Valtellina.
La Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, con la sentenza del 21.05.2019 n. 51/2/2019, ha rigettato il ricorso e ha compensato le spese di lite.
La società contribuente ha proposto appello e la Corte di Giustizia Tributaria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’impugnazione affermando che gli elementi per cui è causa (il piano inclinato e la decauville) erano componenti impiantistiche, che, in base alla nuova disciplina della l. n. 208 del 2015, dovevano ritenersi esclusi dalla stima catastale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico articolato motivo.
Si è costituita con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Parte ricorrente ha depositato una memoria.
Ragioni della decisione
1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 1, comma 21, della Legge 208/2015, dell’art. 5 r.d.l. n.
652/1939 e dell’art. 40 del d.p.r. n. 1142/1949 in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile’, l’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la decisione impugnata per aver ritenuto i piani inclinati e la decauville inscindibilmente legati alla funzione industriale dell’impianto nel suo complesso, e come tali non computabili nella determinazione della rendita catastale. In particolare, la ricorrente sottolinea che la decauville devono essere considerate componenti immobiliari soggette a rendita catastale, essendo opere edili aventi caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica, immobilizzazione al suolo (realizzata mediante qualunque mezzo di unione) a prescindere dal materiale con cui esse sono state realizzate e che le stesse non assolvono specifiche funzioni nell’ambito della produzione di energia elettrica, non conferiscono all’immobile un’utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno.
2. Il motivo è inammissibile.
2.1. In via generale occorre premettere che, com’è noto, per effetto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016), con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. “imbullonati”), è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato (v. tra le tante, Cass., 22 settembre 2021, n. 25784).
Questa Corte ha precisato che “la scelta legislativa è quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo” (così Cass. n. 20726 del 2020).
2.2. Chiamata a pronunciarsi su una fattispecie relativa ad una centrale elettrica -con caratteristiche degli impianti che consentono l’applicazione dei principi affermati anche nel caso di specie -questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha affermato che ‘in materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i piani inclinati RAGIONE_SOCIALE centrali elettriche non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono impianti funzionali al ciclo produttivo, sicché è applicabile l’art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo’ (Sez. 5 – , Sentenza n. 8985 del 04/04/2024, Rv. 671022 – 01).
Come già chiarito nella citata sentenza n. 8985 del 2024 il punto controverso investe la possibilità di individuare, nelle componenti impiantistiche, una parte scindibile rispetto al processo produttivo ed, invece, inscindibile rispetto all’unità immobiliare e conseguentemente la possibilità di includere nella stima catastale, nonostante la nuova disciplina introdotta dalla l. n. 208 del 2015, tale parte cd. immobiliare RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche. Ciò va sicuramente escluso relativamente a tutte quelle parti, sia pure edilizie o murarie, che sono strettamente strumentali e funzionali al processo produttivo (si pensi alla torre nell’impianto eolico), mentre
può essere riconosciuto solo ed esclusivamente per quelle parti che conservano una loro autonomia strutturale rispetto al ciclo produttivo (si pensi, ad esempio, al capannone dove si svolge l’attività produttiva). Tuttavia, le questioni relative alla precisa individuazione e valutazione di tali parti integrano questioni di merito, che possono essere censurate in sede di legittimità limitatamente al profilo motivazionale e, quindi, solo ai sensi dell’art. 360 n. 4 o 5 c.p.c.
2.3. Nel caso in esame la CTR, in ossequio ai principi sopra richiamati, ha affermato che la decauville è riconducibile alle ‘ferrovie a scartamento ridotto, il cui binario è formato da elementi prefabbricati e sono usate quasi esclusivamente per il trasporto merci’ (pag. 4 della sentenza). Ha poi affermato che è «ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. Su tema non dissimile si è già pronunciata seguendo l’orientamento sopra esposto questa Commissione in altra composizione nel ricorso n. 4743/2018, con sentenza 105 I 2021 dell’11.1.2021. Ciò non viene contraddetto dalla citata circolare Ministeriale, che si limita a razionalizzare la raccolta definitoria dei singoli imbullonati per ciascun settore produttivo, ma non indica criteri che ne consentano l’esclusione come sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE. In questa direzione, l’indagine non pare possa discostarsi dal prendere atto, atteso che fra l’altro i piani inclinati e decauville sono secondo la loro stessa natura e definizione parte inscindibile del sistema produttivo ed industriale e che pertanto sia legittimo espungere il valore dall’estimabilità catastale, trattandosi di manufatti che, indipendentemente dalla descrizione naturalistica fornitane dall’RAGIONE_SOCIALE, che su di essa ha fondato l’accertamento impugnato dalla contribuente, sono inscindibilmente legati alla funzione industriale dell’impianto nel
suo complesso, tanto che appare impossibile ipotizzarne una separazione dalla struttura industriale globale».
2.4. Nella sentenza impugnata, dunque, si è rilevata la funzione strumentale della decauville rispetto al processo produttivo, mentre la ricorrente ha censurato la decisione in esame con riferimento a profili -quali l’immobilizzazione che non colgono la ratio decidendi . La nozione di <> deve essere, infatti, tratta dalla specifica funzione del bene, -a prescindere, dunque, dalla sua connotazione immobiliare e, cioè, dal fatto che si tratti di manufatti <>. La censura in esame, pertanto, caratterizzata da astrattezza, prescindendo dall’accertamento in fatto compiuto dal giudice, deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nei confronti di parte ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in € 7.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario
RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso, in Roma, 10 luglio 2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO