LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Rendita catastale: escluse le torri degli impianti eolici

Una società energetica ha contestato l’inclusione delle torri eoliche nel calcolo della rendita catastale dei suoi impianti. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha stabilito che le torri, essendo funzionali al processo produttivo, devono essere escluse dalla stima ai sensi della L. 208/2015 (norma sugli ‘imbullonati’). La loro natura strutturale è irrilevante rispetto alla loro funzione. La causa è stata rinviata al giudice di merito per il ricalcolo della rendita.

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)
Pubblicato il 19 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rendita Catastale: La Cassazione Esclude le Torri Eoliche dal Calcolo

La corretta determinazione della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale, come gli impianti industriali, è un tema di cruciale importanza fiscale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione interviene su un aspetto specifico e dibattuto: il trattamento delle torri di sostegno degli aerogeneratori nei parchi eolici. La Suprema Corte, confermando un orientamento consolidato, ha stabilito che tali strutture devono essere escluse dal calcolo, in applicazione della cosiddetta normativa sugli ‘imbullonati’.

I Fatti di Causa

Una società operante nel settore delle energie rinnovabili aveva presentato una dichiarazione di variazione catastale (procedura DOCFA) per un proprio parco eolico, proponendo una rendita calcolata escludendo il valore delle torri di sostegno degli aerogeneratori. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non ha accettato tale calcolo e ha notificato degli avvisi di accertamento, rettificando la rendita al rialzo includendo il valore delle torri.

La società ha impugnato gli avvisi, ma il suo ricorso è stato respinto sia dalla Commissione Tributaria Provinciale sia, in appello, dalla Commissione Tributaria Regionale. Secondo i giudici di merito, le caratteristiche di solidità, stabilità e ancoraggio al suolo delle torri giustificavano la loro inclusione nella stima catastale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, basando le sue difese sulla violazione della normativa introdotta con la Legge di Stabilità 2016.

La Questione della Rendita Catastale per gli Impianti Industriali

Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 1, comma 21, della Legge n. 208/2015. Questa norma ha modificato i criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali D ed E (immobili a destinazione speciale). La legge stabilisce che dalla stima diretta devono essere esclusi ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo’.

Il punto focale è capire se la torre di un aerogeneratore possa essere considerata una semplice ‘costruzione’ o se rientri nella categoria degli ‘impianti’ funzionali alla produzione. Mentre l’Amministrazione finanziaria sosteneva la prima tesi, basandosi sulla natura strutturale e sull’infissione al suolo della torre, la società contribuente ne affermava la natura impiantistica, essenziale e inscindibile dal processo di generazione di energia elettrica.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso della società, ritenendo gli altri assorbiti. I giudici hanno ribadito il loro orientamento, ormai consolidato, sulla questione. Il legislatore del 2015 ha introdotto un criterio distintivo basato sulla funzione e non sulla caratteristica fisica dei beni.

Il principio chiave è che la nozione di ‘impianto’ funzionale al processo produttivo prescinde dal fatto che il manufatto sia stabilmente infisso al suolo. Ciò che conta è il suo impiego nel ciclo produttivo. La torre eolica, pur essendo una struttura imponente e solidamente ancorata, non ha un’utilità autonoma se separata dalle altre componenti dell’aerogeneratore (navicella e rotore). La sua funzione è unicamente quella di sostenere le parti rotanti e di resistere alla spinta del vento, consentendo così la trasformazione dell’energia eolica in energia elettrica.

Di conseguenza, la torre costituisce una componente essenziale e strutturalmente integrata dell’impianto di produzione. In quanto tale, rientra pienamente nella categoria di beni che la legge esclude dalla stima diretta della rendita catastale. La Corte ha precisato che rilevano, ai fini della stima, solo il suolo, le costruzioni e quegli elementi strutturalmente connessi che accrescono la qualità e l’utilità dell’immobile in sé, non quelli che servono unicamente al processo produttivo che vi si svolge.

Le Conclusioni

In conclusione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà effettuare un nuovo esame della vicenda e procedere al ricalcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, escludendo dal computo il valore delle torri di sostegno.

Questa ordinanza consolida un principio fondamentale per la fiscalità degli immobili industriali: la valutazione catastale deve concentrarsi sul ‘contenitore’ (il fabbricato) e non sul ‘contenuto’ (i macchinari e gli impianti di produzione), anche quando questi ultimi sono fisicamente imponenti e stabilmente connessi all’immobile.

La torre di un aerogeneratore va inclusa nel calcolo della rendita catastale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la torre eolica, essendo un componente funzionale al processo di produzione di energia elettrica, deve essere esclusa dalla stima della rendita catastale, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della Legge n. 208/2015.

Qual è il criterio per escludere un macchinario dalla rendita catastale secondo la normativa del 2015?
Il criterio determinante non è la stabilità o l’infissione al suolo del bene, ma la sua funzionalità specifica al processo produttivo. Se un bene (macchinario, congegno, impianto) è essenziale per l’attività produttiva svolta nell’immobile, il suo valore non concorre alla determinazione della rendita.

Cosa succede dopo la decisione della Cassazione in questo caso?
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata. La causa è stata rinviata a un’altra sezione dello stesso organo giudiziario, che dovrà procedere a un nuovo esame e ricalcolare la rendita catastale dell’impianto eolico escludendo il valore delle torri, oltre a decidere sulle spese legali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Articoli correlati