Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29041 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29041 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25479/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
ROMA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1339/5/20 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 28/5/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto:
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR), con sentenza n 1339/5/20, depositata il 28/5/2020, dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto dal Comune di Roma per violazione dell’art. 54, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e accoglieva parzialmente quello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
In particolare, la CTR rigettava i motivi di appello afferenti alla presunta necessità – ai fini della legittimità della pretesa impositiva relativa ad avviso per maggiore imposta dovuta a titolo di ICI per l’anno 2011 di un contraddittorio preventivo e della irretroattività dell’attrib uzione della rendita catastale pur in presenza di una modifica della stessa a seguito di correzione di un pregresso errore (art. 74 l. 21 novembre 2000 n. 342 e art 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n 504). Diversamente, la CTR accoglieva l’appello dell a contribuente, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTP, quanto all’immobile censito al foglio 808, p.lla 650 sub 1, determinato la rendita in €. 22.259,55, a fronte di €. 15.150,75 indicato nell’atto di r ettifica impugnato.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre con cinque motivi.
Roma Capitale ha depositato controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212 per avere la CTR affermato che il diritto al contraddittorio preventivo è riconosciuto solo per i tributi armonizzati.
Con il secondo motivo viene dedotta, ex art 360, primo comma, n. 3 e 4 cod.proc.civ. la violazione degli artt. 6, 7 e 10 l. n. 212 del 2000, per essere l’atto impositivo privo di motivazione e per avere, sul punto, la CTR omesso ogni pronuncia.
Con il terzo motivo si lamenta, ex art 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. , per non avere la CTR rilevato che l’avviso impugnato non era conseguenza di errori materiali della procedura DOCFA del contribuente ma di una procedura che ha comportato un nuovo classamento sulla base di nuovi parametri e normative non esistenti al momento della domanda DOCFA. Sul punto la ricorrente richiama il giudicato intervenuto tra le stesse parti e afferente ai medesimi immobili ma per l’anno di imposta ICI 2010
Con il quarto motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3 l’illegittimità della sentenza della CTR per «omessa motivazione o motivazione apparente e/o esame su un punto decisivo della controversia». Con tale censura la ricorrente lamenta che la CTR ha omesso di m otivare sulla circostanza per cui l’amministrazione aveva proceduto ad operare un nuovo classamento sulla base di diversi elementi di fatto nel 2014 e non già emendato ad un errore, nonché sul precedente giudicato di cui al terzo motivo di ricorso.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. la violazione e falsa applicazione dell’art 74, l. 21 novembre 2000 n. 342 e art 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n 504. La contribuente lamenta che la CTR in violazione delle suindicate norme ha attribuito efficacia retroattiva alla attribuzione catastale degli immobili oggetto di imposizione.
Il primo motivo non è fondato.
Sul punto è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui « In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente
pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito » (Cass. n. 24823 del 2015 Rv. 637604 – 01).
Negli stessi termini la Corte costituzionale, nel riportare la suindicata pronuncia, ha affermato che il diritto nazionale «non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidit à dell’atto », escludendo, pertanto, « che possa attribuirsi valenza generale alla previsione dell’art. 12, comma 7, statuto contribuente, perch é questa disposizione, come emerge dal suo tenore testuale, va delimitata ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di riferimento del contribuente, senza che possa estendersi anche alle verifiche ‘a tavolino’ », ritenendo, quindi, il Giudice delle leggi che « di fronte alla molteplicit à di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti » (cos ì Corte costituzionale 21 marzo 2023, n. 47).
Il secondo motivo è inammissibile in quanto manchevole di specificità.
Questa Corte, sul punto, costantemente ritiene (si rimanda sul punto a Cass. n. 16147 del 2017; pi ù recentemente anche Cass. n. 28570 del 2019) che nel rispetto dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario,
qualora il ricorrente censuri la sentenza di un giudice di merito sotto il profilo del giudizio reso in ordine alla contestata congruit à della motivazione dell’avviso di accertamento, così come della cartella di pagamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto impositivo che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso.
Altro principio affermato da questa Corte è quello secondo cui « Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi » (Cass. n. 28072 del 2021 Rv. 662554 – 01). Nella fattispecie oggetto del presente scrutinio, la ricorrente ha omesso di formulare il motivo di ricorso nel rispetto dei principi sopra indicati.
8. Il terzo e il quarto motivo, congiuntamente esaminabili in quanto afferenti al medesimo tema, sono inammissibili.
8.1. In via preliminare va rilevato che, per come riportato nel quarto motivo, la ricorrente sotto la formulazione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., denuncia in realtà l’omessa e apparente motivazione della CTR e, dunque, il motivo in esame va inquadrato nella violazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. Occorre, infatti, rilevare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta descritta da una norma di legge e, dunque, implica un problema interpretativo della stessa. Risulta di tutta evidenza la differente censura proposta dal ricorrente, che deve correttamente essere inquadrata nel n. 5 dell’art . 360, primo comma, cod.proc.civ.
8.2. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui « In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali » (ex plurimis Cass. n. 7090 del 03/03/2022 Rv. 664120 01). Ricorre, pertanto, il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a
far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.
8.2. Altro principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità è quello secondo cui «Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (ex plurimis Cass. n. 5947 del 2023 Rv. 667202 – 01).
8.3. Alla luce di quanto sopra va rilevato che la CTR, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, ha reso chiare le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, rilevando la legittimità dell’avviso impugnato, in quanto fondato su di una correzione di un errore nell’accatastamento del bene.
Il ricorrente non ha, poi, dimostrato che le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni dei diversi gradi di giudizio erano tra loro diverse. In particolare, la ricorrente fonda una presunta diversità di valutazione dei fatti sulla circostanza che in primo grado il contraddittorio preventivo era stato ritenuto una mera facoltà per l’amministrazione avendo al, contrario, la CTR affermato la retroattività della rendita in quanto fondata su procedimento DOCFA. Risulta evidente come la ricorrente ponga sullo stesso piano argomenti utilizzati dai diversi giudici di merito per rispondere a diverse censure e, dunque, non suscettibili di essere sovrapposti ai fini della valutazione circa la valutazione del requisito della cd ‘doppia conforme’.
Il quinto motivo non è fondato.
L’avviso di rettifica impugnato trova causa nella proposta di attribuzione della rendita ad alcuni immobili da parte della contribuente a seguito di procedura DOCFA previsto dal d.m. 19 aprile 1994 n. 701
(domande presentate il 7.1.2010, l’11.3.2011 e il 26.8.2011) e, in particolare, dell’ultima rendita proposta ed accettata dall’Amministrazione.
Questa Corte ha affermato che « In tema di ICI, la rettifica della rendita catastale effettuata dall’Agenzia del territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall’epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione » (Cass. n. 26347 del 29/09/2021 Rv. 662286 – 01).
In particolare si è affermato che « In tema di ICI, la regola generale ricavabile dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente con procedura cd. “DOCFA”; individuandosi, in tale ultimo caso, la base imponibile dalla data della denuncia e con inclusione anche delle annualità sospese e “sub iudice”»
(Cass. n. 16679 del 2021 Rv. 661530 – 01)
A tali principi si è conformata la CTR che ha correttamente affermato la retroattività della rendita attribuita dall’Amministrazione a seguito degli errori rilevati nella rendita proposta dalla contribuente con il procedimento DOCFA.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese di lite devono essere liquidare secondo il principio della soccombenza.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti
per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Cos ì deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.10.2023
Il Presidente NOME COGNOME