Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3067 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3067 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 17930-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 105/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della BASILICATA, depositata il 25.3.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/1/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata aveva parzialmente accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 576/2022, emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso gli avvisi di classamento con i quali l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva rettificato in aumento le rendite proposte (DOCFA) relativamente a sei aerogeneratori di proprietà della contribuente, ritenendo di includere nel valore fondiario (e, quindi, nella rendita catastale) anche la componente torre dell’aerogeneratore.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente non essendo state illustrate «le ragioni della decisione e gli elementi di prova utilizzati per convalidarla».
1.2. La doglianza va disattesa in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017; Cass. Sez. Unite n. 22232/2016; Cass. n. 9113/2012; Cass. n. 16736/2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, mentre nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita adeguatamente la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico -giuridico
che ha portato alla decisione, laddove i Giudici d’appello hanno affermato quanto segue:« La questione inizialmente complessa dello scomputorideterminazione ai fini del calcolo della rendita catastale con la torre eolica in esenzione è ben nota a questa Corte di secondo grado, che da ultimo si è pronunciata sul punto con la sentenza di appello n. 251 del 2023, in ossequio al dictum …(della)… sentenza della Corte di Cassazione n. 6685 del 2023. Il dato giurisprudenziale specifico è oramai granitico ed assorbente, applicabile in concreto nella fattispecie in esame, ed il “vento” è cambiato sull’eolico quantomeno per la ri-determinazione della rendita catastale in esenzione della torre di acciaio negli avvisi di accertamento in parola. Da ciò discende, assorbito ogni ulteriore rilievo RAGIONE_SOCIALE parti, nel caso di specie, il rigetto parziale dell’appello dell’ufficio sulla sentenza di primo grado ma limitatamente al mancato scomputo, ratione temporis , ai soli fini della rendita catastale della torre di acciaio in esenzione, come inclusa in tutti gli avvisi di accertamento contestati ed impugnati, ut supra meglio descritti, che restano vivi ed efficaci nella parte rimanente laddove non incompatibile».
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7, comma 5 -bis , d.lgs. n. 546/1992 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente attribuito alla contribuente l’onere di provare l’erroneità de l valore fondiario di un immobile a destinazione speciale accertato dall’Ufficio, non avendo, al contrario, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dimostrato la correttezza della rendita catastale rettificata.
2.2. La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado unicamente evidenziato che, stante l ‘illegittimità dell’ atto impugnato con riguardo all’esenzione della torre, per la rimanente parte l’atto impugnato doveva ritenersi valido, né peraltro la ricorrente ha indicato di aver formulato ulteriori contestazioni oltre quella relativa all’errato inserimento della torre nella rendita catastale.
2.3. La censura, sì come dedotta, è peraltro da ritenere anche inammissibile in quanto viene lamentata la violazione di una norma non
applicabile alla fattispecie in esame posto che il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso depositato nel giugno 2021 (secondo quanto risulta ex actis ), cioè anteriormente all’introduzione del comma 5 -bis nell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 in forza dell’art. 6, comma 1, L. 31 agosto 2022, n. 130. Sul punto è stato condivisibilmente precisato che in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge predetta (cfr. Cass. n. 20816/2024).
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente demandato «ad una RAGIONE_SOCIALE parti del giudizio (l’RAGIONE_SOCIALE di Potenza) di procedere alla rideterminazione della rendita, compito che, invece, spettava esclusivamente al giudice di appello».
3.2. La doglianza è fondata.
3.3. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 34723/2022, 18777/2020) – trattando dei caratteri generali del processo tributario – il processo tributario è annoverabile tra quelli di «impugnazione-merito», in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio
3.4. Il processo tributario non è perciò diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio.
3.5. Ne discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (cfr. Cass., ex plurimis , Cass. n. 27574/2018; Cass. n.
24611/2014; Cass. n. 26157/2013; Cass. n. 15825/2006; Cass. n. 11958/1993; Cass. n. 3718/1990; Cass. n. 5352/1987).
3.6 . Nella fattispecie, l’avviso di liquidazione esponeva – piuttosto che un vizio formale riconducibile ad una qualche nullità (come nel caso di difetto di motivazione) -l’erronea applicazione della regula iuris relativa alla determinazione del valore catastale della torre eolica, così che il giudice del merito, dietro esame RAGIONE_SOCIALE questioni tra le parti controverse, avrebbe dovuto ricondurre a diritto l’operata liquidazione, escludendo, così come nella fattispecie avvenuto, dal calcolo della rendita catastale la torre eolica e, in esito, accertando in fatto il corretto valore della rendita catastale del parco eolico secondo le prospettazioni (anche fattuali) dell’atto impositivo e le contrapposte difese RAGIONE_SOCIALE contribuenti, così identificando i contenuti della pretesa impositiva legittimamente esercitabile a riguardo RAGIONE_SOCIALE distinte posizioni debitorie.
3.7. Ha dunque errato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado nel rinviare all’ Ufficio ritenuto competente, senza provvedere direttamente nel merito, dovendo invece decidere e motivare sul punto.
Il ricorso va quindi accolto limitatamente al terzo motivo, respinti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.1.2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)