Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33731 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33731 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16761/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 294/6/23 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il depositata il 26/01/2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 dalla AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
1.RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO, con nuova determinazione del classamento e della rendita catastale per il 2019, notificatole dall’RAGIONE_SOCIALE, all’esito della d.o.c.f.a presentata in data 11 ottobre 2018, lamentando, in particolare, l’inclusione nella stima catastale dei piani inclinati e della c.d. decauville serventi la centrale RAGIONE_SOCIALEArmisa’, sita nel territorio del Comune di Ponte in Valtellina.
La Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, con la sentenza 17/02/2021 n. 667 depositata il 02/07/2021, ha rigettato il ricorso.
La società contribuente ha proposto appello e la Corte di Giustizia Tributaria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’impugnazione ritenendo che la decauville ‘Forno’ e i piani inclinati ‘S. Stefano’ e ‘Forno’ quali ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo’ non fossero soggetti a rendita catastale ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. 208 del 2015.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico articolato motivo.
Si è costituita con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La controricorrente ha depositato una memoria.
Ragioni della decisione
1.Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 1, comma 21, della Legge 208/2015, dell’art. 5 r.d.l. n.
652/1939 e dell’art. 40 del d.p.r. n. 1142/1949 in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile’, l’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la decisione impugnata per aver ritenuto i piani inclinati e la decauville inscindibilmente legati alla funzione industriale dell’impianto nel suo complesso, e come tali non computabili nella determinazione della rendita catastale.
Il motivo è infondato.
2.1. Come noto, per effetto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016), con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. “imbullonati”), è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato (v. tra le tante, Cass., 22 settembre 2021, n. 25784). Questa Corte ha precisato che “la scelta legislativa è quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo” (così Cass. n. 20726 del 2020).
2.2. Chiamata a pronunciarsi su una vicenda relativa ad un contenzioso tra e stesse parti in relazione alla medesima centrale e
ai medesimi piani inclinati di ‘Santo Stefano’ e ‘Forno’, questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha affermato che ‘in materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i piani inclinati RAGIONE_SOCIALE centrali elettriche non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono impianti funzionali al ciclo produttivo, sicché è applicabile l’art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo’ (Sez. 5, Sentenza n. 8985 del 04/04/2024, Rv. 671022 – 01).
Come già chiarito nella citata sentenza n. 8985 del 2024 il punto controverso investe la possibilità di individuare, nelle componenti impiantistiche, una parte scindibile rispetto al processo produttivo ed, invece, inscindibile rispetto all’unità immobiliare e conseguentemente la possibilità di includere nella stima catastale, nonostante la nuova disciplina introdotta dalla l. n. 208 del 2015, tale parte cd. immobiliare RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche. Ciò va sicuramente escluso relativamente a tutte quelle parti, sia pure edilizie o murarie, che sono strettamente strumentali e funzionali al processo produttivo (si pensi alla torre nell’impianto eolico), mentre può essere riconosciuto solo ed esclusivamente per quelle parti che conservano una loro autonomia strutturale rispetto al ciclo produttivo (si pensi, ad esempio, al capannone dove si svolge l’attività produttiva). Tuttavia, le questioni relative alla precisa individuazione e valutazione di tali parti integrano questioni di merito, che possono essere censurate in sede di legittimità limitatamente al profilo motivazionale e, quindi, solo ai sensi dell’art. 360 n. 4 o 5 c.p.c.
2.3. In particolare, con riferimento ai piani inclinati, nella pronuncia appena citata (riferita, lo si ribadisce ai medesimi piani inclinati ‘Santo Stefano’ e ‘Forno’, per cui è causa) è stato precisato che ‘i piani inclinati (che sono quelle particolari macchine costituite da una superficie piana disposta in modo da formare un angolo maggiore di 0 e minore di 90 gradi, rispetto alla verticale, rappresentata dalla direzione in cui si esplica la forza di gravità) costituiscono degli impianti, funzionali al processo produttivo. Si tratta, difatti, di un manufatto univocamente funzionale al processo produttivo, che non ha una utilità trasversale per l’immobile, in quanto non gli conferisce una maggiore fruibilità, apprezzabile dalla generalità degli utilizzatori, ma solo una particolare attitudine nell’ambito del ciclo produttivo’.
Non vi è, pertanto, dubbio che dette componenti costituiscano manufatti funzionali al processo produttivo.
2.4. Con riferimento alla decauville la difesa della stessa parte ricorrente afferma che ‘non esistendo strade carrabili per raggiungere gli impianti in quota, l’accesso alla diga e agli altri manufatti è garantito dalla decauville ‘Forno’ e dai piani inclinati ‘S. Stefano’ e ‘Forno’ (pag. 9 del ricorso).
Appare dunque evidente che anche la decauville in quanto componente che svolge la funzione di ‘accesso alla diga e agli altri manufatti’, idonea anche a consentire lo spostamento di altri materiali, deve ritenersi funzionale al processo produttivo e non possa, invece ritenersi meramente dotata di utilità trasversale.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nei confronti di parte ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di ricorso
proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in € 7.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso, in Roma, 10 luglio 2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO