Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 939 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 939 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 13/01/2023
CATASTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19157/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ avvocato prof. NOME COGNOME, e dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 697/1/2018, depositata il 20 dicembre 2018, della Commissione tributaria regionale della Basilicata;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 697/1/2018, depositata il 20 dicembre 2018, la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugna zione di un avviso di accertamento catastale emesso in rettifica di una dichiarazione di variazione docfa presentata dalla contribuente relativamente ad un parco eolico;
1.1 -a fondamento del decisum , per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che:
-in relazione al metodo di stima adottato dall’amministrazione, ed incentrato sul cd. costo di ricostruzione (d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 28, c. 2), erano stati correttamente considerati tutti gli elementi a tal fine rilevanti, quali considerati dalla circolare n. 6 del 30 novembre 2012, così che la determinazione della rendita catastale era conseguita «dalla somma del valore del lotto, del costo di realizzazione a nuovo RAGIONE_SOCIALE strutture, del costo, sempre a nuovo, degli impianti fissi, RAGIONE_SOCIALE spese tecniche (progettazione, direzione lavori e di calcolo), degli oneri concessione e urbanizzazione e degli oneri finanziari»;
-l’amministrazione, a tal fine, si era avvalsa, quali criteri di computo, di atti pubblici e di «progetti depositati presso la Regione per impianti di diversa potenza nonché del prezzario della Regione Basilicata tutti atti a conoscenza della contribuente o perché pubblici ovvero perché allegati»;
nella determinazione della rendita catastale doveva, però, tenersi conto (anche) della torre eolica che, – assolvendo alla funzione di sostenere «il peso della navicella e del rotore che deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni generate dal movimento del rotore stesso e dalla potenza del vento», – doveva considerarsi, – piuttosto che quale elemento di impiantistica, – alla stregua di una «costruzione immobile,
seppure imbullonata», in ragione RAGIONE_SOCIALE relative «caratteristiche di solidità, di stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo (altrimenti non avrebbe avuto un’idonea funzione) e dovendo essere realizzata con obbligatori calcoli, progetti ed autorizzazioni edilizie e paesaggistiche»;
2. – RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria; resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
Considerato che:
1. -il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione della l. n. 208 del 2015, art. 1, c. 21, deducendo, in sintesi, la ricorrente che, in ragione dell’inequivoco dato di regolazione contenuto nelle disposizioni di cui all’art. 1, c. 21, cit., – la torre eolica deve essere considerata quale elemento di impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo assolto da un parco eolico, e da ciascuno dei suoi elementi costitutivi (aerogeneratori), così che deve essere esclusa dalla stima diretta dell’unità immobiliare cui raccordare la dete rminazione della rendita catastale;
col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia inesistenza o nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 156, c. 2, e 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., del l’art. 118 d.a. cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4, sull’assunto che la gravata sentenza aveva pronunciato rendendo una motivazione meramente apparente, – e, così, in termini del tutto apodittici, – quanto alle contestazioni che, – oggetto RAGIONE_SOCIALE spiegato appello, – involgevano gli elementi di determinazione della rendita catastale costituiti dal valore del terreno e RAGIONE_SOCIALE fondazioni e, quanto ai profili rispondenti alla loro legittima computabilità, ed entità
di computo, – dalle voci di costo relative a spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore ;
-il primo motivo di ricorso è f ondato, e va senz’altro accolto;
2.1 -la l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, c. 21, ha disposto nei seguenti termini: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.»;
2.2 -la Corte, secondo un orientamento interpretativo qui condiviso, ha statuito che ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo; ed ha rimarcato che è rimesso al giudice del merito l’accertamento se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica», nel qual caso la torre risulterebbe esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella (v. Cass., 22 settembre 2021, n. 25793; Cass., 22 settembre 2021, n. 25784; Cass., 20
gennaio 2021, n. 1010; v. altresì ex plurimis , tra le stesse parti, Cass., 27 gennaio 2022, n. 2381);
2.3 -la Corte ha, in particolare, rimarcato che:
la disposizione sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo di rilevanza catastale segnato dalla nozione di “immobile urbano” (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4), di unità immobiliare (D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3) e di “costruzione stabile” comunque connessa al suolo, e come tale già ritenuta rilevante nella determinazione di rendita (d.l. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, conv. in l. n. 88 del 2005, con riguardo alle centrali elettriche);
alla luce di questo quadro normativo, già vagliato anche dal giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (C. Cost. n. 162/08), si è ritenuto che tanto le pale eoliche quanto le turbine, così come ogni altro elemento non separabile (anche se fisicamente amovibile) senza pregiudizio dalla funzione precipua di generazione energetica, dovessero rilevare ai fini della rendita dei parchi eolici e RAGIONE_SOCIALE centrali elettriche, da accatastarsi in categoria D1-Opifici (Cass. n. 4028 del 2012, Cass. n. 24815 del 2014, Cass. n. 32861 del 2019 e molte altre); il che ha trovato ulteriore conferma nella Circolare n. 6 del 2012 dell’RAGIONE_SOCIALE (Determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi), non in sé, ma in quanto legislativamente richiamata e recepita dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (L. stabilità 2015);
questo quadro è stato inciso (con effetto dal 2016) dalla citata l. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, su riportato, il quale, con una tecnica legislativa “per esclusione”, descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo
(macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di imbullonati; sicché “la scelta legislativa è quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo” (così Cass. n. 20726 del 2020);
– l’amministrazione finanziaria ha emanato, in applicazione della L. del 2015, varie disposizioni interne (Circolare 1 febbraio 2016, n. 2/E; Nota Direzione Centrale Catasto 27 aprile 2016, n. 60244; Circolare 13 giugno 2016, n. 27/E) con le quali ha inteso includere le strutture di sostegno e le torri degli aerogeneratori RAGIONE_SOCIALE centrali eoliche (siccome aventi i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo) tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da considerare nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica;
questa conclusione di prassi urta però con la nozione che invece emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, la quale “prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al processo produttivo. È irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.
ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua
suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel (…) E’, quindi,
specifica funzionalità rispetto al processo produttivo” (Cass. n. 20726 del 2020 cit.);
2.4 – nella fattispecie il giudice del gravame ha ritenuto che la torre eolica deve essere inclusa nella stima in ragione RAGIONE_SOCIALE rilevate caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza ed ancoraggio al suolo, con ciò senza considerare che l’unico elemento essenziale (e dirimente) ai fini in discorso, e pur oggetto di concreto accertamento, come anticipato, è costituito dalla specifica funzionalità della torre eolica al processo di aerogenerazione;
-il secondo motivo è destituito di fondamento;
3.1 – come la Corte ha ripetutamente precisato, difatti, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; laddove «Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è … quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).» (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass.,
7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599);
3.2 – nella fattispecie il giudice del gravame ha dato conto, seppur con motivazione sintetica, RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del decisum e, nello specifico, del riscontro di correttezza del procedimento indiretto di stima catastale, quale operato dall’amministrazione, dietro valutazione del capitale fondiario sulla base degli elementi di computo del costo di ricostruzione; e, per di più, ha richiamato, – a conforto della rilevata legittimità della determinazione della rendita catastale, – i contenuti regolativi della circolare adottata dall’amministrazione (circolare n. 6 del 30 novembre 2012) che, com’è noto, è stata normativizzata, – in punto di determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, – dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, c. 244;
l’impugnata sentenza va, pertanto, c assata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata che, in diversa composizione, e attenendosi al principio di diritto sopra esposto (ai punti sub 2.), procederà al riesame della controversia e, dunque, alla rideterminazione della rendita catastale previa esclusione della considerazione della torre eolica.
P.Q.M.
La Corte
-accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo;
-cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre