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Rendita catastale impianti eolici: torre esclusa

La Corte di Cassazione ha stabilito che la torre di sostegno di un aerogeneratore deve essere esclusa dal calcolo della rendita catastale impianti eolici. In applicazione della L. 208/2015 (“legge imbullonati”), la sua funzionalità al processo produttivo prevale sulla sua natura di bene infisso al suolo, consolidando un importante principio per il settore delle energie rinnovabili.

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Pubblicato il 20 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rendita Catastale Impianti Eolici: La Torre di Sostegno è Fuori dal Calcolo

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale per il settore delle energie rinnovabili: la corretta determinazione della rendita catastale impianti eolici. La questione centrale riguarda l’inclusione o meno della torre di sostegno dell’aerogeneratore nella base imponibile. Con una decisione chiara, la Suprema Corte ha confermato che tale componente, in quanto funzionale al processo produttivo, deve essere esclusa dalla stima catastale, in linea con la cosiddetta normativa “imbullonati”.

I Fatti di Causa: La Controversia sulla Valutazione del Parco Eolico

Una società operante nel settore energetico aveva proposto, tramite procedura Docfa, una rendita catastale per il proprio parco eolico, escludendo dal calcolo il valore attribuibile alle torri di sostegno degli aerogeneratori. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, notificava un avviso di accertamento in rettifica, includendo tali componenti nella valutazione e aumentando di conseguenza la rendita.

La società impugnava l’atto, ma il suo ricorso veniva respinto sia dalla Commissione Tributaria Provinciale sia, in appello, dalla Commissione Tributaria Regionale. Quest’ultima riteneva che le caratteristiche di solidità, stabilità e ancoraggio al suolo della torre la rendessero parte integrante dell’immobile, e quindi da includere nella stima. Di fronte a questa decisione, la società proponeva ricorso per Cassazione.

L’Applicazione della Legge sugli “Imbullonati” alla Rendita Catastale Impianti Eolici

Il fulcro della difesa della società e, successivamente, della decisione della Cassazione, risiede nell’interpretazione dell’art. 1, comma 21, della Legge n. 208/2015. Questa norma ha introdotto un criterio innovativo per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione speciale (categorie D ed E).

La legge stabilisce che dalla stima diretta devono essere esclusi “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. Il legislatore ha voluto privilegiare il rapporto di strumentalità del bene rispetto all’attività produttiva, superando il vecchio criterio basato sulla mera stabilità e infissione al suolo del manufatto. Un bene, anche se saldamente ancorato al terreno, non rientra nella rendita catastale se la sua funzione è essenziale per il ciclo produttivo e non apporta un’utilità residua al “contenitore” immobiliare.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della società, ha rafforzato il suo orientamento consolidato in materia. I giudici hanno chiarito che la torre di sostegno di un impianto eolico, pur essendo strutturalmente connessa al suolo, è una componente impiantistica essenziale e inscindibile dal processo di produzione di energia elettrica. La sua funzione è quella di sostenere la navicella e il rotore e di contrastare la forza del vento, permettendo al generatore di funzionare in modo ottimale.

Secondo la Corte, la torre non ha un’utilità autonoma e separata dal processo produttivo. Non è una semplice “costruzione”, ma un elemento funzionale dell'”impianto”. Pertanto, essa rientra a pieno titolo nella nozione di “impianto funzionale allo specifico processo produttivo” esclusa dalla stima catastale dalla L. 208/2015. La sua consistenza fisica e il suo ancoraggio al suolo diventano irrilevanti di fronte alla sua destinazione produttiva. La decisione impugnata, che aveva valorizzato proprio l’aspetto strutturale, è stata quindi cassata perché in contrasto con il principio di diritto ormai consolidato.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

L’ordinanza in esame consolida un’interpretazione normativa di grande importanza per tutti gli operatori del settore industriale e, in particolare, delle energie rinnovabili. Il principio affermato è chiaro: nella determinazione della rendita catastale impianti eolici, e più in generale degli immobili produttivi, il focus deve essere sulla funzione e non sulla forma. Tutto ciò che è strumentale alla produzione, come la torre eolica, è escluso dal calcolo, anche se fisicamente immobile.

Questa decisione offre certezza giuridica alle imprese, consentendo una corretta pianificazione fiscale e incentivando gli investimenti in impianti tecnologicamente avanzati. Si conferma che il valore catastale deve riflettere il valore del “guscio” immobiliare e delle sue pertinenze strutturali, non quello degli impianti che vi operano all’interno, il cui valore è già tassato attraverso altri canali, come il reddito d’impresa.

La torre di un aerogeneratore deve essere inclusa nel calcolo della rendita catastale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la torre eolica è un elemento funzionale al processo di produzione di energia elettrica e, ai sensi dell’art. 1, comma 21 della Legge n. 208/2015, deve essere esclusa dal calcolo della rendita catastale.

Qual è il criterio decisivo per escludere un bene dalla stima catastale secondo la legge sugli “imbullonati”?
Il criterio decisivo è la funzionalità del bene rispetto allo specifico processo produttivo. È irrilevante che il bene sia stabilmente infisso al suolo; ciò che conta è il suo impiego essenziale nel ciclo di produzione.

Cosa succede dopo che la Cassazione annulla una sentenza in materia tributaria?
La Corte “cassa con rinvio”, ovvero annulla la decisione impugnata e rimanda la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, affinché riesamini il caso attenendosi al principio di diritto stabilito dalla Cassazione e decida anche sulla liquidazione delle spese legali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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