Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22314 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22314 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30637/2021 R.G., proposto
DA
‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ), con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore e procuratore speciale, in forza di deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione l’11 ottobre 201 9, nonché dal vice-presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , in forza di deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione il 6 novembre 2020, rappresentata e difesa dalla Prof. Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL e EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
CATASTO ACCERTAMENTO IMPIANTO EOLICO PROPRIETARIO SUPERFICIARIO DELLA COSTRUZIONE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL NUDO PROPRIETARIO DEL SUOLO
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Basilicata il 30 aprile 2021, n. 97/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 luglio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. La ‘ RAGIONE_SOCIALE (già ‘ E.RAGIONE_SOCIALE ‘) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Basilicata il 30 aprile 2021, n. 97/01/2021, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale nn. PZ0040699/2017, PZ0040703/2017, PZ0040705/2017, PZ0040707/2017, PZ0040713/2017, PZ0040716/2017, PZ0040720/2017, PZ0040722/2017, PZ0040725/2017 e PZ0040736/2017 del 2 maggio 2017, nn. PZ0044695/2017, PZ0044699/2017, PZ0044703/2017 e PZ0044714/2017 del 12 maggio 2017, nn. PZ0047504/2017, PZ0047519/2017 e PZ0047517/2017 del 18 maggio 2017 (atti nn. TP0039326/2017 e TP0039327/2017) del 21 aprile 2017, da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima, a seguito di procedure DOCFA per aggiornamento catastale ex art. 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riguardo ad impianti compresi nel parco eolico di Monte Cute in Brindisi di Montagna (PZ), dei quali la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ E.RAGIONE_SOCIALE ‘) era proprietaria superficiaria, essendo stata rettificata la rendita complessiva da € 8.600,00 ad € 23.000,00, ha accolto l’appello proposto dall ‘Agenzia delle Entrate nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione
tributaria provinciale di Potenza il 12 marzo 2019, n. 129/03/2019, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul rilievo che anche le torri dovessero essere computate nella determinazione della rendita degli aerogeneratori eolici.
L ‘Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia v iolazione dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata riconosciuta dal giudice di appello la rilevanza catastale, a fini reddituali, delle torri di sostegno degli aerogeneratori eolici, nonostante tali beni presentassero -ai sensi della predetta disposizione normativa -i requisiti di riconduzione entro il concetto di ‘ impianto ‘ .
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato ravvisato dal giudice di appello il patente deficit motivazionale inficiante l’impugnato avviso di accertamento catastale, ex se caratterizzato dalla presenza di talune vuote formule di stile del tutto inidonee ad esplicitare le motivazioni in fatto ed in diritto sottese alla rettifica ivi operata.
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, 28 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata riconosciuta dal giudice di appello l’eccessività del valore accertato dall’ amministrazione finanziaria per il bene oggetto della rettifica e, in ogni caso, l’erroneità ed illegittimità del criterio di valorizzazione da quest’ultimo adottato.
Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica consigliano di derogare all’ordine di prospettazione delle censure, esaminando in via prioritaria il secondo motivo.
Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
3.1 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienza per omessa trascrizione in ricorso della motivazione degli atti impositivi.
Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Cass., Sez. 5^,
14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11842; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. Trib., 15 settembre 2023, n. 26679; Cass., Sez. Trib., 12 febbraio 2024, n. 3885; Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2015, n. 6259). Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell’atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570).
Nella specie, gli atti impositivi -oltre a non essere stati allegati nell’annessa documentazione – non sono stati trascritti né riprodotti nel ricorso per cassazione.
3.2 Per il resto, in tema di classamento di immobili, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità per cui, qualora l’attribuzione della rendita avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto
2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. Trib., 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. Trib., 5 aprile 2024, n. 9127; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2025, n. 9410).
L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale è soddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo -censuari (categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verifica fattane d’ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degli immobili. Per cui, i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto riesaminati e rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della categoria, della classe, della consistenza e della rendita del fabbricato. Dunque, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque, l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta del
contribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2022, n. 3017; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449).
3.3 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi: difatti, i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della rendita.
Può aggiungersi che, qualora l’attribuzione della rendita abbia luogo a seguito di procedura DOCFA, in base ad una stima diretta eseguita dall’amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di accertamento catastale (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di accertamento catastale non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2006, n. 24064; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31554; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. Trib., 12 giugno 2024, n. 16359).
In particolare, il riferimento standardizzato ai « valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, anche attraverso la consultazione i consolidati prontuari di settore » o ad altre formule similari è sufficiente ai fini della motivazione dell’avviso di accertamento, ma non anche ai fini dell’assolvimento della prova in giudizio da parte dell’amministrazione finanziaria.
Si è detto, infatti, che, premesso che le contestazioni sul merito delle valutazioni dell’amministrazione finanziaria non attengono alla congruenza motivazionale dell’atto impositivo, ma concernono il rapporto tributario e devono essere sottoposte al vagli o dell’accertamento giudiziale in base alla ripartizione dell’onere probatorio in subiecta materia , secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie riguardanti la verifica della attendibilità del provvedimento di classamento, emesso dall’amministrazione finanziaria in rettifica di quello proposto dal contribuente a mezzo della procedura DOCFA di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, l’onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla stessa amministrazione finanziaria, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l’accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l’immobile; ne consegue che il giudice del merito, dovendo verificare se la categoria, la classe e la rendita attribuite all’immobile risultino adeguate secondo i dati presenti nella motivazione dell’atto, non può trarre tale prova positiva dall’insuccesso dell’onere probatorio
assunto dal contribuente, in difetto dell’assolvimento dell’onere della prova posto a carico dell’amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2020, n. 8724; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2021, n. 13341; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23535; Cass., Sez. Trib., 10 maggio 2023, n. 12747; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2024, n. 16569; Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n. 29811).
Diversamente ragionando, si incorre in una palese confusione tra la ‘ motivazione ‘ dell’avviso di accertamento (oggetto di censura ab origine ), che è finalizzata alla conoscenza da parte del contribuente degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della pretesa impositiva, e la ‘ prova ‘ della pretesa impositiva (o della sua infondatezza), che va riferita al documento, quale mezzo da far valere nel processo. Questa distinzione tra piano della motivazione e piano della prova trova conferma normativa nell’art. 7, comma 1, della legge 27 lu glio 2000, n. 212 (nel testo novellato dall’art. 1, comma 1, lett. f), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219), che, mentre richiede l’allegazione dell’atto a cui l’avviso si riferisce, sempre che non sia già stato portato a conoscenza dall’interessato o l’avviso ne riproduca il contenuto essenziale, prevede soltanto l’indicazione dei mezzi di prova, che potranno essere prodotti o acquisiti nell’eventuale processo a seguito dell’impugnazione dell’atto impositivo (in termini: Cass., Sez. Trib., 25 marzo 2024, n. 8016 -vedasi anche: Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 799).
3.4 Nella specie, in cui il procedimento DOCFA è stato instaurato per l’aggiornamento catastale ex art. 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la sentenza impugnata si è uniformata a tali principi con l ‘esaustiva argomentazione che: « Quanto all’eccezione proposta dalla parte relativa alla
carente e/o insufficiente motivazione dell’atto, emesso dall’Agenzia e impugnato, va detto che consolidata e recente giurisprudenza di legittimità, in materia di attribuzione di nuovo classamento, ovvero di variazione di rendita conseguente a presentazione di DOCFA cui consegue l’attribuzione di nuovo classamento, afferma in particolare che allorquando i fatti su cui si fonda l’avviso impugnato sono gli stessi indicati dalla contribuente nella proposta di attribuzione di rendita e il dissenso della Amministrazione Finanziaria si basa non sui fatti posti a base dell’atto di classamento, non essendo controversa la consistenza catastale o l’ubicazione degli immobili, ma bensì sulla valutazione degli stessi e sulle conseguenze giuridiche l’obbligo motivazionale dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita sempre che l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. Nel caso di cui al presente giudizio l’accertamento già di per sé sufficientemente motivato reca una più ampia motivazione atteso che rimanda all’allegata relazione; infatti, all’avviso è allegata la stima diretta nella quale sono esplicitati metodo e criteri utilizzarti nonché tabella riportante i risultati conseguenti all’applicazione dei predetti criteri. Nella relazione di stima sono riportate le voci che concorrono alla determinazione del valore della costruzione e successivamente a quello venale, il cui metodo viene definito indiretto; criteri predeterminati per legge dalla circolare n. 6 del 30.11.12 (norma di interpretazione autentica) ».
Laddove, invece, la motivazione di ciascun avviso di accertamento catastale -anche attraverso il richiamo all’allegata ‘ relazione di stima sintetica ‘ (sintetizzata a pagina
58 del ricorso), dalla quale si evinceva che «la stima effettuata fosse stata eseguita ai sensi della circolare n. 6 del 30.11.2012 dell’Agenzia del Territorio e che, pertanto, nel caso di specie, le stime delle unità immobiliari fossero state valorizzate in base al criterio di ‘stima diretta’ , calcolando ‘il valore del cespite riferito al biennio economico 1988/89, capitalizzandolo poi con un opportuno saggio di fruttuosità, ai sensi dell’art. 10 del R.D.L. n. 652/39 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 11 agosto 1939, n. 1249 e degli artt. 8, 28, 29 e 30 del Regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano approvato con D.P.R. n. 1142 del 01/12/49’ » -aveva offerto alla contribuente una adeguata illustrazione dei criteri estimativi per l’immobile.
Il primo motivo è fondato.
4.1 Invero, con riguardo all’esegesi dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a dispetto delle indicazioni fornite dalla circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate l’1 febbraio 2016, n. 2/E, la quale comprende nella categoria di cespiti esclusi dalla stima catastale « gli aerogeneratori (rotori e navicelle) », pur ritenendo che le « torri » siano riconducibili alla categoria delle « costruzioni » (par. 2.1), per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia catastale, ai fini del calcolo della rendita di un impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la torre, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina per la produzione di energia elettrica (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 20 settembre 2020, nn. 20726, 20727 e 20728; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre
2020, nn. 21286, 21287 e 21288; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2021, n. 1010; Cass., Sez. Trib., 23 novembre 2022, n. 34570; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2023, n. 6685; Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19457; Cass., Sez. Trib., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233 e 5235).
4.2 Per cui, il giudice di appello ha contravvenuto a tale principio, laddove si è affermato che: « Nel merito la questione sottoposta al collegio riguarda l’assoggettabilità del cd. palo eolico alla normativa e rendita catastale, ovvero se il palo costituisce parte dell’impianto produttivo in uno al rotore e all’aereogeneratore (navicella), cioè componente impiantistico da escludere, per espressa normativa (novella 2015), dalla stima diretta ai fini della determinazione della rendita catastale, oppure costruzione immobile, ovvero mobile ma imbullonata al suolo, da includere nella stima diretta, non strettamente funzionale al processo produttivo. Il collegio ritiene che le strutture di sostegno degli aereogeneratori delle centrali eoliche (cd. torri o pali eolici) presentino caratteristiche tipologiche e costruttive nelle quali è possibile riscontrare i caratteri della stabilità, solidità e consistenza, nonché dell’immobilizzazione al suolo ex art. 832 cc, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale, ovvero dei beni mobili cd. imbullonati, equiparati, per risalente e costante giurisprudenza di legittimità civile e penale, agli immobili veri e propri. Tutte le suddette caratteristiche inducono a ritenere le torri non semplici pali, ma strutture stabilmente ancorate al suolo (immobili), atteso che, seppure imbullonate, possono essere astrattamente rimosse solo dopo avere esperito costose e complicate operazioni tecniche, pertanto oggetto di stima catastale in uno al suolo,
alle fondazioni, ai locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione ».
Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.
Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo, l’ inammissibilità/infondatezza del secondo motivo e l’assorbimento de l terzo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nel riesame del merito, il giudice del rinvio valuterà anche se occorra ordinare -con la contestuale rimessione della causa al giudice di prime cure ex art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 l’ integrazione del contraddittorio -per la palese sussistenza di un litisconsorzio necessario ex art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – nei confronti dei nudi proprietari delle aree sulle quali gli aerogeneratori eolici insistono.
Difatti, secondo la stessa prospettazione della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (a pagina 10 del ricorso), NOME COGNOME sarebbe il nudo proprietario di un suolo su cui tre aerogeneratori eolici erano stati edificati e che lo stesso sarebbe stato destinatario di un avviso di accertamento catastale, per quanto nulla si dica sull’eventuale proposizione di una separata impugnazione dinanzi al giudice tributario.
Si rammenta, invero, che, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale dà luogo
ad un litisconsorzio necessario tra i titolari della proprietà ed i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili soggetti alla revisione del l’unitario classamento (così: Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2019, n. 32836; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2020, n. 17020; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, nn. 16945 e 16632; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21002).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo e di chiara l’assorbimento de l terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.