Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20240 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8009/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Rovereto (TN), alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, legali rappresentanti pro tempore , NOME COGNOME (nata a Orsara di Puglia (FG) il DATA_NASCITA; C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (nato a Foggia l’ DATA_NASCITA; C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) e NOME NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) ed elettivamente domata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale in calce al ricorso, su foglio separato;
-ricorrente –
Avvisi di accertamento classamento e rendita catastale generatore parco eolico
contro
COMUNE FAETO (FG), P.IVA: P_IVA – C.F.: CODICE_FISCALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore dott. NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME del Foro di Velletri (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), presso il cui studio in Roma, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso su foglio separato (n. fax: NUMERO_TELEFONO;
p.e.c.: EMAIL; p.e.c.: EMAIL);
– controricorrente –
-avverso la sentenza n. 2574/2022 emessa dalla CTR Puglia in data 05/10/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava due avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Faeto in data 28.12.2020 relativamente alle annualità d’imposta 2015 e 2016.
La CTP di Foggia accoglieva il ricorso.
Sull’impugnazione del Comune, la CTR della Puglia accoglieva parzialmente il gravame, evidenziando, avuto riguardo all’anno di imposta 2015, che era applicabile la rendita di euro 18.000 perchè dichiarata dalla stessa contribuente in sede di RAGIONE_SOCIALE, che aveva tenuto conto, nel calcolo, del valore di tutti gli elementi funzionali al processo produttivo secondo le disposizioni in vigore fino al 31.12.2015 in materia di parchi eolici e cc.dd. imbullonati, e confermata con la sentenza n. 2102/2016 della CTP di Foggia, e con riferimento all’anno d’imposta 2016, che, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge n. 208/2015, andava escluso dalla stima, e dalla conseguente rendita, il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, determinando la rendita nella misura di euro 9.582,00, come poteva rilevarsi anche dalla sentenza della CTR Puglia n. 1599/2020.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. Il Comune di Faeto ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE seguenti disposizioni: i) art. 13, comma 4, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214 del 2011, in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi del quale la base imponibile dell’imposta, per i fabbricati iscritti in catasto, è costituita dalle ‘rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione’; ii) artt. 67 bis e 69, comma 1, d.lg s. n. 546/1992 (a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte con gli artt. 9 e 12 d.lgs. n. 156/2015), ai sensi dei quali le sentenze del Giudice Tributario sono immediatamente esecutive e, con più specifico riguardo proprio alle controversie catastali, “Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive”, anche se non passate in giudicato; iii) principi costituzionali in materia di tutela dei diritti ed effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) e della capacità contributiva (art. 53 Cost.), che presiedono alla disciplina del prelievo fiscale.
Col secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per un verso, l’esistenza di una ‘anomalia motivazionale’, che si sostanzia in una ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilia bili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’; per l’altro verso, l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio.
Il primo motivo è infondato, atteso che, ancora al momento, non è stato accertato giudizialmente in modo definitivo l’importo della rendita catastale. In particolare, avuto riguardo all’avviso Imu 2015, la rendita attribuita
dall’RAGIONE_SOCIALE in sede di rettifica, sulla cui base l’imposta è stata calcolata, è stata si annullata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione di Foggia, con sentenza n. 1599/2020, ma con sentenza non ancora passata in giudicato, come ammesso dalla stessa contribuente a pagina 17 del ricorso per cassazione.
Con riferimento all’avviso Imu 2016, è intervenuta la sentenza n. 771/04/2021 della stessa Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, pronunciatasi nel giudizio avverso le rendite vigenti a far data dal 1.1.2016, che ha accolto il ricorso della società ed annullato le rendite rettificate dall’RAGIONE_SOCIALE.
In proposito va ricordato che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), solo la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario rappresenta, in virtù degli effetti retroattivi propri RAGIONE_SOCIALE statuizioni giudiziali, l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, con la conseguenza che, per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18637 del 09/06/2022).
In particolare, in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell’attribuzione da parte dell’UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4334 del 04/03/2015).
Tanto è vero che tra la controversia che oppone il contribuente all’RAGIONE_SOCIALE del Territorio in ordine all’impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e quella, instaurata dallo stesso contribuente contro il Comune, avente ad oggetto l’impugnazione della liquidazione dell’ICI gravante sull’immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazione dell’imposta (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 421 del 10/01/2014).
È stato, altresì chiarito, con riguardo alla decorrenza degli effetti dell’annullamento giurisdizionale degli atti di attribuzione della rendita catastale, che esso <> (Cass. Sez. 5, n. 11439/2010).
Ad ulteriore conferma di quanto precede, in tema di ICI, il termine di decadenza dal diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE somme versate e non dovute, fissato dall’art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, in cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita catastale dell’immobile oggetto di imposizione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12297 del 17/05/2017).
3.1. In base all’a rt. 69, comma 1, d.lgs. n. 546/1992: <>
Il richiamato art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che: <>.
Non è revocabile in dubbio che, ove intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l’atto impositivo, l’Amministrazione abbia l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio o di rimborso dell’eccedenza versata (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11135 del 19/04/2019).
Tuttavia, occorre non confondere l’esecutività provvisoria (immediata) della sentenza in materia catastale ex art. 69 d.lgs. n. 546/1992 con la definitività dell’accertamento , che deriva solo dal giudicato.
In quest’ottica, il contribuente, se da un lato, in forza della sentenza favorevole esecutiva, ha titolo per ottenere l’immediata iscrizione a catasto della rendita provvisoriamente stabilita (anche per eventuali imposizioni future, in pendenza di giudizio), dall’altro lato, non ha anche quello di ottenere l’annullamento dell’atto impositivo basato sulla rendita originaria; annullamento che discende dalla retroattività appunto insita nel (solo) accertamento passato in giudicato, e non nella esecutività provvisoria.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, anche all’indomani del la riforma dell’art . 69, il giudicato rappresenta l”unico dato’ da prendere in considerazione circa la rendita ‘legittimamente’ operante al 1° gennaio dell’annualità di imposta pretesa.
In questi termini va letto il principio secondo cui, in tema di processo tributario, solo le sentenze di condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, se emesse successivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive, in
applicazione di un principio generale, immanente nell’ordinamento processuale tributario, che non si limita soltanto alle decisioni riconducibili alle fattispecie previste dall’art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, e perché, con la predetta decorrenza, la novella dell’art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, che estende alle impugnazioni RAGIONE_SOCIALE pronunce dei giudici tributari le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ha soppresso l’inciso “escluso l’articolo 337”, così eliminando ogni limitazione alle regole del codice di rito civile (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12074 del 06/05/2024).
In definitiva, la sentenza in tema di rettifica catastale è solo provvisoriamente esecutiva e può essere posta in esecuzione anche in difetto di giudicato (v. abrogazione art. 69-bis, d.lgs. n. 546 del 1992), ma lascia impregiudicato il rapporto di imposta (dipendente dall’accertamento della rendita catastale), il cui assetto definitivo deve conseguire dal giudicato.
L’efficacia provvisoria della rendita come risultante dalla sentenza esecutiva -non esclude che solo il giudicato può conformare il dipendente rapporto di imposta. La rettifica catastale medio tempore operata dall’Ufficio , se annullata in sede giudiziale, legittimerebbe il ripristino della rendita preesistente (oggetto di rettifica) che però, in difetto di giudicato, non sarebbe comunque idonea a conformare la pretesa impositiva.
Del resto, il menzionato art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, il quale, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, stabilisce le misure nelle quali deve essere pagato il tributo (con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali), non si applica all’imposta municipale sugli immobili (ICI), dal momento che per tale tributo non opera l’istituto della riscossione frazionata, con conseguente legittimità dell’emissione della cartella di pagamento per l’intero, anche nel corso del giudizio d’impugnazione del relativo avviso di accertamento (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 36278 del 28/12/2023).
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Invero, avuto riguardo all’anno di imposta 2015, la CTR ha fondato la propria decisione non solo sulla sentenza n. 2102/2016 della CTP di Foggia
(che è stata riformata con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 1599 del 2020, determinando in euro 8.582,00 la rendita catastale previgente fino al 1.1.2016 e, quindi, in misura inferiore rispetto a quanto dichiarato dalla stessa società con RAGIONE_SOCIALE), ma anche sulla dichiarazione resa dalla stessa contribuente in sede di RAGIONE_SOCIALE (con cui è stata autodichiarata una rendita di euro 18.000), che ha tenuto conto, nel calcolo, del valore di tutti gli elementi funzionali al processo produttivo secondo le disposizioni in vigore fino al 31.12.2015 in materia di parchi eolici e cc.dd. imbullonati. A ben vedere, la menzionata sentenza viene richiamata a conforto della rendita autodichiarata dalla contribuente e prima di esplicitare il criterio di calcolo della stessa applicato.
Con riferimento all’anno d’imposta 2016, la stessa CTR, nel prendere in considerazione la, nel frattempo entrata in vigore, legge n. 208/2015, ha escluso dalla stima, e dalla conseguente rendita, il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, determinando la rendita nella misura di euro 9.582,00, pur richiamando erroneamente ad colorandum la sentenza della CTR Puglia n. 1599/2020 (‘… come può rilevarsi anche dalla sentenza della CTR di Foggi a SEZ. 27 n. 1599 del 2020’).
Ragion per cui non è configurabile la ‘perplessità’ ed ‘obiettiva incomprensibilità’ RAGIONE_SOCIALE argomentazioni contenute nella sentenza denunciate dalla ricorrente, nella parte in cui la CTR ha confuso le sentenze tributarie, che si sono pronunciate nei due distinti e pregiudiziali giudizi pendenti avverso le rendite catastali rettificate dall’RAGIONE_SOCIALE.
E’ vero che, in relazione alla RAGIONE_SOCIALE 2015, la dichiarazione del contribuente, nella specie costituita dalla denuncia di variazione catastale relativa al cambiamento di destinazione d’uso di un cespite trasformato in immobile speciale, è sempre emendabile e ritrattabile in presenza di errore di fatto e di diritto suscettibile di cagionare un prelievo fiscale maggiormente oneroso di quello previsto dalla legge (Cass. civ., Sez. V, 15.7.2008, n. 19379).
Ma è altrettanto vero che non è nella presente sede che deve essere fatto valere l’errore in cui si sarebbe incorsi in sede di RAGIONE_SOCIALE, bensì, come in
effetti avvenuto, con l’impugnazione della rendita rettificata.
Del resto, da un lato, la motivazione resa dalla CTR, sebbene sintetica, non si pone senz’altro al di sotto del minimo costituzionale e, dall’altro lato, sulla base di quanto evidenziato nell’analizzare il primo motivo, le due sentenze della CTP di Foggia (n. 771/04/2021) e della CTR Puglia (n. 1599/2020), il cui esame sarebbe stata omesso, non assumono diretta rilevanza nel presente giudizio, sicchè difetta comunque il presupposto della decisività (inteso come fatto oggetto di discussione tra le parti che, se preso in considerazione, avrebbe determinato un esito diverso della causa).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.800,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 4.7.2024.