Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1051 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1051 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8270-2021 proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– fiCOMIU0 –
contro
COGNOME NOME;
– intimato –
contro
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende, ope legis;
avverso la sentenza n. 4762/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/10/2020; il udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
Premesso che:
1. in causa tra COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e Comune RAGIONE_SOCIALE, s avviso di accertamento catastale notificato 1’11.12.2017, recante modificazio della rendita di un immobile sito in RAGIONE_SOCIALE, la CTR della Campania, con sentenza in epigrafe, rigettava l’appello del predetto COGNOME contro la sent di primo grado reiettiva dell’originario ricorso e disponeva: “La Commissi rigetta l’appello, confermando la decorrenza dall’11.12.17, data di noti dell’avviso di accertamento, agli effetti della rettifica in aumento della catastale determinata dall’ufficio”;
il Comune di RAGIONE_SOCIALE ricorre con due motivi per la cassazione della sentenz in epigrafe, con i quali lamenta che la CTR, disponendo come sopra, ha violat l’art.57 d.lgs. 546/92 giacché la domanda sulla decorrenza della rettifica rendita era stata proposta, dal contribuente, per la prima volta in appell ha altresì falsamente applicato l’art.74 della 1.342/2000.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi e che si riferiscono alla sola affermazione della CTR relativa alla decorrenza d effetti della rettifica in aumento della rendita, sono fondati.
3.1. Con l’affermare che l’efficacia dell’avviso di accertamento decorre d data dell’11.12.2017, la CTR ha accolto una domanda non proposta in primo grado e per di più infondata a fronte dell’art.74, comma 1, I. n.342/ nell’interpretazione consolidata datane dalla giurisprudenza della Cort secondo cui tale disposizione di legge, “… nel prevedere che, a decorrere d gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi RAGIONE_SOCIALE rendite ca per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazi interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendit della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notific fini impositivi anche per le annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscett di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso” (così tra altre Cass. 419/202 22000/2020; 23915/2020; 14402/2017; 7434/2014; S.U. n. 3160/2001);
il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve esser cassata limitatamente alla parte relativa alla decorrenza dallì11.12.2017 d effetti della variazione della rendita;
4. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può esser decisa nel merito con rigetto integrale dell’originario ricorso;
5.1e spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicend processuale;
le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del contribuente;
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cu motivazione, e decide nel merito rigettando per intero il ricorso originario; compensa le spese dei gradi di merito;
condanna il contribuente a rifondere al Comune di RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizi di legittimità, liquidate in C 3082,00, per compensi professionali e euro 200 per esborsi oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del e altri accessori di legge se dovuti..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2022, svolta con modalità da remoto.