Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6858 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6858  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6154/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  (C.F.:  P_IVA),  in  persona  del  Direttore Generale pro  tempore ,  rappresentata  e difesa  dall’Avvocatura  Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, corrente in Torino, alla INDIRIZZO (C.F. e P.IVA: P_IVA), in persona del suo procuratore speciale COGNOME NOME, nato a Pagazzano (BG) il DATA_NASCITA, munito dei necessari poteri in forza dell’atto di conferimento di Procura Speciale per AVV_NOTAIO (Rep. 8766) del 18/11/2019, rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ( C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria
Avviso accertamento rettifica  rendita  catastale  – Docfa- Metodo stima diretta
della Suprema Corte di RAGIONE_SOCIALEzione (telefax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL;
– controricorrente –
-avverso la sentenza 1051/02/2022  emessa  dalla CTR  Marche  il 16/09/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE Pesaro notificava in data 28.7.2015 atto di accertamento con il quale procedeva a rettifica RAGIONE_SOCIALE rendite immobiliari di due immobili siti nel comune di Fano, elevando le rendite catastali proposte dalla proprietaria RAGIONE_SOCIALE mediante dichiarazione Docfa (a  seguito  di  lavori  di  ristrutturazione);  utilizzando  il  criterio  di  stima indiretto per costo di ricostruzione di cui alla Circolare 6/2012.
 La  CTP  di  Ancona  accoglieva  il  ricorso  evidenziando  la  mancata contestazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, della perizia di stima proposta dalla società contribuente.
Sull’impugnazione dell’Ufficio, la CTR RAGIONE_SOCIALE Marche rigettava il gravame, evidenziando che l’RAGIONE_SOCIALE, nel contestare gli immobili similari indicati come riferimento dalla società contribuente, non aveva indicato immobili similari presi da essa in considerazione, né aveva indicato quali valori medi in concreto avesse estrapolato dal prontuario in uso, laddove gli immobili similari richiamati nella perizia della società contribuente erano da ritenere paragonabili, sicchè il valore di € 189/mq risultava più credibile rispetto a quello astrattamente indicato dall’RAGIONE_SOCIALE di €. 280/mq.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  sulla  base  di  un  solo  motivo.  L’RAGIONE_SOCIALE  (già RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la falsa e/o erronea applicazione del d.p.r. n. 1142 del 1^ dicembre 1949, dell’art. 37 del d.p.r n. 917 del 22
dicembre 1986 e della legge n. 190/2014, art. 1, comma 244, nonchè della Circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE n. 6/2012 e della Circolare 2/E/2016 dell’RAGIONE_SOCIALE, per aver la CTR avallato un procedimento riferito al confronto ad unità tipo e/o immobili similari, proprio dell’accertamento degli immobili iscrivibili nelle categorie ordinarie A, B e C, anziché il metodo del  costo  di  ricostruzione,  proprio  della  stima  diretta  degli  immobili  a destinazione speciale.
1.1. Il motivo è infondato.
Alla stregua della perizia di parte riprodotta a pagina 6 del controricorso e posta alla base della decisione qui impugnata, il contribuente, tenendo conto che l’immobile poi oggetto dell’accertamento rientra nella categoria D, ha operato correttamente una stima diretta utilizzando il procedimento indiretto di costo indicato nella Circolare n. 6 del 2012 (vale a dire, quello in virtù del quale il reddito diretto viene calcolato tenuto conto -del valore di mercato o – del costo di ricostruzione) e che, solo ai fini della determinazione del costo medio a mq., ha fatto riferimento ad unità immobiliari esistenti nella stessa provincia.
Pertanto, il contribuente, prima, e le commissioni tributarie di merito, poi, non  hanno  erroneamente,  rispettivamente,  utilizzato  ed  avallato  un procedimento riferito al confronto ad unità tipo e/o immobili similari, proprio dell’accertamento degli immobili iscrivibili nelle categorie ordinarie A, B e C, come invece sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
Le ulteriori velate censure formulate dalla ricorrente sollecitano, a ben vedere, una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede, vieppiù se si considera che si è al cospetto di una cd. doppia conforme. Del resto, lo stesso Ufficio, con l’articolato atto di appello, aveva sostenuto che la perizia della società contribuente era basata sul costo di costruzione, sia pure ricavato mediante il rapporto tra le rendite catastali ed il saggio di interesse diviso per le relative superfici degli immobili censiti in Pesaro, di cui solo uno, a suo dire, aveva una superficie comparabile. Aggiungendo altresì che la dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO del contribuente proponeva piuttosto un costo di costruzione più alto di quello accertato, ma
non teneva conto RAGIONE_SOCIALE indicazioni fornite dalla Circolare 6 del 2012, per la rendita catastale di immobili in categoria speciale – Gruppo D.
Conferma di ciò si ha dalla perizia di parte contribuente (posta alla base del Docfa):  <>.
Tale  approccio  non  si  pone  in  contrasto  con  quello  individuato  nella menzionata circolare, in quanto consente di determinare la rendita catastale dell’unità immobiliare con procedimento indiretto, tramite la quantificazione del valore venale con riferimento al costo di ricostruzione, da deprezzare (vale a dire, attraverso il calcolo del costo a nuovo dell’immobile e degli impianti fissi, opportunamente ridotto in relazione alle condizioni di vetustà ed obsolescenza tecnologica e funzionale).
A ben vedere, l’Ufficio si è limitato a sostenere la correttezza del proprio metodo, avendo operato l’individuazione del costo di ricostruzione dell’immobile, riferito al biennio 1988/89, tramite stima con procedimento indiretto utilizzando un “prontuario medio”, senza peraltro indicare quali valori medi in concreto abbia estrapolato dal detto prontuario. Avuto riguardo al metodo utilizzato dalla società contribuente, ha invece reputato la perizia non adeguata perché richiamante immobili di un altro comune e non similari rispetto a quello oggetto di rettifica.
In  caso  di  classamento  di  immobili  con  destinazione  speciale  (opifici), l’attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in l. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento  diretto,  ossia  partendo  dal  reddito  lordo  ordinariamente ritraibile e detraendo  le spese e le eventuali perdite,  quanto  con
procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell’immobile (se esiste un  mercato  RAGIONE_SOCIALE  compravendite),  ovvero  dal  costo  di  ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento RAGIONE_SOCIALE unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnicofunzionale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7854 del 16/04/2020).
In quest’ottica, il criterio adoperato dalla contribuente si rivela rispettoso del dettato normativo.
Da ultimo, la censura concernente l’asserita non similarità degli immobili considerati come parametro [<>] si rivela apodittica (siccome non accompagnata da elementi oggettivi a sostegno), a fronte dell’aff ermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui i detti immobili, oltre ad essere collocati in un comune limitrofo (il comune di Pesaro), appartenevano ad un’area territorialmente limitrofa ed analoga a quella in cui erano ubicati gli immobili in contestazione e, in particolare l’immobile identificato in perizia come “Toy Story”, aveva una superficie equiparabile, con la conseguenza che il valore di € 189/mq risultava più credibile rispetto a quello astrattamente indicato dall’RAGIONE_SOCIALE di € 280/mq .
1.2. Qualora l’RAGIONE_SOCIALE avesse inteso denunciare un vizio motivazionale, lo stesso sarebbe precluso, essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme e  non  avendo  la  ricorrente  neppure  dedotto  che  le  decisioni  adottate all’esito dei due gradi di merito si f ondassero su ragioni di fatto differenti. Ciò alla luce dell’art. 360, quarto comma, c.p.c., in base al quale <>.
Del resto, in tema di classamento di immobili compresi nella categoria D, l’obbligo di motivazione deve ritenersi osservato quando nel provvedimento siano indicati il capitale fondiario ed il saggio di redditività, poiché l’atto di classamento costituisce l’esito di un procedimento specificamente regolato dalla legge, che prevede la partecipazione del contribuente e che, per gli immobili appartenenti alla indicata categoria, trova il proprio presupposto in una stima diretta eseguita dall’ufficio, in relazione alla quale, esprimendo essa un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano non già a fini della legittimità, ma della attendibilità concreta del giudizio accennato, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà RAGIONE_SOCIALE ragioni oggetto della pretesa indicata in motivazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5404 del 04/04/2012).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis  c.p.c.  a  seguito  di  proposta  di  inammissibilità  del  AVV_NOTAIO delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.
La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel
sistema processuale.
Sulla  scorta  di  quanto  esposto,  ed  in  assenza  di  indici  che  possano  far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore  del  controricorrente  ai  sensi  dell’art.  96,  comma  3,  c.p.c.  e  al pagamento della di euro 2.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura  Generale  dello  Stato,  non  si  applica  l’art.  13,  comma  1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge;
condanna  la  ricorrente,  ai  sensi  dell’art.  96,  terzo  comma,  c.p.c.,  al pagamento in favore della resistente dell’ulteriore somma di euro 5.000,00; condanna  la  ricorrente,  ai  sensi  dell’art.  96,  quarto  comma,  c.p.c.,  al pagamento  della  somma  di  euro  2.000,00  in  favore  della  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.2.2025.