Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22355 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22355 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22084-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 599/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 21/1/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/7/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) avverso la pronuncia n. 1188/2018 della Commissione tributaria provinciale di Trapani, con cui era stato respinto il ricorso avverso avvisi di accertamento catastale notificatile dall’Agenzia delle entrate in rettifica della rendita catastale attribuibile al parco eolico per la produzione di energia elettrica da essa detenuto (includibile in categoria catastale D), rendita che la società aveva proposto, con procedura DOCFA, previa espunzione dal calcolo del valore attribuibile alla torre di sostegno dell’aerogeneratore (torre eolica) .
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la Società propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrati da memoria.
Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 21, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, «per non aver il giudice di seconde cure riconosciuto l’irrilevanza catastale delle torri di sostegno degli aerogeneratori, nonostante tali beni presentassero -ai sensi della predetta disposizione normativa -i requisiti di riconduzione entro il concetto di ‘impianto’ ».
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 7 Legge 27 luglio 2000, n. 212 e 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non aveva «ravvisato il patente deficit motivazionale inficiante gli impugnati avvisi di rettifica catastale, … caratterizzati dalla presenza di talune vuote formule di stile … inidonee ad
esplicitare le motivazioni in fatto ed in diritto sottese alla rettifica ivi operata».
1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e 28 D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, nonché dell’art. 1, comma 244, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per non aver la Commissione tributaria regionale « riconosciuto l’eccessività del valore accertato dall’Ufficio per il bene oggetto della rettifica e, in ogni caso, l’erroneità ed illegittimità del criterio di valorizzazione da quest’ultimo adottato ».
2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono, essendosi questa Corte già più volte pronunciata sulla medesima questione (cfr. Cass. nn. 26500, 26497, 26495, 26493, 26486, 25793, 25792, 25791, 5460 del 2021, nn. 21460, 21461, 21462, 21286, 21287, 21288, 20726, 20727, 20728 del 2020).
2.2. L’art. 1 comma 21 della legge 208/2015 pone una nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, che prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo richiedendo il loro impiego nel processo produttivo.
2.3. La norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che «a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».
2.4. Questa Corte, come si è detto, si è più volte pronunciata sulla medesima questione, affermando che la nozione che emerge dall’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 di macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo.
2.5. Gi avvisi di rettifica in questione sono stati adottati nel 2017, all’esito di una DOCFA della società contribuente dell’anno 2016 ed è, quindi, soggetto a questa nuova disciplina.
2.6. Non assume perciò rilevanza la consistenza fisica della costruzione, in quanto ciò che il legislatore del 2015 ha privilegiato è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, e tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015 che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.
2.7. È, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo, ed ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato, venendo, ai fini della stima diretta, in considerazione solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto.
2.8. Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, con riferimento specifico alla torre di sostegno (cfr. ex plurimis Cass. n. 38770, n. 37428, n. 37427, n. 34973, n. 7115, n. 6728 del 2021; n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406, 25405, 23230, 22355, 22354, 22353, 22352, 21781, 21782, del 2020), ritenendo che il
legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore di tutte quelle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (cfr. Cass. n. 21462/2020, cit.).
2.9. Ciò posto, come parimenti affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7922/2022) può ormai ritenersi acclarato che la torre di sostegno dell’impianto eolico costituisce una componente essenziale del medesimo, la quale, in quanto strutturalmente integrata alle altre componenti, e in specie alla navicella e al rotore, risulta funzionale al processo di produzione di energia elettrica, svolgendo una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire loro di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica (cfr. Cass., n. 21462 del 2020, cit.).
2.10. La torre eolica, pertanto, in quanto funzionale al processo di produzione di energia elettrica, è soggetta ad esenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 21 della legge n. 208 del 2015, diversamente da quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo cui la torre di sostegno, date le caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo va considerata inidonea ad incidere sulla stima finalizzata alla determinazione della rendita catastale.
di
2.11. Proprio in applicazione del principio di esclusione della torre eolica dal computo della rendita catastale dell’impianto, il rinvio deve comunque essere disposto -nell’ambito di quella giurisdizione «impugnazione-merito» che è propria del giudizio tributario – al diverso fine del ricalcolo della rendita effettivamente attribuibile in esenzione delle torri.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolto il primo motivo ed assorbiti i rimanenti motivi, la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,