Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1276 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1276 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1521/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 4668/2019 depositata il 28/05/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere COGNOME.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha accolto l’appello della società contribuente, titolare di un impianto eolico; la società aveva impugnato l’avviso di accertamento e di rideterminazione della rendita catastale notificatole dall’RAGIONE_SOCIALE, opponendo che la torre di sostegno non deve essere computata ai fini della determinazione della rendita. In tal senso si è orientato anche il giudice d’appello, rilevando che poiché la torre di sostegno non può essere utilizzata come struttura autonoma ed è integrata nell’impianto di produzione come componente essenziale, svolgendo una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, essa non deve computarsi e fini della rendita ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 21 della legge 208 del 2015.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un motivo; si è costituita con controricorso la società contribuente.
La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 13 dicembre 2022.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo ed unico motivo del ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c . la violazione o falsa applicazione dell’art.1 comma 21 della legge 208 del 2015. Deduce che la norma in rubrica impone di considerare ai fini della rendita catastale il valore del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché quello degli impianti che non siano funzionali ad uno specifico processo produttivo ma abbiano una utilità e un valore apprezzabili in generale. Nella specie le strutture di sostegno degli aerogeneratori RAGIONE_SOCIALE centrali eoliche, le cosiddette torri o pali eolici, presentano caratteristiche tipologiche costruttive nelle quali è possibile
riscontrare i caratteri della stabilità, solidità e consistenza volumetrica nonché RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni al suolo propri della definizione civilistica di cui all’art. 812 c.c. Tali caratteristiche comportano che le torri non possono considerarsi semplici pali, ma strutture complesse stabilmente ancorate al suolo, atteso che seppure imbullonate possono essere rimosse solo dopo avere esperito costose e complicate operazioni tecniche di conseguenza esse vanno computate ai fini della rendita catastale.
2.- Il motivo è infondato.
Sul punto è maturata una giurisprudenza ormai costante di questa Corte (si veda tra le stesse parti Cass.25791/2021; 25792/2021;25793/2021 ed in genere Cass., n. 14920 del 2022; Cass., n. 7922 del 2022).
L’art 1 comma 21, legge 208 del 2015, rappresenta uno spartiacque nella disciplina legislativa della rilevanza ai fini catastali dei manufatti di servizio alle centrali elettriche.
In passato, i manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall’immobile «centrale elettrica», in ragione della funzione svolta, presentano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei singoli componenti, sono stati oggetto di intervento legislativo con una norma di interpretazione autentica (art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendosi, nel computo della rendita catastale, le «costruzioni stabili» connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell’attività industriale.
Ne è seguito un costante indirizzo giurisprudenziale, formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all’introduzione della legge di stabilità n. 208 del 2015, secondo il quale «I parchi
eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/1Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura» (cfr. tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/2014, n. 32861/2019).
E’ stata, quindi, ritenuta corretta la classificazione D/1 (del resto proposta dalla società stessa nella Docfa), così come la prassi dell’Ufficio di individuare l’oggetto della stima finalizzata all’attribuzione di rendita nell’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore, comprensivo non soltanto RAGIONE_SOCIALE componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sé fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica.
Tale interpretazione ha trovato conferma anche nell’art. 1, co. 244, l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l’anno 2015), che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi”».
Questo quadro normativo, e giurisprudenziale, è mutato per effetto dell’art. 1, co. 21, L. 208 n. 2015 (Legge di stabilità 2016), secondo il quale «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la
determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».
La norma, applicabile ratione temporis alla presente controversia che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte della contribuente nel 2016, esclude «gli imbullonati» dalla determinazione della rendita catastale, ed innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
In particolare, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», il legislatore del 2015 nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore per poi escludere, nella seconda parte, da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di «imbullonati».
La scelta legislativa è quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo.
Con circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’ente finanziario ha precisato che «Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori RAGIONE_SOCIALE centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 10 febbraio 2016 dell’RAGIONE_SOCIALE, portano ad annoverare le stesse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica. Pertanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016, a decorrere dal 10 gennaio 2016 per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare».
3.1 L’interpretazione della normativa operata dall’Amministrazione finanziaria, basata sulle sole caratteristiche strutturali del cespite, non è condivisa dal Collegio.
A giudizio di questa Corte, la nozione che emerge dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo.
E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.
Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, L. 208/2015 che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede -al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto -un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo.
Ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato; venendo, ai fini della stima diretta, in considerazione solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo la normativa vigente l’esclusione dei macchinari, dei congegni, RAGIONE_SOCIALE attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, dal computo del valore dell’immobile. Ritiene il Collegio di dare continuità al l’ indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, anche con riferimento specifico alla torre di sostegno (Cass. n. (Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406, 25405, 23230, 22355, 22354, 22353, 22352, 21781, 21782, del 2020; nn. 7115 e 6728 del 2021), ritenendo che
il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore di tutte quelle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (Cass., n. 21462/2020, cit.).
Nella specie, l’accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto, immune da censure in sede di legittimità, nonché conforme ai suindicati principi. La CTR ha, difatti, accertato, che, nella fattispecie concreta, la torre costituisce una componente essenziale dell’impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in quanto tale soggetta quindi ad esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 21, I. n. 208/2015.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti in considerazione della recente formazione della giurisprudenza di legittimità in materia.
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/12/2022.