Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33799 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33799 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
Oggetto: rideterminazione rendita catastale -Cir. ag. terr. 6/E/2012 criteri
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21439/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., quale incorporante della società RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1859/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 29 marzo 2023, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza n. 1859/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva in parte l’appello d ell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 2671/4/2021 con la quale il giudice aveva accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE poi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento n.RM0169015/2019.
Nella sentenza impugnata si legge che l’atto impositivo era relativo alla rideterminazione della rendita catastale, ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, della unità immobiliare urbana sita nel Comune di Guidonia Montecelio, in INDIRIZZO ed identificata nel N.C.E.U. alla sezione LEF, Foglio n. 15, Particella n.328, Subalterno 507.
L’ immobile, costituito da vari fabbricati destinati ad attività sociosanitaria, faceva parte di una struttura ospedaliera interamente convenzionata con il servizio sanitario della regione Lazio, in parte direttamente gestita dalla ASL Roma 5 e in parte dalla società RAGIONE_SOCIALE. Tra il 2013 ed il 2016 alcuni fabbricati che componevano l’ immobile erano stati demoliti e ricostruiti e, dopo il
completamento dei lavori di ristrutturazione, in data 19 marzo 2018, in relazione all’Unità 507 la società presentava una dichiarazione di variazione catastale con la procedura DOCFA proponendo la categoria catastale D4 (riservata a case di cura e ospedali con scopo di lucro) e una rendita complessiva pari ad euro 248.984,26, determinata mediante il metodo del cd. costo di ricostruzione.
Con l’atto impugnato l’Amministrazione finanziaria rettificava il classamento proposto dalla parte, confermando la categoria D/4 ma incrementando la rendita catastale da euro 248.984,26 a euro 493.598,10.
Il giudice di prime cure condivideva la prospettazione difensiva, ritenendo che l’accertamento non chiarisse con la necessaria puntualità le ragioni dell’imposizione di rendita differente da quella proposta dal contribuente. La CTP valorizzava le risultanze della relazione tecnica prodotta dalla società ricorrente, da cui emergeva che le strutture sanitarie, in parte in gestione alla ASL Roma 5 ed in parte alla RAGIONE_SOCIALE, erano senza scopo di lucro essendo totalmente convenzionata con il servizio sanitario regionale. Pertanto, l’intero compendio immobiliare avrebbe dovuto essere censito nella categoria B2, ma la categoria era assente nel quadro tariffario della zona censuaria, con la conseguenza che i fabbricati, gestiti direttamente dalla ASL RM 5 erano censiti nella categoria B1, mentre quelli in cui veniva esercitata l’attività socio-sanitaria in convenzione erano stati censiti in categoria D4 (strutture sanitarie a scopo di lucro), senza l’annotazione ‘categoria assimilabile a B2’ .
Il giudice d’appello disattendeva le questioni preliminari, incluso il profilo della motivazione dell’atto impositivo in relazione alle caratteristiche dalla procedura DOCFA adottata nella fattispecie, procedura nella quale l’obbligo di motivazione del relativo avviso era soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
Nel merito, riteneva che l’Agenzia avesse correttamente attribuito al compendio la categoria D mentre non condivideva il proposto utilizzo ai fini dell’attribuzione della rendita del Prezziario dell’ordine Architetti e Ingegneri di Milano, in quanto del tutto avulsa dal contesto edilizio in cui insisteva il compendio accertato. In ultima analisi veniva confermato il valore catastale in euro 470.212,00 nel 2010, già attribuito al compendio allorquando l’immobile era stato oggetto di classamento sempre con procedura DOCFA, considerato che anche la destinazione d’uso poteva ritenersi sostanzialmente conservata anche dopo la ristrutturazione eseguita.
Avverso tale sentenza la contribuente e la società RAGIONE_SOCIALE divenuta successivamente alla notifica dell’avviso acquirente dell’immobile, hanno proposto ricorso per Cassazione, articolato in quattro censure, cui l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.
In data 8/10/2024 la contribuente deposita memoria illustrativa con contestuale istanza di trattazione in pubblica udienza.
Considerato che:
1. In primo grado, va esaminata e disattesa la richiesta, formulata nella memoria autorizzata ex art.380 bis1 cod. proc. civ., di remissione in pubblica udienza per la trattazione in tale sede della questione di diritto di particolare rilevanza sottesa al terzo motivo, relativa al metodo di determinazione del valore del cespite immobiliare a seguito dell’entrata in vigore della Circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/E/2012. Il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta, trattandosi di questione, per quanto con profili di novità, risolvibile in termini univoci sulla base dell’interpretazione chiara delle previsioni normative rilevanti.
In via preliminare, dev’essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE che il ricorso rende noto essere divenuta, successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento, cessionaria dell’immobile oggetto dell’operazione contestata. Infatti, dalla lettura della sentenza di appello non risulta essere stata parte del giudizio di impugnazione, né in ricorso è documentata la sua partecipazione ai precedenti gradi di giudizio, né tale circostanza è confermata dalla controricorrente.
Con il primo motivo di ricorso deduce, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 460/1997 da parte della sentenza impugnata per non aver tenuto conto che l’onere di motivazione dell’atto impositivo è assolto solo laddove l’atto emanato dall’Autorità amministrativa indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’ Amministrazione. L’ avviso nella fattispecie sarebbe caratterizzato da una motivazione contraddittoria o apparente, basata su formule generali e generiche, inidonee a rappresentare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche richiesti dalla legge.
Il motivo non può trovare ingresso.
Va premesso che, in tema di classamento di immobili, la Sezione (v. ad es. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 30166 del 20/11/2019) ha più volte affermato che l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004. Nel primo caso, a differenza del secondo, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta
derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni. Nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione.
La fattispecie riguarda la prima ipotesi, e va data continuità all’interpretazione giurisprudenziale (tra le molte, v. Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 31809 del 07/12/2018) secondo la quale, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni. Al contrario, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione dev ‘ essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. La decisione impugnata è conforme all’insegnamento sopra riportato e condiviso dal Collegio, da cui non vi sono ragioni per discostarsi nel caso in esame. 5. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132 cod. proc. civ. per essere la decisione corredata da una motivazione contraddittoria, laddove afferma che il criterio di stima per la rettifica della rendita catastale utilizzato dall’Ufficio (ossia il Prezziario dell’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Milano) non è corretto e – al contempo -conferma la rendita catastale indicata nell’ avviso impugnato, determinata con l’impiego del già menzionato criterio.
6. La censura è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata sulla questione. Il giudice d’appello ha stabilito, per quanto qui interessa: «Nella specie va rilevato che lo stesso compendio era già stato oggetto di classamento nel 2010 sempre con procedura DOCFA nella quale veniva validata l’attribuzione della categoria D/4 e rendita catastale euro 470.212,00, l’ufficio ha quindi correttamente attribuito al compendio la categoria D mentre non può essere condiviso il proposto utilizzo ai fini dell’attribuzione della rendita del Prezziario dell’ordine Architetti e Ingegneri di Milano in quanto del tutto avulsa dal contesto edilizio in cui insiste il compendio accertato. D’altra parte, non può nemmeno ritenersi congruo che la proprietà si sobbarchi ingenti lavori ed investimenti che portino alla consistente diminuzione del valore degli immobili posseduti può quindi essere confermato il valore catastale già attribuito al compendio in euro 470.212,00 nel 2010 considerato che anche la destinazione d’uso può ritenersi sostanzialmente conservata anche dopo la ristrutturazione eseguita.».
Dunque, il giudice d’appello non ha confermato in toto l’avviso impugnato, il quale aveva incrementato la rendita catastale da euro 248.984,26 a euro 493.598,10, ma ha fatto riferimento al precedente classamento del 2010 e, pertanto, non sussiste la contraddittorietà insanabile nei termini dedotti dalla società ai fini della censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ..
7. Il terzo motivo di ricorso prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 244, della Legge 190/2014, oltre che della Circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/E/2012, elevata a rango normativo dalla disposizione di legge da ultimo menzionata, per aver il giudice fatto erronea applicazione del corretto criterio di determinazione della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale (gruppo catastale D ed E).
La ricorrente prospetta che, secondo la Circolare, per gli immobili a destinazione speciale (come l’Unità 507) la rendita avrebbe dovuto essere ricostruita avendo quale riferimento il costo di ricostruzione, laddove – come nel caso degli immobili del polo ospedaliero – il ricorso ad ulteriori metodi estimativi non risulti attendibile per la mancanza di dati sufficienti e attendibili relativi all’epoca censuaria 198889.
Il motivo è fondato.
8.1. Per decidere la questione è necessaria una breve ricostruzione della disciplina applicabile.
Le unit à censite nelle categorie dei gruppi D ed E sono costituite da immobili non ordinari, ossia non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, circostanza della quale occorre tener conto al momento del classamento.
Ai sensi del l’art . 8 del Regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e che riguarda l’accertamento di immobili a destinazione speciale o particolare, la classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni.
Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili.
L’art. 30 stabilisce, inoltre, che le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell’art. 8 . Tuttavia, la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente «con stima diretta per ogni singola unità».
8.2. In questo quadro, l ‘art. 1, comma 244, della Legge 190/2014 prevede che, nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all’art.2 L. n.23/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 2, L. n.212/2000, l’art.10, R.D. n.652/1939, convertito, con modificazioni, dalla L. n.1249/1939 e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla Circolare dell’ Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi».
8.3. La Circolare dell’ Agenzia del territorio n. 6/E/2012, normativizzata dal disposto di legge da ultimo menzionato, attualizza e precisa il quadro normativo di riferimento sopra tratteggiato.
Per quanto qui interessa, la Circolare precisa, innanzitutto, che con la locuzione ‘ stima diretta” si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe. In tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con procedimento diretto o indiretto.
8.3.1. Il procedimento diretto è quello delineato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento, ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite. Il reddito lordo ordinario è il canone di locazione, fatte salve le eventuali aggiunte e detrazioni di cui agli artt. 16 e 17 (tra le prime, le spese di manutenzione ordinaria sostenute dal locatario anziché dal proprietario; tra le seconde, alcune spese condominiali sostenute dal proprietario anziché dal locatario).
8.3.2. Il procedimento indiretto è, invece, quello previsto dagli artt. 27 e seguenti del Regolamento, nei quali si precisa che il reddito
ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell’immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest’ultimo caso, di un adeguato «coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari» (deprezzamento).
Quest’ultimo passaggio dev’essere ulteriormente precisato. I criteri di dettaglio da porre alla base della determinazione della rendita catastale sono fissati dall’Istruzione III del 28 giugno 1942, emanata dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, ai paragrafi 47 e ss.
9.1. Al paragrafo 51, l’Istruzione, stabilisce che: «La determinazione diretta della rendita catastale per le unità immobiliari accertate nelle categorie dei gruppi D ed E si effettua sulla base del loro valore venale, quando si tratti di unità immobiliari per le quali nella località non è in uso il sistema dell’affitto. Dal valore venale si ricava il beneficio fondiario con l’applicazione del saggio d’interesse che compete ad analoghi investimenti di capitali» .
La Circolare continua chiarendo che il valore venale può essere individuato tramite un’indagine del mercato delle compravendite e, in via subordinata, attraverso il costo di ricostruzione. Con specifico riferimento all’approccio di mercato, occorre indagare il mercato delle compravendite, riferite al biennio economico 1988-89 e relative alla tipologia di immobili simili a quello oggetto di accertamento.
La stima del più probabile valore di mercato, attesa la grande eterogeneità che caratterizza gli immobili a destinazione speciale e particolare, è condotta sulla base dei valori di compravendita ricavati dall’indagine effettuata, privilegiando procedimenti di confronto multiparametrici.
9.2. Infine, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del citato Regolamento, il valore venale dell’immobile oggetto di accertamento, quando non ne
risulti possibile la determinazione dall’analisi del mercato delle compravendite, si stabilisce «con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unit à immobiliari» .
10. Traendo le conclusioni dalla ricostruzione in diritto che precede, nel caso in esame, il criterio adottato dal giudice di appello della determinazione del valore di stima è innanzitutto illogico, perché fa riferimento alla procedura DOCFA del 2010 e, dunque, non tiene conto che tra il 2013 ed il 2016 oltre la metà dei fabbricati che componevano l’ immobile sono stati completamente demoliti e ricostruiti. Inoltre, dal momento che il criterio de ll’analisi del mercato nella fattispecie, occorrendo indagare il mercato delle compravendite riferite al biennio economico 1988-89 per immobili simili a quello oggetto di accertamento, rifletterebbe un valore non attuale per la demolizione e ricostruzione immobiliare occorsa nel 2013-16, il giudice del rinvio si atterrà al criterio del costo di ricostruzione, nei termini sopra evidenziati.
11. In conseguenza dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso resta assorbito il quarto motivo, con cui si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’o messo esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti da parte della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la rendita accertata con l’ avviso, per aver completamente omesso di esaminare gli elementi contenuti nella articolata relazione tecnica, depositata in giudizio dalla Società, che dimostrerebbe, con calcoli puntuali e precisi riferimenti fattuali, la correttezza della rendita catastale proposta nel DOCFA dalla società. La questione verrà riesaminata dal giudice del merito, alla luce del principio di diritto individuato in risposta al terzo motivo.
12. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due motivi ed assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.10.2024