Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22248 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22248 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31478/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
rappresentata
e
difesa
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA n. 3988/2021 depositata il 10/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Oggetto della controversia è costituito da ventinove avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, a seguito di una rettifica di una proposta di accatastamento Docfa concernente un’area sulla quale insiste un Parco eolico sito nel Comune di Bisaccia (Av), con il quale, in attuazione della legge n. 208/2015, la società escludeva dalla rendita le componenti impiantistiche compresa la torre-traliccio. La C.T.P. di Avellino ha accolto il ricorso, annullando gli avvisi di rettifica, sul rilievo che le torri hanno, negli impianti eolici, la funzione di aerogeneratore, costituendo un unicum impiantistico con l’aerogeneratore medesimo.
La Commissione tributaria regionale della Campania ha riformato la pronuncia di primo grado, ritenendo la necessità dell’inclusione della torre tra gli elementi di calcolo per la determinazione della rendita.
In particolare, la Corte distrettuale ha così statuito .
La ricorrente ha proposto ricorso fondato su cinque motivi, mentre la controricorrente si è costituita con controricorso, deducendo di essere consapevole della consolidata giurisprudenza di legittimità, allo stesso tempo ritenendo che le censure attengono a profili fattuali esaminati dal giudice di merito e non censurabili in questa sede.
Nel procedimento è stata inserita una memoria di una parte estranea a questo giudizio e concernente altro procedimento pendente dinanzi ad altra sezione di questa Corte.
In data 12 giugno 2025, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto per adesione anche dall’amministrazione finanziaria.
MOTIVI DI DIRITTO
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
Il primo motivo di ricorso deduce l’illegittimità della sentenza per violazione falsa applicazione dell’articolo 1, commi 21 e 22, legge num. 208 del 2015, in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c.; si critica la decisione della Corte distrettuale per aver qualificato la torre – traliccio come costruzione, senza tenere in considerazione i principi affermati da questa Corte in relazione alla natura delle torri degli impianti eolici, quali componenti essenziali ed attivi dell’impianto, dovendosi prescindere dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo
invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. Si assume che risulta irrilevante la consistenza fisica della costruzione, in quanto ciò che rileva è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, conclusione conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dalla legge num. 208 del 2015 che sancisce l’irrilevanza catastale di tutte le componenti impiantistiche che in quanto tali risultano inidonee ad apportare al fabbricato a cui accede una effettiva utilità produttiva – reddituale. La sentenza di appello si pone in contrasto con la normativa citata nella parte in cui ha operato ai fini catastali un discrimine tra componenti strumentali e componenti essenziali del tutto estraneo alla fattispecie al sistema valutativo delineati dalla norma.
La seconda censura introdotta ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione dell’articolo 7 della legge num. 212 del 2000; il decidente ha respinto l’impugnazione incidentale promossa dalla società incorporata ritenendo gli avvisi di accertamento impugnati sufficientemente motivati e del tutto intelligibili in ordine agli elementi di fatto e di diritto sottesi all’azione pretesa tributaria. Si obietta che gli avvisi catastali opposti si limitano a richiamare la circolare num. 2 del 2016 già espressamente censurata dalla Corte di legittimità. Peraltro, si afferma che in una materia connotata da un elevato grado di tecnicismo, l’ufficio si è limitato a comunicare l’entità delle rettifiche operate senza esplicitare l’iter logico giuridico alla base del disconoscimento della natura impiantistica della torre. Sostiene la società che, nel caso sub judice, ricorra una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente che avrebbe imposto l’obbligo di una motivazione più approfondita da parte dell’amministrazione.
Il terzo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 360 primo comma, num. 3, c.p.c., denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., per aver omesso i giudici regionali di valutare i pareri pro
veritate prodotti dalla società nel giudizio di merito, dai quale era inferibile la natura impiantistica delle torri, l’assenza di utilità trasversali e l’assenza di autonomia funzionale e reddituale dei tralicci.
Il quarto motivo di ricorso prospetta la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.; si afferma che decidente non ha considerato i pareri pro veritate ai fini del decidere adottando la propria decisione sull’assunto che la torre fosse un mero sostegno avente natura di costruzione.
Con l’ultimo mezzo di ricorso la società denuncia la violazione degli articoli 23 e 97 Cost., in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 3, c pc; per avere il giudicante aderito alle prospettazioni dell’ufficio in aperto contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, pur essendo pacifico che i documenti di prassi dell’amministrazione finanziaria costituiscono meri atti interni, espressioni di potere gerarchico, inidonei ad incidere sul rapporto fisco contribuente.
Non occorre procedere alla disamina dei motivi illustrati, avendo la società ricorrente depositato in data 12 giugno 2022, atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per accettazione anche dall’amministrazione finanziaria.
Si assume che alla stregua della Circolare del 6 ottobre 2023, intervenuta a rettificare l’indirizzo assunto in precedenti documenti di prassi (i.e. Circolare n. 27/E/2016), l’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Avellino ha disposto l’integrale annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento catastale alla base del presente giudizio con Provvedimento prot. n. 108472/2024 del 1° ottobre 2024 (all. 1), ripristinando negli atti catastali le rendite indicate dalla Società incorporata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che con il DOCFA aveva scorporato gli ‘imbullonati’ con decorrenza dal 1° gennaio 2016; che, con propria Nota, l’Agenzia delle Entrate-Direzione di Avellino ha altresì trasmesso il
Provvedimento prot. n 108472/2024 cit. all’Avvocatura Generale dello Stato per gli adempimenti conseguenziali, affinché si ponesse fine al giudizio instaurato con compensazione delle spese.
Al riguardo va ricordato che ove il ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità – atto che non ha carattere “accettizio” e non richiede, pertanto, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali -si determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, al che consegue il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (per tutte Cass. Sez. U, n. 34429/2019). In particolare, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere, come anticipato, dall’accettazione della controparte, che rileva solo ai fini delle spese di lite (Cass. 29 luglio 2014 n. 17187; S.U. n. 22438/2018; Cass. n. 18886/19; Cass. 28 maggio 2020, n. 10140 Cass. n. 34429/2020; n. 9474/2020; Cass. n. 9143/2021; Cass. n. 9828/2024; Cass. m. 133/2024).
La rinuncia depositata dal contribuente soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. e risulta accettata dall’Agenzia delle Entrate che ha annullato, in sede di autotutela, gli atti rettificati della rendita; per cui, a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria. In presenza dell’accettazione da parte dell’ente impositore, ricorre la condizione di legge di cui all’art. 391, quarto comma, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante. Ricorrono, pertanto, i presupposti per compensare le spese di lite.
9.1.Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della