Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20360 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8515/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliatosi in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosi in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) -PEC e EMAIL
-controricorrente e ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosi in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE ,
rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -PEC e EMAIL -controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1063/2021 depositata il 29/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza in epigrafe indicata rigettava sia l’appello principale , sia quello incidentale, rispettivamente proposti dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quanto all’appello principale, e viceversa quanto all’appello incidentale, ambedue avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa n. 488/2018 di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente RAGIONE_SOCIALE avverso l’ avviso di accertamento catastale NUMERO_DOCUMENTO notificato il 28.12.2016 con il quale l’RAGIONE_SOCIALE Territorio aveva rettificato la rendita catastale elevandola a euro 165.440,00, con riferimento alla centrale geotermica ubicata nel comune di Monteverdi Marittimo (PI) catasto fabbricati foglio 42, part. 127 per la quale aveva presentato una dichiarazione Docfa in data 4.5.2016 proponendo una reddita catastale di euro 8.992,00.
Avverso la suddetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui hanno resistito con controricorso, proponendo altresì contestuale ricorso incidentale affidato a tre motivi, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (società beneficiaria della scissione parziale di RAGIONE_SOCIALE con atto del 19/12/2019).
Successivamente RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto che parte ricorrente incidentale ha depositato una doppia memoria, rispettivamente ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e 380 bis .1 cod. proc. civ. (quest’ultima tra l’altro depositata due volte, in identico contenuto, nel medesimo giorno), nei termini di legge.
1.1. A prescindere dalla erronea rubricazione della prima memoria sub art. 378 cod. proc. civ., deve ribadirsi, in continuità con orientamento già espresso da questa Corte, che ambedue le memorie sono ammissibili, atteso che ‘L ‘art. 380bis .1 c.p.c. consente alle parti di depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio, sicché non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto dell’anzidetto termine, la presentazione di più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi la consumazione del potere di difesa scritta’ (Cass. 31/08/2020, n.18127). Tale duplicazione deve invece essere considerata ai fini della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, trattandosi di attività superflua ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., in quanto unicamente rimessa alla evitabile iniziativa della parte, la quale ben avrebbe potuto depositare una memoria unica.
Occorre premettere che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio sono stati adottati nel 2016, all’esito di una d.o.c.f.a del contribuente del 2016, e sono, quindi, soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei
limiti dell’ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 e 10 del r.d. 13 aprile 1939 n. 652, dell’art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005 n. 88, nonché dell’art. 1 comma 244 della legge 190 del 2014. La decisione impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui esclude dalla stima i pozzi di estrazione e reiniezione sul presupposto della assimilazione alle miniere.
3.1. Come già rilevato da questa Corte (Cass. 13/03/2023, n.7322), deve evidenziarsi che, secondo le stesse allegazioni dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i pozzi geotermici sono parti dell’impianto produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce di Cass., Sez. civ. 5, 15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatto applicazione, ratione temporis , della disciplina previgente) e Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827. Invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica. Risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie. Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l’energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l’asse della turbina è collegato al rotore dell’alternatore che, ruotando, trasforma l’energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene
trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione. Il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l’acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l’acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile.
3.2. Alla luce di tali premesse si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, non rilevano, a decorrere dal 1 gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della L. n. 208 del 2016, il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827). Per mera completezza va osservato che la circolare n. 6 del 2012, sebbene richiamata dalla legge di stabilità del 2015, è anteriore rispetto alla L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità del 2016), per cui, in base ai criteri della successione della legge nel tempo, non è risolutiva nella decisione della questione.
3.3. Pertanto, il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, sebbene la stessa presenti un evidente errore di sussunzione del caso concreto, ricondotto erroneamente ad una norma non pertinente e, cioè, al R.D. n. 1572 del 1931, art. 18 mentre i pozzi presenti nella centrale non sono pertinenze di una miniera, ma piuttosto parti inscindibili dell’impianto, alla cui funzione produttiva partecipano.
3.4. Va quindi confermato il principio di diritto già espresso da questa Corte (Cass. 13/03/2023, n.7322), e cioè che in materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze RAGIONE_SOCIALE miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell’energia elettrica, sicché è applicabile la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sottrae dal carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo.
3.5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., le società ricorrenti in via incidentale deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 324 c od. proc. civ. e dell’art. 2909 c od. civ. per intervenuto giudicato interno.
4.1. La parte della decisione di prime cure relativa ai ‘carriponte’ , favorevole alla parte contribuente, non sarebbe stata oggetto di motivo di appello e ciononostante il giudice del gravame ha affermato la piena legittimità dell’inclusione di questi beni ai fini della determinazione della rendita.
4.2. La censura è fondata.
Invero, dalla stessa ricostruzione offerta nel ricorso principale, confortata dalla riproduzione dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE in quello incidentale, emerge che nessun motivo di impugnazione era stato proposto con riferimento ai carriponte, sicché si era formato il giudicato interno con riferimento all’illegittima valorizzazione ai fini catastali dei predetti impianti, essendo preclusa ogni pronunzia su tale questione in
sede di gravame; peraltro, l’Amministrazione finanziaria ha rilevato in ricorso (alla pagina 4) di non insistere su tale questione dell’originaria pretesa in ragione dell’esclusione dei carriponte dalla valutazione ai fini catastali in forza del tenore della summenzionata circolare n. 2/E del 2016 e rilevando, appunto, di non aver proposto impugnazione della sentenza di primo grado al riguardo sfavorevole.
4.3. In mancanza di censura in sede di appello, la CTR non avrebbe dovuto pronunciarsi su tale aspetto, per cui il motivo è accolto. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio, a norma dell’art. 382 c.p.c., in relazione al profilo accolto, perché il giudizio non poteva essere proseguito in relazione ai carriponte.
5.- Col secondo motivo le ricorrenti incidentali denunciano nullità della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. per essersi la Commissione tributaria regionale pronunciata anche in merito alla legittima valorizzazione di alcuni beni (vapordotti, alternatori, trasformatori) sebbene ciò non avesse costituito oggetto del contendere del giudizio.
5.1.- Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Dallo stesso tenore della censura in forza della quale le ricorrenti incidentale si dolgono del fatto che i giudici di appello avevano affermato la legittima valorizzazione ai fini catastali di ulteriori beni quali «vapordotti», «alternatori» e «trasformatori», sebbene la valorizzazione di tali beni non avesse mai costituito oggetto del contendere neanche nel ricorso introduttivo si evince l’insussistenza dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., il quale postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento.
5.1.- Posto che le contribuenti affermano di non aver impugnato l’avviso di accertamento in relazione al profilo suindicato, né è stato
dedotto, indicato e dimostrato, in ossequio al principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., che i vapordotti, alternatori e trasformatori erano stati esclusi dalla rendita catastale nell’atto impugnato -a fronte di quanto contrariamente indicato nella sentenza impugnata, in cui si riporta espressamente che «…sono stati ratione temporis considerati nella determinazione della rendita i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori»-, deve ritenersi che la statuizione de qua non abbia in alcun modo pr egiudicata la parte, di modo che v’è interesse ad impugnarla.
5.2. Il principio contenuto nell’art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (cfr. Cass. nn. 28307/2020, 3991/2020; SU n. 12637/2008).
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., le società ricorrenti in via incidentale deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c od. proc. civ.
6.1. La sentenza di appello, nel valutare la stima del valore in relazione anche al deprezzamento per vetustà, non si sarebbe pronunciata sulla CTU alla quale con i motivi di appello le società facevano integrale rinvio.
6.2. Come già affermato da questa Corte in analoghe decisioni (Cass. 29/04/2024, n.11329) tale motivo è da ritenere inammissibile.
6.3. Innanzitutto le parti domandano un inammissibile sindacato nel merito in sede di legittimità, sostanziandosi le censure in una richiesta di rivalutazione del fatto.
6.4. Nella fattispecie in esame, i giudici del gravame hanno preso in considerazione tutte le circostanze di fatto rilevanti, motivando come segue: ” Anche il motivo di appello incidentale concernente l’erronea stima dei costi e l’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni de quibus deve essere disatteso …. nelle proprie difese la contribuente si è limitata a considerazioni astratte senza specificare quale dovrebbe essere la concreta quantificazione dei costi e del deprezzamento da contrapporre a quella eseguita dall’RAGIONE_SOCIALE “. A fronte di tale motivazione, le ricorrenti incidentali, pur prospettando la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., hanno fondamentalmente contestato la valutazione dei giudici di merito in ordine alla genericità RAGIONE_SOCIALE loro argomentazioni difensive.
6.5. In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020, Sez. U. n. 15486 del 22/6/2017 in motiv.; Cass. n. 11892 del 10/5/2016). Deve, inoltre, ricordarsi che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso
esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., Sez. U. n. 8053 del 7/04/2014).
6.6. Più precisamente l’art. 115 cod. proc. civ. impone di porre a fondamento della decisione del giudice le prove dedotte ed i fatti pacifici. Tuttavia, la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (Cass., Sez. 3, 28/10/2009, n. 22801; cfr. anche Cass. n. 13485 del 13/06/2014, Cass. n. 16499 del 15/07/2009, secondo cui, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni).
6.7. Peraltro, la perizia invocata non costituisce una prova in senso tecnico, ma piuttosto il veicolo di una serie di argomentazioni tecniche per contrastare la quantificazione fatta dall’RAGIONE_SOCIALE (v. in proposito Cass., 9/04/2021, n. 9483, secondo cui la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di
merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili).
6.8. Trattandosi di sostanziale richiesta di rivalutazione del merito, deve dunque concludersi per la inammissibilità del motivo.
In conclusione, il ricorso principale va respinto, mentre il ricorso incidentale deve essere accolto, limitatamente al primo motivo, con la conseguente cassazione senza rinvio, in parte qua, della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., mentre i restanti due sono inammissibili.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, stante la sostanziale reciproca soccombenza.
L’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. civ. 5, 28 gennaio 2022, n. 2615).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, cassa senza rinvio ex art. 382 c.p.c. la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto, perché il giudizio non poteva proseguire nei confronti dei carriponte e rigetta nel resto il ricorso incidentale; compensa tutte le voci di spesa.
Così deciso in Roma, il 02/07/2024.