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Rendita catastale impianti eolici: la torre si esclude

Una società operante nel settore dell’energia eolica ha contestato l’inclusione della torre di sostegno dell’aerogeneratore nel calcolo della rendita catastale. L’Agenzia delle Entrate la considerava una costruzione stabile, mentre la società la riteneva un componente funzionale al processo produttivo. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società, stabilendo che, in base alla Legge di Stabilità 2016, il criterio determinante è la funzionalità e non la mera stabilità fisica. Pertanto, la torre, essendo essenziale per la produzione di energia, deve essere esclusa dalla stima della rendita catastale impianti eolici.

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Pubblicato il 16 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rendita Catastale Impianti Eolici: La Torre di Sostegno è Esclusa dal Calcolo

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha consolidato un principio fondamentale per la determinazione della rendita catastale impianti eolici, chiarendo definitivamente che la torre di sostegno degli aerogeneratori non deve essere inclusa nella stima. Questa decisione si basa sull’interpretazione della Legge di Stabilità 2016, che privilegia il criterio della funzionalità del bene al processo produttivo rispetto a quello della sua stabilità fisica.

I Fatti di Causa

Una società attiva nella produzione di energia eolica aveva proposto una rendita catastale per un suo impianto. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, aveva emesso un avviso di accertamento rettificando tale valore e includendo nella base imponibile non solo il suolo e il basamento, ma anche la torre che compone l’aerogeneratore.

La società contribuente si è opposta, sostenendo che la torre, quale parte integrante del macchinario, dovesse essere esclusa dal calcolo in virtù della Legge n. 208/2015. Questa normativa ha infatti stabilito che dalla stima della rendita catastale sono esclusi “i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo”.

Il caso ha attraversato due gradi di giudizio con esiti opposti: la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso della società, mentre la Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, qualificando la torre come una “costruzione” e come tale rilevante ai fini della rendita. La questione è quindi giunta all’esame della Corte di Cassazione.

La Decisione della Corte e la Rendita Catastale Impianti Eolici

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. I giudici di legittimità hanno ribadito che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un cambiamento radicale nella disciplina, segnando il passaggio da un criterio basato sull’infissione al suolo a uno basato sulla funzione del bene.

Il fulcro della questione non è se la torre sia o meno una struttura stabile e solida ancorata al terreno, ma se essa sia strumentale al processo di produzione dell’energia. La risposta della Corte è inequivocabile: la torre è una componente inscindibile e funzionalmente essenziale dell’aerogeneratore. Senza di essa, l’intero impianto non potrebbe svolgere la sua funzione.

Le Motivazioni della Sentenza

La motivazione della Corte si fonda sull’interpretazione della ratio della Legge n. 208/2015. Il legislatore ha voluto escludere dalla base imponibile i cosiddetti “imbullonati”, ovvero tutte quelle componenti che, pur essendo fisicamente connesse all’immobile, sono destinate all’attività produttiva. L’irrilevanza della consistenza fisica e del legame con il suolo è centrale: ciò che conta è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

La Corte ha affermato che è “ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione (…) debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo”. Di conseguenza, la torre dell’impianto eolico, essendo parte dell’unicum impiantistico (rotore-navicella-torre) finalizzato alla produzione di energia, rientra a pieno titolo tra gli elementi esclusi dalla stima della rendita catastale. La decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva valorizzato la stabilità della torre, è stata quindi giudicata errata perché non ha tenuto conto della nuova normativa e del suo scopo.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico, offrendo certezza giuridica agli operatori del settore energetico e, più in generale, a tutte le imprese con impianti industriali. Il principio affermato è chiaro: per stabilire cosa concorre a formare la rendita catastale, bisogna guardare alla funzione, non alla forma o alla stabilità. Se un bene è parte del ciclo produttivo, il suo valore non rientra nella rendita. Questa interpretazione porta a un alleggerimento del carico fiscale sugli immobili produttivi, in linea con l’intento del legislatore di non tassare il valore dei macchinari come se fossero parte del valore immobiliare.

La torre di un aerogeneratore va inclusa nel calcolo della rendita catastale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la torre di sostegno, in quanto componente funzionale essenziale al processo di produzione di energia eolica, deve essere esclusa dalla stima della rendita catastale, ai sensi della Legge di Stabilità 2016.

Qual è il criterio per determinare se un componente di un impianto industriale rientra nella rendita catastale?
Il criterio decisivo non è la stabilità o l’ancoraggio al suolo, ma la sua specifica funzionalità al processo produttivo. Se un bene è un “macchinario, congegno, attrezzatura o impianto funzionale allo specifico processo produttivo”, il suo valore è escluso dalla rendita.

La Legge di Stabilità 2016 ha cambiato le regole per la rendita degli impianti industriali?
Sì, ha introdotto un cambiamento significativo, passando da un criterio che includeva tutti i beni stabilmente infissi al suolo a un criterio “per esclusione”, che sottrae dal calcolo il valore delle componenti impiantistiche funzionali alla produzione, noti come “imbullonati”.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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